Impugnazioni

Ricorso per cassazione

ex artt. 360 e 366 c.p.c.

Ricorso alla Corte suprema di cassazione con il contenuto dell’art. 366: parti, provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi con il vizio dell’art. 360 e le norme violate, atti e documenti per ciascun motivo, conclusioni, valore, documenti, procura speciale e relata.

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Notificazione, deposito e termini del ricorso per cassazione

  • Art. 365: il ricorso è diretto alla Corte e sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale; davanti alla Corte di cassazione si sta in giudizio col ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo (art. 82, terzo comma). Il modello scrive in calce una procura nuova, che individua la sentenza impugnata e porta la data del ricorso: la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado, se nell’atto non è espressa volontà diversa (art. 83, quarto comma). Si considera in calce anche se rilasciata su foglio separato congiunto materialmente all’atto, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto (art. 83, terzo comma).
  • Artt. 325, 326 e 327: il ricorso si propone entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, termine perentorio che decorre, per chi notifica e per chi riceve, dal momento in cui la notificazione si perfeziona per il destinatario; indipendentemente dalla notificazione, non oltre sei mesi dalla pubblicazione. La comunicazione del deposito da parte del cancelliere non fa decorrere i termini (art. 133).
  • Art. 330: il ricorso si notifica nel luogo o all’indirizzo indicato nell’atto di notificazione della sentenza; altrimenti, ai sensi dell’art. 170, presso il procuratore costituito, all’indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto; dopo un anno dalla pubblicazione, personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti. Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio, e l’impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti vi provvede nel termine fissato (art. 331); nelle cause scindibili ordina la notificazione alle altre parti nei confronti delle quali l’impugnazione non è preclusa o esclusa (art. 332).
  • Art. 369: il ricorso si deposita, a pena d’improcedibilità, entro venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, insieme con il provvedimento di ammissione al patrocinio, la copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione se questa è avvenuta, la procura speciale se conferita con atto separato e gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda. Il deposito è telematico (art. 196-quater disp. att.); il fascicolo d’ufficio lo acquisisce il cancelliere della Corte entro sessanta giorni dal deposito del ricorso (art. 137-bis disp. att.).
  • Art. 372: non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi, tranne quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso; questi ultimi si possono depositare anche separatamente, fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio.
  • Artt. 370 e 371: la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deposita il controricorso entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso e con lo stesso atto propone l’eventuale ricorso incidentale; senza controricorso non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale. Per resistere al ricorso incidentale si può depositare un controricorso entro quaranta giorni dal deposito dell’atto che lo contiene.
  • Art. 373: il ricorso non sospende l’esecuzione della sentenza; la sospensione o la cauzione si chiedono con ricorso al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, se dall’esecuzione può derivare grave e irreparabile danno.
  • Artt. 375, 377, 378 e 380-bis.1: la Corte pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, altrimenti con ordinanza in camera di consiglio; dell’udienza o dell’adunanza è data comunicazione agli avvocati almeno sessanta giorni prima, e le sintetiche memorie illustrative si depositano non oltre dieci giorni prima.
  • Art. 380-bis: se non è stata ancora fissata la data della decisione, può essere formulata una sintetica proposta di definizione per inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza; entro quaranta giorni dalla comunicazione il ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore, può chiedere la decisione, altrimenti il ricorso si intende rinunciato. Se la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’art. 96: una somma equitativamente determinata a favore della controparte e una somma da 500 a 5.000 euro a favore della cassa delle ammende.
  • Art. 376 e art. 139 disp. att.: la parte che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice può proporre al primo presidente, con ricorso, istanza di rimessione, fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza.
  • Artt. 121 e 366, primo comma, nn. 3 e 4: gli atti sono redatti in modo chiaro e sintetico; il ricorso chiede la chiara esposizione dei fatti e la chiara e sintetica esposizione dei motivi. I limiti degli atti processuali sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, e il mancato rispetto dei criteri e dei limiti di redazione non comporta invalidità, ma può essere valutato ai fini delle spese (art. 46, sesto e settimo comma, disp. att.): verificare sul decreto vigente i limiti applicabili al ricorso.
  • D.P.R. 115/2002: la parte che deposita il ricorso paga contestualmente il contributo unificato (art. 14, comma 1), raddoppiato per i processi davanti alla Corte di cassazione (art. 13, comma 1-bis); è dovuto anche un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari (art. 13, comma 2-bis). Se il ricorso è respinto integralmente o dichiarato inammissibile o improcedibile, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, comma 1-quater), salvo che il ricorso sia dichiarato estinto ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, ultimo periodo (comma 1-quater.1). Senza dichiarazione di valore il processo si presume del valore indicato all’art. 13, comma 1, lettera g), il più alto (art. 13, comma 6); per chi è ammesso al patrocinio il contributo è prenotato a debito (art. 131, comma 2).
  • Il modello non calcola termini, valore né contributo unificato e non attesta notificazioni eseguite: verificare il computo dei termini, soprattutto quando la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo (art. 155), e le sospensioni dei termini previste dalla legge.

Ambito e revisione

Ricorso alla Corte di cassazione contro un provvedimento civile, nell’ordine dell’art. 366: parti, provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, ammissibilità e tempestività, da uno a sei motivi secondo l’art. 360 con gli atti e i documenti su cui ciascuno si fonda, conclusioni di cassazione con o senza rinvio o decisione nel merito, procura speciale. Non copre il controricorso, il ricorso incidentale né il regolamento di competenza. Non calcola termini né contributo unificato.

Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.

Altre fonti consultate

Iuspedia

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