Disposizioni sul processo tributario

Art. 1 — Gli organi della giurisdizione tributaria

La giurisdizione tributaria e' esercitata dalle ((corti di giustizia tributaria di primo grado)) e dalle ((corti di giustizia tributaria di secondo grado)) di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 16 settembre 2022 al 1 gennaio 2027

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Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16691/2026

    28 maggio 2026

    L'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, che esclude l'applicazione, nel processo tributario, delle disposizioni del codice di procedura civile sul regolamento di competenza, deve intendersi riferito, in conformità all'esigenza di tutelare i diritti fondamentali garantiti dagli artt. 24, comma 1, 111, comma 2, Cost. e 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alle sole decisioni che le commissioni tributarie possono essere chiamate a rendere in ordine alla competenza, essenzialmente per territorio, come disciplinata dagli artt. 4 e 5 del suddetto decreto, sicché non esclude la proposizione del regolamento avverso i provvedimenti di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., impugnazione senz'altro ammissibile alla stregua del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 42 c.p.c..

    Art. 1 · Art. 42 c.p.c. · Art. 295 c.p.c. · Art. 24 cost.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34349/2025

    28 dicembre 2025

    In ragione della natura impugnatoria del giudizio tributario, il contribuente è onerato di proporre contestazioni specifiche all'atto censurato, le quali non possono essere surrogate da una produzione documentale all'interno della quale il giudice sia chiamato a selezionare gli elementi da valorizzare in relazione alla domanda proposta (nella specie, volta all'accertamento della deducibilità di determinati costi dal reddito imponibile), pena l'inammissibilità del ricorso.

    Art. 1 · Art. 18 Disposizioni sul processo tributario · Art. 19 Disposizioni sul processo tributario · Art. 24 Disposizioni sul processo tributario

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34072/2025

    24 dicembre 2025

    In tema di processo tributario, la notifica a mani del contribuente, sia essa eseguita tramite ufficiale giudiziario o con servizio postale, è valida, ex art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, anche in presenza di una elezione di domicilio, stante la prevalenza della norma processuale tributaria su quella civile, in forza del rinvio previsto da tale decreto alle norme del codice di procedura civile solo in quanto compatibili e ove non diversamente disposto.

    Art. 1 · Art. 17 Disposizioni sul processo tributario · Art. 49 Disposizioni sul processo tributario · Art. 138 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 30704/2025

    21 novembre 2025

    In tema di contributo unificato, l'art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115 del 2002 - secondo cui nel processo amministrativo il relativo onere è a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese o di sua contumacia - non è suscettibile di applicazione analogica al processo civile e a quello tributario, non essendo ravvisabile una eadem ratio tra le relative discipline, che fissano differenti criteri di quantificazione del contributo e si caratterizzano per disomogeneità di materia e diversità di posizioni delle parti, senza che ne derivi un vulnus in punto di ragionevolezza o un deficit in termini di uguaglianza, giacché il diverso trattamento rientra nelle prerogative discrezionali del legislatore.

    Art. 1 · Art. 92 c.p.c. · Art. 9 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 13 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1993 al 16 settembre 2022. 8 parole tolte, 16 parole aggiunte.

La giurisdizione tributaria e' esercitata dalle tolto: commissioni tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali aggiunto: corti di giustizia tributaria di primo grado e dalle corti di giustizia tributaria di secondo grado di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art1 · fonte del testo

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