Codice di procedura civile

Art. 107 c.p.c. — Intervento per ordine del giudice

Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa e' comune, ne ordina l'intervento.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 107 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14117/2026

    14 maggio 2026

    L'intervento iussu iudicis non può essere disposto nel giudizio di appello, in tale fase essendo ammissibile solo l'intervento volontario, altrimenti privandosi l'interessato, senza il suo consenso, della garanzia del doppio grado di giudizio, e la dichiarazione di estinzione del processo conseguente all'inosservanza dell'ordine del giudice, ledendo il diritto della parte ad una decisione nel merito, è censurabile in cassazione, non concernendo la discrezionalità dell'esercizio del potere di cui all'art. 107 c.p.c., ma il difetto dei suoi presupposti.

    Art. 107 c.p.c. · Art. 344 c.p.c. · Art. 307 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 26669/2025

    3 ottobre 2025

    Le spese sopportate dal terzo chiamato in causa, indicato dal convenuto quale effettivo responsabile dei fatti contestati, non possono essere poste a carico dell'attore che abbia visto accolta, anche parzialmente, la propria domanda nei confronti del solo convenuto, e ciò anche nel caso in cui, essendo stata disposta la chiamata del terzo ai sensi dell'art. 107 c.p.c., sia stato lo stesso attore, quale parte più diligente, a notificargli la relativa citazione.

    Art. 107 c.p.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 106 c.p.c. · Art. 269 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 20991/2025

    23 luglio 2025

    In caso di interruzione del processo vertente tra attore, convenuto e terzi chiamati in causa quali obbligati sulla base dei diversi titoli delle rispettive responsabilità, in ragione del vincolo che unisce le cause riguardo all'individuazione del soggetto responsabile, ciascuna delle parti aventi interesse a riattivare il giudizio deve riassumerlo nei confronti di tutte le altre.

    Art. 107 c.p.c. · Art. 102 c.p.c. · Art. 106 c.p.c. · Art. 304 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 1008/2025

    15 gennaio 2025

    La giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici sussiste con riguardo ad ogni controversia relativa all'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai commissari. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ha ritenuto competere alla suddetta giurisdizione la domanda con la quale un Comune aveva invocato l'accertamento della natura allodiale di alcuni fondi, inseriti nel P.R.G. senza alcuna opposizione dell'Università agraria, escludendo la configurabilità di un'inammissibile iniziativa officiosa nell'ordinanza con cui il Commissario aveva disposto la chiamata in giudizio della suddetta Università agraria e della Regione).

    Art. 107 c.p.c. · Art. 41 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art107 · fonte del testo

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