Codice civile

Art. 490 c.c. — Effetti del beneficio d'inventario

[1]L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede.

[2]Conseguentemente:

  • 1)l'erede conserva verso l'eredita' tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
  • 2)l'erede non e' tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;
  • 3)i creditori dell'eredita' e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede. Essi pero' non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio d'inventario o vi rinunzi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 490 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 7709/2026

    30 marzo 2026

    L'erede che abbia accettato con beneficio di inventario, ove sia convenuto dal creditore del de cuius per l'intera pretesa, deve, al fine di contenere intra vires la propria responsabilità per i debiti ereditari, far valere tale propria qualità mediante una difesa che si configura in termini di eccezione in senso lato, la quale, comportando un accertamento in fatto, è liberamente invocabile anche in appello e rilevabile d'ufficio dal giudice soltanto nel giudizio di cognizione, cosicché, una volta che la questione non sia stata sollevata dalla parte, né rilevata dal giudice, nei gradi di merito, la sua deduzione risulta preclusa sia in sede esecutiva che nel giudizio di legittimità.

    Art. 490 c.c. · Art. 484 c.c. · Art. 360 c.p.c. · Art. 615 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 21213/2025

    24 luglio 2025

    In tema di eredità beneficiata, ove la parte si sia costituita in giudizio come erede accettante con beneficio d'inventario e tale qualità non sia stata contestata, le conseguenze della sua soccombenza, anche in relazione alle spese giudiziali, sono ad essa riferibili nella qualità suddetta, indipendentemente da un'espressa statuizione sul punto, sicché quella parte non sarà tenuta oltre il valore dei beni ereditari a lei pervenuti, e ciò sia quanto all'efficacia della decisione fra le parti che ai fini delle eventuali attività relative alle successive vicende dell'eredità beneficiata.

    Art. 490 c.c. · Art. 2740 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 17992/2025

    2 luglio 2025

    In tema di imposta di successione, l'accettazione beneficiata dell'eredità non determina una deroga al regime dell'obbligazione tributaria di cui al d.lgs. n. 346 del 1990, sotto il profilo della disciplina delle passività fiscalmente rilevanti, venendo piuttosto in rilievo al momento della riscossione dell'imposta - secondo le risultanze dell'attività liquidatoria dei beni ereditari ex artt. 495 e ss c.c. -, al fine di determinare il valore dei beni concretamente ed effettivamente pervenuti all'erede nel rispetto del limite della sua esposizione all'obbligazione tributaria, la quale, pertanto, non potrà essere fatta valere fino a quanto non sia conclusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede beneficiato.

    Art. 490 c.c. · Art. 484 c.c. · Art. 495 c.c. · Art. 498 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art490 · fonte del testo

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