Codice di procedura civile

Art. 325 c.p.c. — Termini per le impugnazioni

[1]Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, e' di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello. 72

[2]Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di giorni sessanta.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

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La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995." La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".

Testo vigente dal 10 dicembre 1994

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ImpugnazioniVersione 0.1

Atto di citazione in appello

Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.

ImpugnazioniVersione 0.1

Ricorso per cassazione

Ricorso alla Corte suprema di cassazione con il contenuto dell’art. 366: parti, provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi con il vizio dell’art. 360 e le norme violate, atti e documenti per ciascun motivo, conclusioni, valore, documenti, procura speciale e relata.

Corte di cassazione

31 pronunce che riguardano l’art. 325 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16647/2026

    28 maggio 2026

    E' inammissibile il ricorso per revocazione delle pronunce della Corte di cassazione con cui si denuncia un errore de iure procedendi, trattandosi pur sempre di un errore di diritto, come tale inidoneo a integrare gli estremi dell'errore revocatorio di cui all'art. 395, numero 4, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione con il quale si censurava la declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione per mancata allegazione di atti - i files delle ricevute di accettazione e consegna della notifica della sentenza d'appello impugnata - non richiesti dalla legge, trattandosi della deduzione di un errore di diritto e non un travisamento degli atti).

    Art. 325 c.p.c. · Art. 327 c.p.c. · Art. 395 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13846/2026

    12 maggio 2026

    Nel processo tributario, ai fini della decorrenza del termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per impugnare la sentenza emessa dalla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, non è sufficiente che essa sia contenuta in allegato e richiamata nell'istanza di sgravio proposta dal contribuente, in seguito alla notificazione della cartella di pagamento, poiché tale ultima istanza è funzionale all'esercizio del potere di autotutela dell'agente della riscossione e non è, quindi, idonea, come tale, a rendere edotto il destinatario dell'intento di ottenere l'effetto di stabilità definitiva della pronuncia mediante il passaggio in giudicato.

    Art. 325 c.p.c. · Art. 51 Disposizioni sul processo tributario

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13701/2026

    11 maggio 2026

    Ai fini del rispetto del termine di impugnazione, in caso di notifica al domicilio eletto, nel giudizio "a quo", presso il difensore, che abbia avuto esito negativo per essersi il procuratore trasferito, e di successiva notifica nel nuovo studio andata a buon fine, non si determina la conservazione degli effetti di quella precedente, neppure nell'ipotesi in cui non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, non sussistendo alcun onere del procuratore di provvedere a tale adempimento, ed essendo il domicilio reale del difensore agevolmente verificabile dal notificante con un minimo onere di diligenza anche mediante la consultazione dell'albo professionale.

    Art. 325 c.p.c. · Art. 330 c.p.c. · Art. 137 c.p.c. · Art. 153 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13370/2026

    9 maggio 2026

    E' inammissibile il ricorso per cassazione notificato nei confronti di un soggetto che, non risultando parte del giudizio definito con la sentenza impugnata, sia privo di legittimazione, senza che la costituzione della parte legittimata possa esplicare efficacia sanante, non venendo in rilievo una questione di nullità (o di inesistenza) della notificazione eseguita nei confronti del terzo non legittimato, quanto di decadenza dal potere di impugnare.

    Art. 325 c.p.c. · Art. 360 c.p.c. · Art. 327 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 74/2005

    Parametro
    11 febbraio 2005

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 101 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Genova, con l'ordinanza in…

    Art. 375 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost. · Art. 325 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 222/1995

    Parametro
    1 giugno 1995

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 328, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, della Corte di Cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redatto…

    Art. 328 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 327 c.p.c. · Art. 325 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 1994

Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 1994 al 10 dicembre 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995." La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art325 · fonte del testo

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