Codice di procedura civile

Art. 363-bis c.p.c. — Rinvio pregiudiziale

[1]Il giudice di merito puo' disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:

  • 1)la questione e' necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non e' stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
  • 2)la questione presenta gravi difficolta' interpretative;
  • 3)la questione e' suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

[2]L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale e' motivata, e con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili. Essa e' immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione ed e' comunicata alle parti. Il procedimento e' sospeso dal giorno in cui e' depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attivita' istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.

[3]Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilita' della questione per la mancanza di una o piu' delle condizioni di cui al primo comma.

[4]La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facolta' per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'articolo 378.

[5]Con il provvedimento che definisce la questione e' disposta la restituzione degli atti al giudice.

[6]Il principio di diritto enunciato dalla Corte e' vincolante nel procedimento nell'ambito del quale e' stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui e' proposta la medesima domanda tra le stesse parti. 171 173

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

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con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 6) che "Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023"; - (con l'art. 35, comma 8) che "Le disposizioni di cui all'articolo 363-bis del codice di procedura civile si applicano ai procedimenti di merito pendenti alla data del 30 giugno 2023".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

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con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data"; - (con l'art. 35, comma 7) che "Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

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Corte di cassazione

33 pronunce che riguardano l’art. 363-bis c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. interl. n. 25298/2026

    14 settembre 2026

    In tema di spese di costituzione di parte civile nel processo penale, la Sezione Terza civile - su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363- bis c.p.c. - ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 541, comma 1, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la provvisoria esecutività per legge della sentenza penale di primo grado che provvede sull’azione civile, con riferimento alla capo di condanna al pagamento delle spese processuali a carico dell’imputato e del responsabile civile in solido in favore della parte civile.

    Art. 363-bis c.p.c. · Art. 541 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 24825/2026

    28 agosto 2026

    Le Sezioni unite civili sono state chiamate, su richiesta di rinvio pregiudiziale avanzata, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., dal Tribunale di Siracusa, a risolvere le seguenti questioni di diritto: «1. Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005, possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla, anche se rilasciata al di fuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005, in relazione al quale soltanto è stato condotto l’accertamento della predetta Banca d’Italia; in caso di risposta affermativa, se tale nullità possa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza o di deroga all’art. 1957 cod. civ., inserite nello schema predisposto dall’A.B.I. e censurato da Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 o se, diversamente, debba essere provato in altro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l’intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall’autorità di vigilanza. 2. Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla, anche se rilasciata per una specifica operazione e non rientrante nella categoria delle fideiussioni omnibus; in caso di risposta affermativa, se tale nullità possa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., inserite nello schema predisposto dall’A.B.I. e censurato da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005 o se, diversamente, debba essere provato in altro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l’intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall’autorità di vigilanza. 3. Se, nell’ambito di una fideiussione riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005, una volta accertate la nullità di tali previsioni negoziali e la applicabilità (o riespansione) della disciplina suppletiva del codice civile, la pattuizione contemplante la possibilità di ottenere il pagamento a semplice richiesta scritta – del pari contenuta nel testo fideiussorio – valga o meno ad attribuire al creditore la facoltà di evitare la decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ. mediante mera istanza stragiudiziale, senza alcuna necessità di avviare iniziative di carattere giurisdizionale». In relazione ai primi due quesiti, le Sezioni unite, nell’enunciare il principio di diritto ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., hanno affermato che: “«Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., costituita in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito accerta, nell’ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia “a valle”, a mente dei principî enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021, utilizzando, quale elemento di prova da solo non sufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizione del contenuto e della portata di esso con riferimento sia all’ambito temporale sia all’ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri»”. Relativamente al terzo quesito, la S.C. ha affermato che: “«Qualora una fideiussione rechi una clausola di “pagamento a prima richiesta”, il creditore evita, in ragione di essa, d’incorrere in decadenza anche con un’istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall’art. 1957, cod. civ., seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d’intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante»”.

    Art. 363-bis c.p.c. · Art. 1957 c.c.

  • Cass. civ., Sez. IV, sent. n. 18590/2026

    8 giugno 2026

    La Sezione Lavoro, pronunciandosi su tre rinvii pregiudiziali sollevati, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., dalla Corte d’appello di Torino con ordinanze del 5 e 6 novembre 2025 ed aventi ad oggetto le questioni se il principio secondo cui il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste - se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva - sia estensibile, oltre al periodo tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno scolastico, anche all’arco temporale tra l’inizio e la fine delle lezioni e se analogo principio valga anche per le giornate di riposo, di cui alla l. n. 937 del 1977 indipendentemente da esplicita domanda del docente, ha enunciato i seguenti principi di diritto: «Il comma 55 dell’art. 1 della legge n. 228 si interpreta nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario, o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico, nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l’inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito ex lege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative»; «analoga disciplina si applica alle giornate di riposo, di cui alla legge n. 937 del 1977, che il personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche deve comunque godere entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico»”.

    Art. 363-bis c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. IV, sent. n. 18156/2026

    5 giugno 2026

    La Sezione Lavoro - pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale sollevato, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., dalla Corte di appello di L’Aquila, con ordinanza del 17 ottobre 2025 ed avente ad oggetto la questione relativa all’interpretazione delle disposizioni dell’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 112/2022 relativa alle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e quelle di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ed in particolare se l’art. 12, comma 4, di detta ordinanza detta ordinanza vada interpretato nel senso che la mancata indicazione da parte dell’aspirante alla supplenza di una o più sedi comporti rinuncia a tali sedi, con la conseguenza che - nel caso in cui tali sedi siano le uniche disponibili al momento della sua chiamata - egli verrà escluso dai turni di chiamata successivi, che proseguiranno con scorrimento della graduatoria e, in caso di risposta affermativa, se tale meccanismo debba considerarsi conforme al principio di ragionevolezza ed ai principi di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione, da contemperarsi con i diritti degli aspiranti all’assegnazione - ha enunciato il seguente principio di diritto: «Il comma 4 dell’art. 12 dell’O.M. n. 112 del 2022 si interpreta, in combinato disposto con il successivo comma 10 del medesimo articolo, nel senso che la mancata indicazione da parte dell’aspirante alla supplenza di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto comporta la rinuncia esclusivamente alle preferenze non espresse, con la conseguenza che, nel caso in cui tali sedi siano le uniche disponibili al momento del suo turno di nomina, egli non sarà assegnatario del relativo incarico, senza che la mancata indicazione di tutte sedi/classi di concorso/tipologie di posto precluda il conferimento di supplenze sulle sedi/ classi di concorso/tipologie di posto prescelte che dovessero rendersi disponibili, anche per effetto di rinuncia, nelle ulteriori fasi di attribuzione, nel rispetto della posizione occupata in graduatoria».

    Art. 363-bis c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data"; - (con l'art. 35, comma 7) che "Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art363bis · fonte del testo

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