Art. 75 — Controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale

[1]Controversie pendenti davanti alla ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) centrale Alle controversie che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alla ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) centrale o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, nonche' alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali, alla predetta data, e' stato depositato il solo dispositivo della decisione, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni. 49 Relativamente alle controversie pendenti o per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, a proporre alla segreteria della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento. L'istanza potra' essere sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) centrale nei modi previsti dall'articolo 20; in difetto, il giudizio davanti alla ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) centrale si estingue. L'estinzione e' dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver verificato che non sia stata depositata in segreteria l'istanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della corte di cassazione a seguito della richiesta di esame a norma del comma seguente. Contro il decreto del Presidente, di cui viene data comunicazione alle parti, e' ammesso reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti dall'articolo 28. (9) Le parti che hanno proposto ricorso alla Commissione centrale, anziche' presentare l'istanza di trattazione di cui al comma precedente, possono chiedere nello stesso termine l'esame da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 360 del codice di procedura civile convertendo il ricorso alla ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) centrale in ricorso per cassazione contro la decisione impugnata, osservate per il resto tutte le norme del codice di procedura civile per il procedimento davanti alla Corte di cassazione. 49 Se non e' stato richiesto l'esame da parte della Corte di cassazione e l'istanza di trattazione e' presentata nei termini, il procedimento prosegue davanti alla ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) centrale, che provvede alla sua definizione mediante deposito della decisione entro i termini di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 applicando le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano per i ricorsi presentati alla ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) centrale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427. La segreteria della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) centrale continua a funzionare anche oltre il termine di cui al comma 4 per trasmettere i fascicoli dei processi alla cancelleria della Corte di cassazione o alle commissioni tributarie regionale o provinciale. 49

[2]AGGIORNAMENTO (9) La Corte Costituzionale, con sentenza 9-16 aprile 1998, n. 111 (in G.U. 1a s.s. 22/4/1998, n. 16), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 2, secondo periodo, "nella parte in cui non prevede che il termine per l'istanza di trattazione decorra dalla data della ricezione dell'avviso dell'onere di proposizione dell'istanza stessa".

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 agosto 2022, n. 130

49

La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".

Testo vigente dal 16 settembre 2022 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 111/1998

    Ha colpito questo articolo
    16 aprile 1998

    Dal momento che legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale è il singolo giudice monocratico, anche se appartenente ad organo collegiale, con riferimento a questioni concernenti disposizioni che il giudice stesso deve applicare per l'adozione di provvedimenti rientranti nell'ambito della propria competenza; e che nel sistema del processo tributario sono attribuiti al presidente delle commissioni tributarie specifici poteri, tra cui anche quello di dichiarare l'estinzione del processo con previsione di reclamo alla commissione, che viene deciso dal collegio, il presidente della commissione tributaria centrale è legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale della norma, che è chiamato ad applicare, concernente la dichiarazione di estinzione del processo per mancata presentazione dell'istanza di trattazione. - S. n. 204/1997; O. nn. 436/1994, 503/1995, 295/1996. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 75 Disposizioni sul processo tributario · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 317/1998

    Questione infondata
    22 luglio 1998

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall'art. 69, comma 3, lett. h), d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv., con modif., nella l. 29 ottobre 1993, n. 427, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la norma è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. n. 111 del 1998, nella parte in cui non prevede che il termine (di sei mesi) per la presentazione dell'istanza di trattazione decorra dalla data della ricezione dell'avviso contenente l'indicazione dell'onere di proposizione dell'istanza stessa. - S. n. 111/1998. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 75 Disposizioni sul processo tributario · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1998 al 16 settembre 2022. 16 parole tolte, 144 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: Controversie pendenti davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale Alle controversie che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alla tolto: commissione tributaria aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso … parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, a proporre alla segreteria della tolto: commissione tributaria aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento. … difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della tolto: commissione tributaria aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale nei modi previsti dall'articolo 20; in difetto, il giudizio davanti alla tolto: commissione tributaria aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale si estingue. L'estinzione e' dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver verificato … cassazione ai sensi dell'art. 360 del codice di procedura civile convertendo il ricorso alla tolto: Commissione tributaria aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale in ricorso per cassazione contro la decisione impugnata, osservate per il resto … cassazione e l'istanza di trattazione e' presentata nei termini, il procedimento prosegue davanti alla tolto: Commissione tributaria aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale, che provvede alla sua definizione mediante deposito della decisione entro i termini … vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano per i ricorsi presentati alla tolto: Commissione tributaria aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. COMMA ABROGATO … 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427. La segreteria della tolto: Commissione tributaria aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale continua a funzionare anche oltre il termine di cui al comma 4 … processi alla cancelleria della Corte di cassazione o alle commissioni tributarie regionale o provincialeaggiunto: .

aggiunto: AGGIORNAMENTO La Corte Costituzionale, con sentenza 9-16 aprile 1998, n. 111 (in G.U. 1a s.s. 22/4/1998, n. 16), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 2, secondo periodo, "nella parte in cui non prevede che il termine per l'istanza di trattazione decorra dalla data della ricezione dell'avviso dell'onere di proposizione dell'istanza stessa".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 agosto 2022, n. 130

    La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art75 · fonte del testo

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