Codice di procedura civile

Art. 161 c.p.c. — Nullità della sentenza

[1]La nullita' delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione puo' essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.

[2]Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

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Corte di cassazione

18 pronunce che riguardano l’art. 161 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10385/2026

    20 aprile 2026

    In tema di preclusioni processuali, la tardività del deposito dei documenti nel giudizio può essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio dal giudice per tutto il corso del grado in cui essa si verifica o, nel grado successivo, solo ove sia fatta oggetto di motivo d'impugnazione; in mancanza, è preclusa la possibilità di far valere la nullità, in quanto, esaurito il potere officioso del giudice, si riespande la regola ex art. 157, comma 3, c.p.c..

    Art. 161 c.p.c. · Art. 157 c.p.c. · Art. 183 c.p.c. · Art. 345 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 3566/2026

    17 febbraio 2026

    Nel giudizio di cassazione, il vizio derivante dalla violazione della disciplina del litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio e - salva l'ipotesi di sentenza inesistente per difetto di sottoscrizione del giudice o per altri gravi vizi riconducibili all'art. 161, comma 2, c.p.c. - va esaminato dopo le questioni pregiudiziali di rito attinenti al difetto di potestas iudicandi ma prima di quella relativa all'inammissibilità dei motivi di ricorso ex art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c., di modo che, in quest'ultima ipotesi, l'accertata violazione del contraddittorio per la pretermissione di litisconsorti necessari impone la cassazione con rinvio al giudice di primo grado.

    Art. 161 c.p.c. · Art. 102 c.p.c. · Art. 375 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3099/2026

    12 febbraio 2026

    È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia omesso di dichiarare la nullità di quella di primo grado, qualora il vizio di quest'ultima, ove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c. ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente all'omessa dichiarazione di nullità. (Fattispecie di inammissibilità del motivo di ricorso avverso la sentenza con cui la corte territoriale aveva reputato irrilevante il diniego, da parte del Tribunale, della discussione orale della causa, richiesta ex art. 281-quinquies c.p.c.).

    Art. 161 c.p.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 281-quinquies c.p.c. · Art. 353 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1951/2026

    29 gennaio 2026

    Il mancato accertamento della presenza in atti delle menzioni catastali previste dall'art. 29, comma 1-bis, l. n. 52 del 1985, da parte del giudice investito della domanda ex art. 2932 c.c., costituisce error in iudicando, che determina la nullità e non l'inesistenza della sentenza, cosicché, in virtù dell'assorbimento delle nullità in motivi di impugnazione, tale vizio, in assenza di appello sul punto, è destinato ad essere coperto dal passaggio in giudicato della sentenza stessa.

    Art. 161 c.p.c. · Art. 2932 c.c. · Art. 29 Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 317/2004

    Questione infondata
    4 novembre 2004

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 420, 161, secondo comma, e 429, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, nell’ipotesi di mutamento della persona fisica del giudice rispetto a quello originariamente designato, non prevedono, rispettivamente, la rinnovazione dell’assunzione delle prove, l’emissione della sentenza da parte dello stesso giudice che ha provveduto all’istruzione e la sanzione della nullità per la sentenza pronunciata da un giudice diverso da quest’ultimo. Premesso, infatti, che i modelli del processo civile e di quello penale, per la loro intrinseca diversità, non consentono alcuna comparazione e che le soluzioni per garantire un giusto processo non devono seguire linee direttive necessariamente identiche per i due tipi di processo, non risulta compromessa la garanzia di cui all'art. 24 Cost. dal fatto che la decisione della controversia venga presa non da parte del giudice che l'ha istruita ma da quello dinanzi a cui si è svolta la discussione della causa, posto che quest'ultimo ha conoscenza degli atti già acquisiti al processo e conserva, comunque, in ordine alle prove, i poteri istruttori previsti dall’art. 421 del codice di rito, laddove il principio di oralità è comunque rispettato dalla necessaria identità tra chi assiste alla discussione e chi decide. – Sulla non comparabilità dei modelli del processo civile e di quello penale, v. le richiamate ordinanze n. 426/1998 e n. 286/2003.

    Art. 420 c.p.c. · Art. 161 c.p.c. · Art. 429 c.p.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art161 · fonte del testo

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