[1]Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, e' di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello. 72
[2]
[2]Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di giorni sessanta.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477
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La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
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La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995." La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".
Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.
Ricorso alla Corte suprema di cassazione con il contenuto dell’art. 366: parti, provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi con il vizio dell’art. 360 e le norme violate, atti e documenti per ciascun motivo, conclusioni, valore, documenti, procura speciale e relata.
E' inammissibile il ricorso per revocazione delle pronunce della Corte di cassazione con cui si denuncia un errore de iure procedendi, trattandosi pur sempre di un errore di diritto, come tale inidoneo a integrare gli estremi dell'errore revocatorio di cui all'art. 395, numero 4, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione con il quale si censurava la declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione per mancata allegazione di atti - i files delle ricevute di accettazione e consegna della notifica della sentenza d'appello impugnata - non richiesti dalla legge, trattandosi della deduzione di un errore di diritto e non un travisamento degli atti).
Nel processo tributario, ai fini della decorrenza del termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per impugnare la sentenza emessa dalla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, non è sufficiente che essa sia contenuta in allegato e richiamata nell'istanza di sgravio proposta dal contribuente, in seguito alla notificazione della cartella di pagamento, poiché tale ultima istanza è funzionale all'esercizio del potere di autotutela dell'agente della riscossione e non è, quindi, idonea, come tale, a rendere edotto il destinatario dell'intento di ottenere l'effetto di stabilità definitiva della pronuncia mediante il passaggio in giudicato.
Ai fini del rispetto del termine di impugnazione, in caso di notifica al domicilio eletto, nel giudizio "a quo", presso il difensore, che abbia avuto esito negativo per essersi il procuratore trasferito, e di successiva notifica nel nuovo studio andata a buon fine, non si determina la conservazione degli effetti di quella precedente, neppure nell'ipotesi in cui non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, non sussistendo alcun onere del procuratore di provvedere a tale adempimento, ed essendo il domicilio reale del difensore agevolmente verificabile dal notificante con un minimo onere di diligenza anche mediante la consultazione dell'albo professionale.
E' inammissibile il ricorso per cassazione notificato nei confronti di un soggetto che, non risultando parte del giudizio definito con la sentenza impugnata, sia privo di legittimazione, senza che la costituzione della parte legittimata possa esplicare efficacia sanante, non venendo in rilievo una questione di nullità (o di inesistenza) della notificazione eseguita nei confronti del terzo non legittimato, quanto di decadenza dal potere di impugnare.
In tema di ricorso per cassazione, la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. va esclusa quando la tardiva notificazione dell'atto sia ricondotta a un asserito disguido informatico nella sottoscrizione e notificazione del ricorso, non provato come imprevedibile malfunzionamento del sistema e comunque rilevabile con l'ordinaria diligenza, poiché l'istituto presuppone un impedimento assoluto e non una mera difficoltà.
L'applicazione del principio di unicità del processo di impugnazione, in base al quale, in caso di più ricorsi per cassazione proposti contro lo stesso provvedimento, ciascun ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale ed è soggetto al rispetto dei termini di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., presuppone che il ricorrente successivo sia stato destinatario della notificazione del primo ricorso, posto che, ove tale condizione manchi, risulterebbe lesivo del diritto costituzionalmente tutelato di agire in giudizio (e dunque anche di impugnare) rapportare la verifica della tempestività (e dunque anche, eventualmente, dell'ammissibilità) della successiva impugnazione a un'attività (il deposito telematico dell'atto, richiesto dall'art. 371 c.p.c., nel testo novellato dalla cd. riforma Cartabia, applicabile ratione temporis) che la parte, non avendo ricevuto la notifica dell'altrui precedente impugnazione, non è in condizioni di percepire come rilevante.
Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notificazione della sentenza, cui fa riferimento l'art. 326 c.p.c. come "dies a quo" e che come tale opera anche nei confronti del notificante, non può essere sostituita da forme di conoscenza equipollenti. Ne consegue che deve escludersi che il termine possa decorrere dal momento in cui il notificante abbia ottenuto dalla cancelleria del giudice "a quo" il rilascio della copia autentica della sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione, facendo decorrere il termine breve dalla data dell'estrazione di copia ad uso appello, anziché dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, ai sensi dell'art. 326 c.p.c.).
Nel caso in cui sia stata dichiarata la nullità della costituzione in giudizio di una parte, la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione deve essere effettuata direttamente nei confronti di quest'ultima e non del difensore.
Nel giudizio di cassazione con sole due parti, laddove il ricorrente principale, pur non producendo la relativa relata (e quindi incorrendo nell'improcedibilità ex art. 369 c.p.c.), dichiari che il provvedimento impugnato gli è stato notificato in una certa data, la tempestività del ricorso incidentale dev'essere valutata in relazione al termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla data medesima, salvo che il ricorrente incidentale contesti espressamente la dichiarazione della controparte, affermando che il provvedimento impugnato non è stato notificato o lo è stato in una data diversa.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER) è un ente pubblico economico dotato di autonoma soggettività giuridica rispetto all'Agenzia delle entrate (ADE), pur essendo ad essa strumentale a soggiacendo al relativo potere di controllo e vigilanza; pertanto, ai fini del decorso del termine breve per proporre impugnazione, la notificazione della sentenza eseguita ad Agenzia delle entrate-Riscossione, anziché all'Agenzia delle entrate, non produce effetti nei confronti di quest'ultima.
In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la sospensione del termine per impugnare, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, opera automaticamente, a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersene, e si cumula con quella dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma non con la sospensione feriale, che resta interamente assorbita dalla sospensione prevista nell'ambito dei procedimenti di definizione agevolata, in ragione della natura eccezionale di quest'ultima.
Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri non è assoggettato alla sospensione feriale dei termini processuale di cui alla l. n. 742 del 1969, atteso che il trattenimento configura una misura coercitiva della libertà personale, riconducibile all'art. 13 della Costituzione, con conseguente necessità di definizione del procedimenti in tempi brevi, non compatibili con la predetta sospensione.
In tema di impugnazioni, la notificazione della sentenza di primo grado da parte del chiamato in garanzia è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione verso tutti i destinatari della stessa - ivi incluse le parti del rapporto principale controverso cui il garante è estraneo - allorché si tratti di cause inscindibili, come nel caso di litisconsorzio processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la tardività dell'impugnazione dell'appaltatore per essere scaduto il termine breve per l'appello, decorrente dalla notifica della sentenza effettuata dalla compagnia assicuratrice - chiamata in garanzia da uno dei litisconsorti -, essendo del tutto irrilevante che l'appaltatore non avesse svolto domande verso la compagnia e che quest'ultima non avesse contestato la fondatezza della domanda principale).
L'appello principale, proposto in una causa successivamente riunita ad altre e poi dichiarato improcedibile nella decisione sulle cause riunite, non consuma il potere di impugnazione della parte.
Nei processi con pluralità di parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario, o anche processuale, opera la regola, propria delle cause inscindibili, della unitarietà del termine per proporre l'impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza ad iniziativa di una sola delle parti segna, nei confronti di quest'ultima e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione della impugnazione nei confronti di tutte le altre parti.
La rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, precludendo sia la presentazione di motivi aggiunti rispetto a quelli già formulati, sia la proposizione di un ulteriore ricorso, che risulterebbe inammissibile.
Ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione ex artt. 325 e 326 c.p.c., la notificazione della sentenza, attivando un onere decadenziale per il destinatario, deve essere eseguita in modo inequivocabile nei confronti del procuratore della parte ed essere univocamente percepibile da costui come rivolta al suddetto fine acceleratorio. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'idoneità, al suddetto fine, della trasmissione della sentenza a mezzo PEC al procuratore costituito, in allegato ad una dichiarazione finalizzata a conseguire un bonario adempimento ovvero a costituire in mora il debitore).
Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza alla P.A. costituita in giudizio tramite propri dipendenti, effettuata in forma telematica all'indirizzo di posta elettronica comunicato ai sensi dell'art. 16, commi 7 e 12, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, nel testo integrato dall'art. 28, comma 1, lett. a), del d.l. n. 76 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 120 del 2020), deve recare l'indicazione dei funzionari costituiti quali destinatari, cui deve essere manifestata la volontà della parte notificante di far decorrere il termine breve, atteso che ad essi sono attribuite tutte le capacità connesse alla qualità di difensore e che l'onere imposto dalle modalità previste dal citato comma 12, relative al luogo di notifica, non incide sulla necessità di individuazione del destinatario della stessa.
(nel testo anteriore alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022) - Impugnazione - Ricorso per cassazione proposto successivamente al 28 febbraio 2023 - Art. 348-ter c.p.c. (ratione temporis vigente) - Applicabilità - Ragioni. L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. (nel testo anteriore alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022) soggiace al regime di impugnazione di cui all'art. 348-ter c.p.c. (ratione temporis vigente), anche se il ricorso per cassazione è proposto successivamente al 28 febbraio 2023 (data dalla quale decorre l'abrogazione del suddetto art. 348-ter), dovendosi avere riguardo, ai fini della disciplina transitoria di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 149 del 2022, alla data di pendenza dell'appello e non anche a quella del giudizio di legittimità, anche in ragione dell'impossibilità di un'applicazione parziale delle due norme suddette, che compongono un sistema chiuso e coerente.
La notifica della sentenza su istanza della parte personalmente e nei confronti del procuratore a mezzo PEC - a differenza di quella eseguita in forma esecutiva, unitamente all'atto di precetto, alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito an norma degli artt. 170, comma 1, e 285 c.p.c.- è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione in danno del soccombente quantunque accompagnata da lettera di intimazione al pagamento, non potendo quest'ultima escluderne la valenza legale avendo piuttosto la concorrente finalità di minacciare il ricorso all'esecuzione forzata in caso di perdurante inadempimento all'obbligo risultante dalla medesima sentenza notificata.
L'applicazione del principio di ultrattività del rito - in base al quale il giudizio deve proseguire, nel grado di impugnazione, nelle stesse forme in cui è stato trattato in primo grado, le quali condizionano anche la valutazione sull'ammissibilità del gravame - trova il suo presupposto non in un formale provvedimento di mutamento o conversione del rito ma nella circostanza che, in concreto, il giudice abbia trattato la causa seguendo un determinato rito, quantunque errato. (Nella specie, a fronte di un giudizio per il quale, benché afferente alla materia locatizia, era stato erroneamente utilizzato, in primo grado, il modulo decisionale proprio del rito ordinario, la S.C. ha confermato la decisione che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto con ricorso - e notificato dopo lo spirare del termine ex art. 327 c.p.c. -, sul presupposto che anche in grado d'appello si sarebbe dovuto seguire il rito ordinario, in applicazione del principio di ultrattività).
In tema di impugnazione dell'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, emessa ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, il termine breve per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. decorre, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., dalla sua notificazione e non dalla comunicazione eseguita dalla cancelleria, con la conseguenza che, in mancanza di notifica a cura di parte, è applicabile il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
In caso di impugnazione di una sentenza di appello per revocazione e poi per cassazione, la revoca del provvedimento con cui il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., il termine per ricorrere per cassazione, non ha efficacia ex tunc, sicché, ai fini della verifica della tempestività del ricorso, occorre scomputare dal termine breve ex art. 325 c.p.c. - decorrente dalla notificazione della citazione per revocazione - il numero dei giorni trascorsi tra il provvedimento sospensivo e la sua revoca.
Nel giudizio di legittimità, ove il ricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, opera il cd. termine "lungo" ex art. 327 c.p.c.; nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente o implicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve" ex art. 325 c.p.c. e il ricorrente ha l'onere di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a pena di improcedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, a meno che il ricorso risulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.
Nel caso in cui non sia stata prodotta la copia autentica della sentenza impugnata e della relazione di notificazione, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il ricorso per cassazione deve ritenersi ugualmente procedibile ove dallo stesso risulti che la notificazione si è perfezionata, per il ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c.
La prorogai di cui all'art. 155, comma 5, c.p.c., si applica anche ai termini la cui scadenza nel giorno di sabato si verifichi in applicazione del quarto comma della disposizione citata, con la conseguenza che, laddove il termine per il compimento di un atto processuale svolto fuori dall'udienza (nella specie, la notifica del ricorso per cassazione) scada un venerdì festivo, esso deve ritenersi prorogato al lunedì successivo (sempre che quest'ultimo, a sua volta, non sia un giorno festivo).
Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, la seconda impugnazione deve essere notificata entro la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione della prima, che dimostra la conoscenza legale della decisione da parte del ricorrente.
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, é necessario che la parte "contumace involontaria" in primo grado fornisca la prova di un presupposto oggettivo, che è dato dalla nullità dell'atto di citazione o della sua notifica, e di un presupposto soggettivo, consistente nell'ignoranza della pendenza del procedimento a suo carico, causalmente riconducibile ad uno dei predetti vizi; nel caso di inesistenza giuridica dell'atto introduttivo del giudizio o della sua notifica, invece, il presupposto soggettivo assurge ad oggetto di una presunzione, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dell'altra parte.
In tema di notificazioni al domicilio digitale, l'indicazione fatta dal difensore, nell'atto di costituzione in giudizio, del proprio indirizzo di posta elettronica con riferimento alle sole comunicazioni ed avvisi della cancelleria non vale infatti ad escludere la validità della notificazione della sentenza eseguita dalla controparte a tale indirizzo, ai fini ed effetti di cui all'art. 325 c.p.c., non potendo il difensore sottrarsi alle prescrizioni di legge che prevedono la validità ed efficacia del domicilio digitale di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con l. n. 221 del 2012, per tutte le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile.
La comunicazione in forma integrale del provvedimento di accoglimento del reclamo avverso il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14-quinquies della l. n. 3 del 2012, esclude l'applicabilità del termine "lungo" previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c., dovendosi pertanto ritenere inammissibile il ricorso per cassazione, proposto avverso tale provvedimento, senza l'osservanza del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c.
In materia di impugnazioni, la notifica della sentenza di primo grado (spedita in forma esecutiva) compiuta dalla parte parzialmente vittoriosa nei confronti di una P.A. anche presso l'Avvocatura dello Stato è idonea a far decorrere il termine breve per l'appello sia per il destinatario, sia per il notificante, perché dimostra la conoscenza legale di quest'ultimo circa l'avvenuta pubblicazione della decisione.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Corte costituzionale
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Ordinanza n. 74/2005
Parametro
11 febbraio 2005
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 101 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Genova, con l'ordinanza in…
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 328, cod. proc. civ.,
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, della Corte
di Cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redatto…
Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 1994 al 10 dicembre 1994.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995." La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art325 · fonte del testo
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