Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 62 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 7603/2026

    30 marzo 2026

    In tema di procedimento civile, la consulenza tecnica d'ufficio - che può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche - è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio incontra il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall'onere probatorio e dell'obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta; conseguentemente, il giudice che non dispone la consulenza richiesta dalla parte è tenuto a fornire adeguata dimostrazione - suscettibile di sindacato in sede di legittimità - di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potere, per converso, disattendere l'istanza stessa ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe verosimilmente accertato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello con la quale era stata esclusa la necessità di c.t.u. contabile in materia di danno pensionistico, in ragione della mancata allegazione delle circostanze di fatto indispensabili per lo svolgimento dell'indagine tecnica).

    Art. 62 c.p.c. · Art. 61 c.p.c. · Art. 116 c.p.c. · Art. 191 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 305 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5980/2026

    17 marzo 2026

    In tema di consulenza tecnica d'ufficio, la modifica delle conclusioni contenute nell'elaborato finale rispetto a quelle della bozza di relazione, ove motivata e conseguente all'esame delle osservazioni formulate nel contraddittorio delle parti, non dà luogo ad alcun vizio della consulenza né a violazione del diritto di difesa.

    Art. 62 c.p.c. · Art. 195 c.p.c. · Art. 201 c.p.c. · Art. 194 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 213 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 4301/2026

    25 febbraio 2026

    In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice può affidare al consulente d'ufficio non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente), e in tal caso è necessario e sufficiente che la parte alleghi il fatto che pone a fondamento del suo diritto e il giudice ritenga che il suo accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche.

    Art. 62 c.p.c. · Art. 61 c.p.c. · Art. 191 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 62 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32094/2025

    10 dicembre 2025

    La consulenza tecnica d'ufficio che non si limiti a svolgere una funzione di ausilio al giudice nella valutazione degli elementi di fatto acquisiti (consulenza cd. deducente) ma assurga a fonte di prova dell'accertamento dei fatti (consulenza cd. percipiente) costituisce atto processuale ed elemento istruttorio dal quale è possibile trarre il "fatto storico", inteso come accadimento fenomenico esterno alla dinamica processuale, il cui omesso esame può essere censurato in cassazione nei casi e con le forme di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., fermo restando che la c.t.u. non integra di per sé il "fatto storico" suddetto, ma il "dato" dal quale esso può essere ricavato e che la parte è tenuta a indicare specificamente. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per omesso esame della c.t.u., dalla quale emergeva, quale fatto storico decisivo, il diverso valore di mercato dei terreni in rapporto alla loro destinazione non edificabile).

    Art. 62 c.p.c. · Art. 360 c.p.c. · Art. 194 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 170 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art62 · fonte del testo

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