Art. 369 c.p.c. — Deposito del ricorso

[1]Il ricorso e' depositato, a pena d'improcedibilita', nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali e' proposto. 171 173

[2]Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d'improcedibilita':

  • 1)il decreto di concessione del gratuito patrocinio;
  • 2)copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa e' avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 362;
  • 3)la procura speciale, se questa e' conferita con atto separato; 4. Gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

[3]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 173

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 6) che "Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".

Testo vigente dal 28 febbraio 2023

ImpugnazioniVersione 0.1

Ricorso per cassazione

Ricorso alla Corte suprema di cassazione con il contenuto dell’art. 366: parti, provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi con il vizio dell’art. 360 e le norme violate, atti e documenti per ciascun motivo, conclusioni, valore, documenti, procura speciale e relata.

Corte di cassazione

34 pronunce che riguardano l’art. 369 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15389/2026

    20 maggio 2026

    L'omesso deposito nel fascicolo telematico della copia autentica del provvedimento impugnato, nel termine previsto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., comporta l'improcedibilità del ricorso, senza possibilità di sanatoria, né per acquiescenza della controparte, né a mezzo del successivo deposito della sentenza effettuato nel termine di cui all'art. 372 c.p.c., il quale consente la produzione dei soli atti e documenti relativi all'ammissibilità del ricorso.

    Art. 369 c.p.c. · Art. 372 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 163 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8938/2026

    9 aprile 2026

    Il ricorso per cassazione, che sia inoltrato a mezzo di corriere privato e pervenga alla cancelleria dopo il decorso del termine indicato dall'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile poiché le disposizioni in materia di trasmissione di atti a mezzo del servizio postale e, in particolare, l'art. 3 della l. n. 59 del 1979, secondo cui il deposito si ha per avvenuto alla data della spedizione, non sono estensibili agli altri strumenti di consegna.

    Art. 369 c.p.c. · Art. 149 c.p.c. · Art. 3 Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 250 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7759/2026

    31 marzo 2026

    Ai fini della distinzione tra ricorso principale e incidentale, l'ordine cronologico di proposizione di più ricorsi per cassazione si determina in base alla rispettiva data di notifica, mentre, in caso di notificazioni avvenute nella stessa data, rileva quella del deposito di ciascun ricorso.

    Art. 369 c.p.c. · Art. 330 c.p.c. · Art. 333 c.p.c. · Art. 371 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 234 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6395/2026

    18 marzo 2026

    La produzione di copia incompleta della sentenza impugnata è causa di improcedibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., ove non consenta di dedurre l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, e sempre che quest'ultima non risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dalla parte controricorrente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso - articolato in sette motivi, concernenti questioni sostanziali e processuali -, avendo il ricorrente depositato una copia della sentenza impugnata mancante di plurime pagine relative alla motivazione).

    Art. 369 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 214 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 28 febbraio 2023. 50 parole tolte, 19 parole aggiunte.

tolto: Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta e' restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorsoaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art369 · fonte del testo

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