Art. 107 c.p.c. — Intervento per ordine del giudice
Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa e' comune, ne ordina l'intervento.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940
Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa e' comune, ne ordina l'intervento.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940
4 pronunce che riguardano l’art. 107 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.
L'intervento iussu iudicis non può essere disposto nel giudizio di appello, in tale fase essendo ammissibile solo l'intervento volontario, altrimenti privandosi l'interessato, senza il suo consenso, della garanzia del doppio grado di giudizio, e la dichiarazione di estinzione del processo conseguente all'inosservanza dell'ordine del giudice, ledendo il diritto della parte ad una decisione nel merito, è censurabile in cassazione, non concernendo la discrezionalità dell'esercizio del potere di cui all'art. 107 c.p.c., ma il difetto dei suoi presupposti.
Art. 107 c.p.c. · Art. 344 c.p.c. · Art. 307 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.
Le spese sopportate dal terzo chiamato in causa, indicato dal convenuto quale effettivo responsabile dei fatti contestati, non possono essere poste a carico dell'attore che abbia visto accolta, anche parzialmente, la propria domanda nei confronti del solo convenuto, e ciò anche nel caso in cui, essendo stata disposta la chiamata del terzo ai sensi dell'art. 107 c.p.c., sia stato lo stesso attore, quale parte più diligente, a notificargli la relativa citazione.
Art. 107 c.p.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 106 c.p.c. · Art. 269 c.p.c.
In caso di interruzione del processo vertente tra attore, convenuto e terzi chiamati in causa quali obbligati sulla base dei diversi titoli delle rispettive responsabilità, in ragione del vincolo che unisce le cause riguardo all'individuazione del soggetto responsabile, ciascuna delle parti aventi interesse a riattivare il giudizio deve riassumerlo nei confronti di tutte le altre.
Art. 107 c.p.c. · Art. 102 c.p.c. · Art. 106 c.p.c. · Art. 304 c.p.c.
La giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici sussiste con riguardo ad ogni controversia relativa all'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai commissari. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ha ritenuto competere alla suddetta giurisdizione la domanda con la quale un Comune aveva invocato l'accertamento della natura allodiale di alcuni fondi, inseriti nel P.R.G. senza alcuna opposizione dell'Università agraria, escludendo la configurabilità di un'inammissibile iniziativa officiosa nell'ordinanza con cui il Commissario aveva disposto la chiamata in giudizio della suddetta Università agraria e della Regione).
Art. 107 c.p.c. · Art. 41 c.p.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art107 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.