Corte di cassazione · Massimario

Vendita

Voce 187 della classificazione del Massimario

33 massime classificate sotto la voce (15 nelle pagine delle sottovoci), da pronunce dal 7 gennaio 2025 al 27 maggio 2026

Sottovoci

Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Obbligazioni del venditore15 massime
  • Singole specie di vendita5 massime
  • Cose future4 massime
  • Promessa di vendita4 massime
  • Oggetto della vendita2 massime
  • "Actio quanti minoris"1 massima
  • Obbligazioni del compratore1 massima
  • Risoluzione1 massima
  • In genere (nozione, caratteri, distinzioni)2 massime

Obbligazioni del venditorele più recenti

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16620/2026 · 27 maggio 2026Vendita di autoveicolo con numero di motore o di telaio alterati - Consegna di aliud pro alio - Azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. - Proponibilità - Regolarizzazione successiva alla conclusione del contratto - Rilevanza - Esclusione.
  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16628/2026 · 27 maggio 2026Consapevolezza del vizio - Contezza delle cause “esterne” - Necessità - Esclusione - Percezione delle cause “interne” - Necessità - Sussistenza - Conseguenze in ordine al dies a quo del termine per la denunzia dei vizi della cosa venduta.
  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16628/2026 · 27 maggio 2026Trasformazione della cosa venduta - Preclusione all'azione di risoluzione - Esclusione - Condizioni dell'azione - Configurabilità - Sussistenza di una volontà univoca di accettare la cosa - Rilevanza - Fattispecie.
  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16628/2026 · 27 maggio 2026Garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni)
  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16258/2026 · 25 maggio 2026

Massime della Corte di cassazione

Le 18 massime che non stanno nelle pagine delle sottovoci, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16628/2026

    Risoluzione

    In tema di risoluzione di compravendita, le reciproche prestazioni restitutorie delle parti che conseguono allo scioglimento del contratto sono tra loro collegate sinallagmaticamente e vanno eseguite contestualmente, all'esito del passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva di risoluzione, sicché l'una non può essere pretesa se l'altra non sia adempiuta, salve deroghe espressamente giustificate e richieste.

    Classificata anche sotto: Contratti in genere › Scioglimento del contratto

    Rv. 679147-03Rassegna di maggio 2026, p. 119Art. 1453 c.c. · Art. 1493 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14888/2026

    Cose future

    In tema di vendita di cosa futura, l'acquirente di un immobile in fase di completamento cui sia collegato un contratto di locazione è detentore del bene fino al momento della sua venuta ad esistenza, cui consegue l'acquisto della proprietà e del possesso, sicché il coniuge superstite, nella detenzione del bene in costanza della convivenza familiare, succede nel possesso del de cuius, senza necessità di interversione ai fini dell'usucapione.

    Classificata anche sotto: Possesso › Effetti

    Rv. 679073-01Rassegna di maggio 2026, p. 91Art. 1472 c.c. · Art. 1146 c.c. · Art. 1141 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10171/2026

    Promessa di vendita

    In tema di preliminare di vendita per persona da nominare, ove l'acquisto del terzo per electio amici del promissario acquirente sia impugnato in revocatoria - al fine di contemperare la garanzia patrimoniale dei creditori con l'affidamento del terzo nello svolgimento della propria autonomia privata - mentre la sussistenza dell'eventus damni rispetto al creditore procedente va valutata rispetto al momento della stipula del contratto definitivo, verificandosi solo in tale momento il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c. deve essere valutato riguardo al nominato e al momento di accettazione della nomina, mentre, se tale valutazione dà esito negativo, prevalgono gli stati soggettivi del nominante, trovando applicazione l'art. 1391 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad un preliminare di vendita per persona da nominare in cui gli effetti della dichiarazione di nomina si erano realizzati in sede di conclusione del contratto definitivo, aveva individuato nell'accettante la dichiarazione di nomina il "terzo" rispetto al quale aveva accertato la sussistenza dell'elemento soggettivo rilevante ex art. 2901 c.c.).

    Classificata anche sotto: Responsabilità patrimoniale › Conservazione della garanzia patrimoniale

    Rv. 677632-01Rassegna di marzo 2026, p. 265Art. 1391 c.c. · Art. 1401 c.c. · Art. 2901 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 4324/2026

    Cose future

    Vendita - Cose future - In genere - Vendita per un prezzo globale di tutta la frutta ancora pendente prodotta da un fondo - Vendita di massa futura con assunzione del rischio della quantità della massa - Configurabilità - Perdita della frutta in via di maturazione, per caso fortuito (evento atmosferico) - Evento a carico del compratore.

    La vendita di tutta la frutta pendente prodotta da un fondo concreta una vendita di massa futura, con assunzione del rischio della quantità (eventualmente minore di quella prevista o prevedibile) che poi verrà ad esistenza, rischio che non assurge ad elemento della causa del contratto, che non diviene pertanto aleatorio, ma resta commutativo, con la conseguenza che, nel caso di perdita della frutta in via di maturazione, per caso fortuito (evento atmosferico) verificatosi dopo che il compratore aveva iniziato la raccolta, tale evenienza resta a carico di quest'ultimo.

    Rv. 677557-01Rassegna di febbraio 2026, p. 62Art. 1472 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1603/2026

    Singole specie di vendita › Di cose immobili

    Il notaio incaricato della stipula di un atto di compravendita immobiliare risponde dei danni patiti dall'acquirente a causa dell'assenza nell'immobile dei requisiti per il rilascio del certificato di abitabilità, a nulla rilevando che la mancanza di quei requisiti potesse essere agevolmente accertata dall'acquirente stesso, quando non sia dimostrato che il professionista abbia informato il cliente di tale situazione e delle sue possibili conseguenze. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del notaio nonostante questi avesse omesso di informare l'acquirente circa la reale destinazione d'uso - di deposito invece che di civile abitazione - dell'immobile compravenduto e della conseguente mancanza di abitabilità).

    Classificata anche sotto: Notariato

    Rv. 677549-01Rassegna di gennaio 2026, p. 79Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 2236 c.c. · Art. 24 Testo unico in materia edilizia. (Testo A)Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31906/2025

    Singole specie di vendita › Di cose immobili

    Vendita di terreno - Mancata menzione nell'atto degli immobili insistenti su di esso - Effetto traslativo - Sussistenza - Fondamento - Limite - Estensibilità all'aggiudicazione a seguito di esecuzione forzata - Fattispecie.

    Il principio per cui la compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta il trasferimento anche dei fabbricati, ancorché non menzionati espressamente nell'atto e salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, riservi a sé o ad altri la proprietà di essi, va esteso anche all'aggiudicazione in sede di esecuzione forzata, cosicché è irrilevante il mero richiamo agli originari identificativi catastali del bene pignorato, occorrendo invece tenere conto della modificazione avvenuta per effetto dell'attività edificatoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui l'aggiudicazione aveva inglobato anche tutto quanto edificato sulla particella pignorata, attesa la già intervenuta edificazione al momento del pignoramento).

    Rv. 676479-01Rassegna di dicembre 2025, p. 64Art. 934 c.c. · Art. 952 c.c. · Art. 1470 c.c. · Art. 2919 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 31677/2025

    Singole specie di vendita › Di cose mobili

    Vendita di prodotti di costruzione - Produzione con marchio altrui - Obblighi comunitari in materia di commercializzazione di prodotti di costruzione - Certificazioni prescritte ex art. 11 del Regolamento 305 del 2011 - Onere gravante sul fabbricante - Conseguenze.

    Nel contratto di vendita di prodotti di costruzione, il mancato assolvimento degli obblighi di dichiarazione di prestazione e di apposizione della marcatura CE gravanti sul fabbricante - ex art. 11 del Regolamento UE n.305 del 2011 - costituisce inadempimento valutabile ai fini della risoluzione contrattuale anche quando la produzione sia avvenuta con il marchio del soggetto che immette i beni sul mercato, giacché l'estensione di quegli obblighi al distributore, ai sensi dell'art. 15 del citato Regolamento UE, non esonera il fabbricante dai propri.

    Rv. 676475-01Rassegna di dicembre 2025, p. 61Art. 1374 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 27232/2025

    Oggetto della vendita

    Cessione immobiliare - Estensione dell'immobile - Prova - Descrizione dell'immobile e indicazione dei confini - Rilevanza esclusiva - Dati catastali indicati nell'atto - Rilevanza in via sussidiaria.

    In tema di cessione immobiliare, ai fini della prova dell'estensione della consistenza dell'immobile ceduto, va dato rilievo esclusivamente alla sua descrizione, e dunque all'indicazione dei suoi confini, e, in via sussidiaria, ai dati catastali indicati nell'atto di cessione.

    Rv. 676101-01Rassegna di ottobre 2025, p. 53Art. 1346 c.c. · Art. 1470 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26524/2025

    Promessa di vendita

    Il danno da risarcire al promittente compratore, ove sia accolta la domanda di risoluzione del contratto preliminare di vendita dallo stesso proposta per inadempimento del promittente venditore, non può comprendere i frutti della cosa promessa in vendita successivi alla domanda di risoluzione perché questa, comportando la rinuncia definitiva alla prestazione del promittente venditore (art. 1453, comma 3, c.c.), preclude anche al promittente compratore di lucrare i frutti che dalla cosa avrebbe tratto dopo la rinuncia. (Nella specie, relativa a preliminare di trasferimento di quote di produzione di tabacco e dei connessi benefici "comunitari", la S.C. ha cassato la decisione di merito che, dichiarata la risoluzione del contratto, aveva liquidato il relativo danno comprendendovi i benefici anzidetti maturati successivamente alla domanda di risoluzione).

    Classificata anche sotto: Contratti in genere › Scioglimento del contratto

    Rv. 676925-02Rassegna di ottobre 2025, p. 44Art. 1351 c.c. · Art. 1470 c.c. · Art. 1453 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 21154/2025

    Singole specie di vendita › Su campione › Campione e tipo di campione

    Vendita "su campione" - Individuazione - Chiara volontà delle parti - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Vendita "su tipo di campione" - Sussistenza.

    Per identificare un contratto di vendita "su campione", ex art. 1522 c.c., è necessaria una volontà delle parti espressa, nel senso di assumere il campione come esclusivo paragone per la qualità della merce, o così ricostruibile oltre ogni ragionevole dubbio; in caso contrario, la vendita deve intendersi, ai sensi del comma 2, "su tipo di campione", dovendosi ritenere che le parti, come avviene normalmente, abbiano assunto il campione per indicare in modo approssimativo la qualità della merce venduta.

    Rv. 675700-01Rassegna di luglio 2025, p. 161Art. 1522 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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