Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16620/2026 · 27 maggio 2026Vendita di autoveicolo con numero di motore o di telaio alterati - Consegna di aliud pro alio - Azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. - Proponibilità - Regolarizzazione successiva alla conclusione del contratto - Rilevanza - Esclusione.
Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16628/2026 · 27 maggio 2026Consapevolezza del vizio - Contezza delle cause “esterne” - Necessità - Esclusione - Percezione delle cause “interne” - Necessità - Sussistenza - Conseguenze in ordine al dies a quo del termine per la denunzia dei vizi della cosa venduta.
Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16628/2026 · 27 maggio 2026Trasformazione della cosa venduta - Preclusione all'azione di risoluzione - Esclusione - Condizioni dell'azione - Configurabilità - Sussistenza di una volontà univoca di accettare la cosa - Rilevanza - Fattispecie.
Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16628/2026 · 27 maggio 2026Garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni)
Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16258/2026 · 25 maggio 2026
Massime della Corte di cassazione
Le 18 massime che non stanno nelle pagine delle sottovoci, dalla più recente.
Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16628/2026
Risoluzione
In tema di risoluzione di compravendita, le reciproche prestazioni restitutorie delle parti che conseguono allo scioglimento del contratto sono tra loro collegate sinallagmaticamente e vanno eseguite contestualmente, all'esito del passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva di risoluzione, sicché l'una non può essere pretesa se l'altra non sia adempiuta, salve deroghe espressamente giustificate e richieste.
In tema di vendita di cosa futura, l'acquirente di un immobile in fase di completamento cui sia collegato un contratto di locazione è detentore del bene fino al momento della sua venuta ad esistenza, cui consegue l'acquisto della proprietà e del possesso, sicché il coniuge superstite, nella detenzione del bene in costanza della convivenza familiare, succede nel possesso del de cuius, senza necessità di interversione ai fini dell'usucapione.
In tema di preliminare di vendita per persona da nominare, ove l'acquisto del terzo per electio amici del promissario acquirente sia impugnato in revocatoria - al fine di contemperare la garanzia patrimoniale dei creditori con l'affidamento del terzo nello svolgimento della propria autonomia privata - mentre la sussistenza dell'eventus damni rispetto al creditore procedente va valutata rispetto al momento della stipula del contratto definitivo, verificandosi solo in tale momento il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c. deve essere valutato riguardo al nominato e al momento di accettazione della nomina, mentre, se tale valutazione dà esito negativo, prevalgono gli stati soggettivi del nominante, trovando applicazione l'art. 1391 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad un preliminare di vendita per persona da nominare in cui gli effetti della dichiarazione di nomina si erano realizzati in sede di conclusione del contratto definitivo, aveva individuato nell'accettante la dichiarazione di nomina il "terzo" rispetto al quale aveva accertato la sussistenza dell'elemento soggettivo rilevante ex art. 2901 c.c.).
Vendita - Cose future - In genere - Vendita per un prezzo globale di tutta la frutta ancora pendente prodotta da un fondo - Vendita di massa futura con assunzione del rischio della quantità della massa - Configurabilità - Perdita della frutta in via di maturazione, per caso fortuito (evento atmosferico) - Evento a carico del compratore.
La vendita di tutta la frutta pendente prodotta da un fondo concreta una vendita di massa futura, con assunzione del rischio della quantità (eventualmente minore di quella prevista o prevedibile) che poi verrà ad esistenza, rischio che non assurge ad elemento della causa del contratto, che non diviene pertanto aleatorio, ma resta commutativo, con la conseguenza che, nel caso di perdita della frutta in via di maturazione, per caso fortuito (evento atmosferico) verificatosi dopo che il compratore aveva iniziato la raccolta, tale evenienza resta a carico di quest'ultimo.
Il notaio incaricato della stipula di un atto di compravendita immobiliare risponde dei danni patiti dall'acquirente a causa dell'assenza nell'immobile dei requisiti per il rilascio del certificato di abitabilità, a nulla rilevando che la mancanza di quei requisiti potesse essere agevolmente accertata dall'acquirente stesso, quando non sia dimostrato che il professionista abbia informato il cliente di tale situazione e delle sue possibili conseguenze. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del notaio nonostante questi avesse omesso di informare l'acquirente circa la reale destinazione d'uso - di deposito invece che di civile abitazione - dell'immobile compravenduto e della conseguente mancanza di abitabilità).
Vendita di terreno - Mancata menzione nell'atto degli immobili insistenti su di esso - Effetto traslativo - Sussistenza - Fondamento - Limite - Estensibilità all'aggiudicazione a seguito di esecuzione forzata - Fattispecie.
Il principio per cui la compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta il trasferimento anche dei fabbricati, ancorché non menzionati espressamente nell'atto e salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, riservi a sé o ad altri la proprietà di essi, va esteso anche all'aggiudicazione in sede di esecuzione forzata, cosicché è irrilevante il mero richiamo agli originari identificativi catastali del bene pignorato, occorrendo invece tenere conto della modificazione avvenuta per effetto dell'attività edificatoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui l'aggiudicazione aveva inglobato anche tutto quanto edificato sulla particella pignorata, attesa la già intervenuta edificazione al momento del pignoramento).
Vendita di prodotti di costruzione - Produzione con marchio altrui - Obblighi comunitari in materia di commercializzazione di prodotti di costruzione - Certificazioni prescritte ex art. 11 del Regolamento 305 del 2011 - Onere gravante sul fabbricante - Conseguenze.
Nel contratto di vendita di prodotti di costruzione, il mancato assolvimento degli obblighi di dichiarazione di prestazione e di apposizione della marcatura CE gravanti sul fabbricante - ex art. 11 del Regolamento UE n.305 del 2011 - costituisce inadempimento valutabile ai fini della risoluzione contrattuale anche quando la produzione sia avvenuta con il marchio del soggetto che immette i beni sul mercato, giacché l'estensione di quegli obblighi al distributore, ai sensi dell'art. 15 del citato Regolamento UE, non esonera il fabbricante dai propri.
Cessione immobiliare - Estensione dell'immobile - Prova - Descrizione dell'immobile e indicazione dei confini - Rilevanza esclusiva - Dati catastali indicati nell'atto - Rilevanza in via sussidiaria.
In tema di cessione immobiliare, ai fini della prova dell'estensione della consistenza dell'immobile ceduto, va dato rilievo esclusivamente alla sua descrizione, e dunque all'indicazione dei suoi confini, e, in via sussidiaria, ai dati catastali indicati nell'atto di cessione.
Il danno da risarcire al promittente compratore, ove sia accolta la domanda di risoluzione del contratto preliminare di vendita dallo stesso proposta per inadempimento del promittente venditore, non può comprendere i frutti della cosa promessa in vendita successivi alla domanda di risoluzione perché questa, comportando la rinuncia definitiva alla prestazione del promittente venditore (art. 1453, comma 3, c.c.), preclude anche al promittente compratore di lucrare i frutti che dalla cosa avrebbe tratto dopo la rinuncia. (Nella specie, relativa a preliminare di trasferimento di quote di produzione di tabacco e dei connessi benefici "comunitari", la S.C. ha cassato la decisione di merito che, dichiarata la risoluzione del contratto, aveva liquidato il relativo danno comprendendovi i benefici anzidetti maturati successivamente alla domanda di risoluzione).
Singole specie di vendita › Su campione › Campione e tipo di campione
Vendita "su campione" - Individuazione - Chiara volontà delle parti - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Vendita "su tipo di campione" - Sussistenza.
Per identificare un contratto di vendita "su campione", ex art. 1522 c.c., è necessaria una volontà delle parti espressa, nel senso di assumere il campione come esclusivo paragone per la qualità della merce, o così ricostruibile oltre ogni ragionevole dubbio; in caso contrario, la vendita deve intendersi, ai sensi del comma 2, "su tipo di campione", dovendosi ritenere che le parti, come avviene normalmente, abbiano assunto il campione per indicare in modo approssimativo la qualità della merce venduta.
Contratto preliminare - Inadempimento - Danni lamentati dal promittente venditore e dal promissario acquirente - Oneri probatori - Differenze.
In tema di preliminare di vendita immobiliare, mentre l'inadempimento del promissario acquirente comporta che al promittente venditore è dovuto il danno per la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, il quale sussiste in re ipsa e non necessita quindi di prova, l'inadempimento del promittente venditore obbliga al risarcimento dei danni richiesti dal promissario acquirente solo se questi fornisce la prova della loro effettiva esistenza e se essi, quand'anche da liquidarsi in via equitativa, sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento.
In tema di compravendita di terreno con permesso di costruire e azione di riduzione del prezzo per illegittimità di variante, ricorre il vizio di contraddittorietà della motivazione, censurabile in sede di legittimità, ove la sentenza di merito, escludendo la presenza di evidenze del fatto che, se l'altezza dell'edificio fosse stata conforme alla normativa, i servizi igienici avrebbero potuto essere legittimamente realizzati, non abbia considerato quanto affermato in precedenza circa la conformità agli strumenti urbanistici della variante relativa a vani e cantina, come acclarata dal c.t.u..
La cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, di conseguenza, alla consistenza economica della partecipazione, possono giustificare la risoluzione del contratto di cessione per difetto di "qualità" della cosa venduta ai sensi dell'art.1497 c.c. solo se il cedente abbia fornito a tale riguardo specifiche garanzie contrattuali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di risoluzione di un preliminare di vendita di quote sociali evidenziando che la garanzia di assenza di pesi riguardava la quota oggetto di contratto preliminare e non gli immobili della società).
I vincoli paesistici - la cui conoscenza non può essere presunta, essendo fissati da atti di natura amministrativa e non normativa - costituiscono oneri non apparenti, per i quali può essere esperita l'azione ex art. 1489 c.c., con la conseguenza che essi sono invocabili dal compratore quale fonte di responsabilità del venditore che non li abbia dichiarati nel contratto.
Per distinguere tra compravendita e appalto, ove la prestazione del debitore consista sia in un dare che in un facere, occorre stabilire se l'attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale, secondo la causa concreta del contratto, ovvero se tale attività, di adattamento della res alle specifiche esigenze della controparte, risulti accessoria e strumentale alla fornitura, costituente l'oggetto principale del negozio.
In tema di distinzione tra compravendita e appalto, quando le modifiche che il debitore è tenuto ad apportare a cose rientranti nella sua normale attività produttiva non siano accorgimenti secondari e marginali, ma tali da dar luogo ad un opus perfectum, si rientra nello schema dell'appalto; viceversa, si ricade in quello della vendita allorché le attività integrative (come l'installazione) siano strumentali alla fornitura della res e non diano luogo ad un'opera diversa, anche in ragione del rapporto tra il valore della cosa e le spese per tali attività.
Preliminare di vendita immobiliare - Risoluzione del contratto e risarcimento del danno del promittente venditore - Danno da lucro cessante - Determinazione - Condizioni.
In tema di preliminare di vendita immobiliare, il danno da lucro cessante spettante al promittente venditore che agisca per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno, in ragione dell'inadempimento del promissario acquirente, danno derivante dalla sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, deve essere parametrato alla differenza (recte al deprezzamento) tra il prezzo pattuito nel preliminare e il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo, potendosi tener conto anche di ulteriori circostanze, suscettibili di determinare un incremento o una riduzione del pregiudizio, a condizione che esse siano allegate e provate e appaiano ragionevolmente prevedibili e non meramente ipotizzate.
In tema di compravendita immobiliare conclusa con scrittura privata, va escluso il grave inadempimento dell'acquirente che non abbia collaborato all'attività giuridica necessaria per la trascrizione dell'atto, trattandosi di condotta inidonea a cagionare danno all'alienante, già spogliatosi della proprietà dell'immobile e valevole a ledere, semmai, la posizione dello stesso acquirente, stante la finalità della trascrizione, diretta a risolvere l'eventuale conflitto tra più aventi causa da un comune autore.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.
Articoli più citati
Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.
Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia
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