Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Avvocato e procuratore

Giudizi disciplinari

Sottovoce della voce 026 nella classificazione del Massimario

17 massime, da pronunce dal 1 maggio 2025 al 6 maggio 2026

Massime della Corte di cassazione

17 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 12952/2026

    Procedimento davanti al CNF - Avviso di fissazione dell'udienza di discussione - Modello di riferimento - Notificazioni di parte - Esclusione - Comunicazione procedimentale d’ufficio - Sussistenza - Conseguenze in tema di disciplina applicabile - Perfezionamento.

    In tema di procedimento disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense, la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione richiama, quale modello di riferimento, non già quello della notificazione di parte, nel quale il perfezionamento è ancorato a un evento tipizzato quale la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (R.A.C.) bensì quello delle comunicazioni procedimentali d'ufficio, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, essa si perfeziona o mediante la consegna del messaggio PEC, ovvero, in difetto, mediante l'attivazione del meccanismo sostitutivo del deposito in cancelleria, che assicura la conoscibilità legale dell'atto.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile

    Rv. 678958-01Rassegna di maggio 2026, p. 8Art. 37 Legge professionale forenseDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 12952/2026

    Procedimento davanti al CNF - Avviso di fissazione dell'udienza di discussione - Comunicazione telematica - Perfezionamento - “Casella piena” - Caso fortuito - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    In tema di procedimento innanzi al Consiglio nazionale forense, ai fini della comunicazione per via telematica dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, non costituisce caso fortuito, idoneo a inficiare il perfezionamento della notifica, l'esaurimento della capienza della casella di posta elettronica del destinatario (cd. "casella piena"), trattandosi di evento dimostrativo non già di un malfunzionamento imprevedibile del sistema, bensì di una condizione di compromissione della casella, che il destinatario, tenuto a vigilare sul corretto funzionamento del proprio domicilio digitale, è in grado di conoscere e gestire con l'ordinaria diligenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la validità della notifica effettuata per via telematica, negando rilievo alla dedotta saturazione della casella di posta elettronica del destinatario, il quale, nei giorni immediatamente precedenti all'invio della PEC, aveva ricevuto, da parte del provider, avviso di spazio di archiviazione in esaurimento).

    Classificata anche sotto: Procedimento civile

    Rv. 678958-02Rassegna di maggio 2026, p. 9Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 12952/2026

    Procedimento

    Procedimento disciplinare dinanzi al CNF - Termine perentori - Insussistenza - Conseguenze - Dedotta brevità del termine a comparire - Violazione ex se del principio di ragionevole durata del processo - Esclusione - Condizioni.

    Nel procedimento disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense non sono previsti termini perentori per l'inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento la cui inosservanza determini, di per sé, un vizio invalidante, con la conseguenza che la dedotta brevità del termine a comparire assegnato all'incolpato non è, per ciò solo, idonea a integrare la violazione dei principi del giusto processo ex artt. 6 CEDU e 111 Cost., dovendo la relativa valutazione essere condotta in concreto, con riferimento alla sua incidenza sull'effettivo esercizio del diritto di difesa.

    Rv. 678958-03Rassegna di maggio 2026, p. 10Art. 36 Legge professionale forense · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 2 l. 241/1990Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 12952/2026

    Azione disciplinare › Prescrizione

    Illecito permanente - Decorrenza - Dalla cessazione della permanenza - Pendenza o definizione di un contenzioso - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

    La prescrizione dell'azione disciplinare per illecito permanente dell'avvocato decorre dalla cessazione della permanenza, che coincide, in via ordinaria, con la rimozione, da parte del professionista, della situazione antigiuridica o, in difetto, con la pronuncia disciplinare di primo grado, restando a tal fine irrilevante la pendenza o la definizione di un contenzioso civile avente ad oggetto i medesimi fatti. (Nella specie, in relazione all'illecito consistito nell'omesso pagamento del compenso al collega domiciliatario, la S.C. ha escluso che la pendenza, prima, e l'avvenuta decisione, poi, di un contenzioso civile con il domiciliatario, relativo alla spettanza dei compensi, rilevasse ai fini della decorrenza della prescrizione, posto che, anche successivamente alla pronuncia, la situazione di inadempimento si era protratta, non essendo intervenuto alcun pagamento, neppure parziale).

    Rv. 678958-05Rassegna di maggio 2026, p. 11Art. 51 Legge professionale forense · Art. 56 Legge professionale forenseDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 11568/2026

    Azione disciplinare › Prescrizione

    Regime più favorevole introdotto dall’art. 56 l. n. 247 del 2012 - Illeciti disciplinari commessi prima della sua entrata in vigore - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    In tema di illecito disciplinare degli avvocati, il regime più favorevole di prescrizione introdotto dall'art. 56 della l. n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore; ciò in quanto le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo "jus superveniens", ove più favorevole all'incolpato, restando limitata l'operatività del principio di retroattività della "lex mitior" alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile solo in sede disciplinare, rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del CNF che, ritenuta applicabile la disciplina di cui al previgente art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, secondo il quale il termine di prescrizione non decorre durante il giudizio disciplinare instaurato a carico del professionista, aveva rigettato l'eccezione di prescrizione, nonostante il lunghissimo lasso di tempo (7 anni) intercorso tra la proposizione dell'impugnazione avverso la decisione del COA e la sua trasmissione al CNF).

    Rv. 677855-01Rassegna di marzo 2026, p. 25Art. 56 Legge professionale forenseDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 11575/2026

    Azione disciplinare › Prescrizione

    Illecito disciplinare degli avvocati - Prescrizione dell'azione ex art. 56 della l. n. 247 del 2012 applicabile ratione temporis - Questione posta nella memoria ex art. 378 c.p.c. - Tardività - Esclusione - Fondamento.

    In tema di illecito disciplinare degli avvocati, la questione relativa alla prescrizione dell'azione ex art. 56 della l. n. 247 del 2012, applicabile ratione temporis, posta dal ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., non è tardiva, in quanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, qualora non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità.

    Rv. 677856-01Rassegna di marzo 2026, p. 25Art. 56 Legge professionale forense · Art. 378 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 7923/2026

    Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto all'incolpazione, la scelta della sanzione irrogata e la valutazione della sua adeguatezza, così come, in generale, quella delle risultanze processuali, non sono sindacabili in sede di legittimità, se non nei limiti della valutazione di ragionevolezza, in quanto le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili per cassazione solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, oltre che per difetto del "minimo costituzionale" della motivazione.

    Rv. 677530-01Rassegna di marzo 2026, p. 18Art. 360 c.p.c. · Art. 36 Legge professionale forenseDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 7971/2026

    Impugnazioni

    In tema di ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso il provvedimento di cancellazione d'ufficio dall'albo degli avvocati, l'art. 59 del r.d. n. 37 del 1934 pone a carico del COA che ha adottato l'atto impugnato - stante la centralità della sua posizione nell'avvio del giudizio di impugnazione - precisi oneri di trasmissione documentale, funzionali ad una più ampia (e unitaria) trattazione del relativo contenzioso da parte del CNF; ne consegue che, una volta che il ricorrente abbia adempiuto all'onere di depositare la copia della delibera impugnata, unitamente alla relazione di notificazione, presso il COA, questi è tenuto ad accludere agli atti da trasmettere al Consiglio la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) della relativa PEC, nella sua disponibilità quale notificante, al fine di consentire la corretta individuazione del dies a quo di decorrenza del termine breve per l'impugnazione.

    Rv. 677576-01Rassegna di marzo 2026, p. 19Art. 17 Legge professionale forenseDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 5383/2026

    Procedimento

    Ricorso al Consiglio Nazionale Forense - Onere di corredare il ricorso di copia del provvedimento impugnato - Natura e funzione - Inosservanza - Improcedibilità automatica - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

    In tema di ricorso disciplinare innanzi al Consiglio Nazionale Forense, l'onere di corredare il ricorso della copia della decisione disciplinare impugnata è funzionale all'individuazione dell'atto oggetto di impugnazione sin dall'instaurazione del procedimento, con la conseguenza che la mancata allegazione, pur integrando la violazione di un onere imposto dall'art. 59 del r.d. n. 37 del 1934, non determina di per sé, in assenza di una previsione espressa, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso, occorrendo verificare se l'omissione si sia tradotta nell'effettiva impossibilità, imputabile alla condotta processuale della parte, di acquisire la conoscenza dell'atto impugnato. (Nella specie, la S.C. ha cassato sul punto la sentenza del CNF che aveva dichiarato inammissibile il ricorso nonostante la copia della decisione impugnata risultasse conoscibile, per essere stata acquisita al fascicolo del procedimento disciplinare trasmesso dal Consiglio Distrettuale di Disciplina).

    Rv. 677251-01Rassegna di marzo 2026, p. 7Art. 37 Legge professionale forenseDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 89/2026

    Richiesta di compensi eccessivi o sproporzionati - Illecito istantaneo - Momento di consumazione - Fondamento.

    In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, la richiesta da parte del professionista di compensi eccessivi o sproporzionati integra un illecito istantaneo, che si consuma ed esaurisce i suoi effetti nel momento in cui la richiesta di compenso non dovuto è formulata al cliente, integrando tale atto la lesione dell'interesse protetto dalla norma deontologica, mentre non assume alcuna rilevanza la data della sua effettiva dazione.

    Rv. 677527-01Rassegna di gennaio 2026, p. 4Art. 3 Legge professionale forense · Art. 52 Legge professionale forense · Art. 53 Legge professionale forenseDove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Sentenza n. 14/2020Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 516 c.p.p.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui, in seguito alla modifica dell'originaria imputazione, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2020.…

  • Sentenza n. 206/2017Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 516 c.p.p.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione. Così dec…

  • Sentenza n. 273/2014Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 516 c.p.p.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palaz…

  • Sentenza n. 265/1994Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 516 c.p.p.

    Dispositivo: Riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la n…

  • Sentenza n. 98/2021Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 521 c.p.p.

    Dispositivo: dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 521 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2021.…

  • Ordinanza n. 35/2020Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 516 c.p.p.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 del codice di procedura penale, sollevate dal Tribunale ordinario di Novara, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 2020. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Franco MODUGNO, Redattore R…

  • Ordinanza n. 28/2015Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 516 c.p.p.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2015. F.to: Alessandro…

  • Sentenza n. 206/2011Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 516 c.p.p.

    Dispositivo: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto» dell'art. 516 del codice di procedura penale e dell'art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudic…

  • Ordinanza n. 67/2008Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 516 c.p.p.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 516 e 517 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Sala Consilina con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008. F.to: Fra…

  • Ordinanza n. 413/2005Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 516 c.p.p.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 516, 517 e 519 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 24 ottobre 2005. F.to: Piero Alberto CAPOTOSTI, P…

  • Ordinanza n. 236/2005Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 516 c.p.p.

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Monza e dal Tribunale di Salerno con le ordinanze in epigrafe; dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 521-bis,…

  • Ordinanza n. 120/2000Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 516 c.p.p.

    Dispositivo: Ordina la restituzione degli atti al pretore di Monza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

  • Sentenza n. 146/1997Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 518 c.p.p.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 518 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Pinerolo, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Vari Il cancell…

  • Ordinanza n. 445/1992Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 516 c.p.p.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 101 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Clusone, con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del regi…

  • Ordinanza n. 213/1992Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 516 c.p.p.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 446, 516 e 519 del codice di procedura penale, come richiamati per il procedimento pretorile dagli artt. 563 e 567 dello stesso codice, nella parte in cui non prevedono, in caso di modifica dell'imputazione nel corso dell'istruttoria dibattimentale, la possibilità per l'imputato di richieder…

  • Ordinanza n. 47/1981Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 522 c.p.p.

    Dispositivo: dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 522, ultimo comma, cod.proc.pen. in punto "il giudice d'appello... decide in merito inappellabilmente", sollevata, in relazione all'art. 24 Cost., con ordinanza 1 giugno 1979 della Corte d'appello di Bologna; questione già giudicata non fondata con sent. n. 41/1965 e manifestamente infondata con ord. n. 9/1971.…

  • Ordinanza n. 104/1971Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 522 c.p.p.

    Dispositivo: avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, terzo comma, del codice di procedura penale, proposta, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con ordinanza 27 ottobre 1969 della Corte di app…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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