Codice delle assicurazioni private

Art. 149 — Procedura di risarcimento diretto

In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilita' civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonche' i danni alle cose trasportate di proprieta' dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, e' obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato e' tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta e' imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato puo' proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile puo' chiedere di intervenire nel giudizio e puo' estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilita' del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 149, dalle Rassegne del Massimario.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

9 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 137/2011

    Questione inammissibile
    15 aprile 2011

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui tali norme escludono il rimborso delle spese per l'assistenza legale. L'ordinanza di rimessione, infatti, oltre ad avere come oggetto anche un atto di natura regolamentare, sul quale si incentrano essenzialmente le censure del rimettente, omette la motivazione sulla rilevanza della questione ed omette anche di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, non considerando che l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato non esclude la possibilità di fare valere i propri diritti, secondo i principi della responsabilità civile, nei confronti dell'autore del fatto dannoso. Per l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 v., soprattutto, la sentenza n. 180 del 2009. Sull'omessa ricerca di un'interpretazione costituzionalmente orientata v., nella medesima materia, le ordinanze n. 191 del 2009 e le ordinanze n. 441, n. 440 e n. 205 del 2008. In argomento v. anche l'ordinanza n. 192 del 2010.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 149 Codice delle assicurazioni private

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 192/2010

    Questione inammissibile
    28 maggio 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui disciplinano il risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale, avendo il rimettente omesso di motivare specificamente sulla rilevanza, di descrivere la fattispecie e di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della censurata normativa. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 24 Cost., conseguente alla prevista esclusione, con regolamento, del rimborso al danneggiato delle spese stragiudiziali, non è individuata con precisione la disposizione sospettata d'incostituzionalità e, sebbene dal contesto dell'atto di promovimento si desuma la riferibilità della censura all'art. 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si è, comunque, al cospetto di una norma sottratta al sindacato di costituzionalità e difetta qualsiasi motivazione circa la sua applicabilità nel giudizio a quo . Per la manifesta inammissibilità di identiche questioni per omessa specifica motivazione sulla rilevanza e per omessa descrizione della fattispecie, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 154/2010, n. 85/2010, n. 201/2009, n. 191/2009 e n. 441/2008. Per la manifesta inammissibilità di questioni per incerta individuazione delle norme censurate, v. le citate ordinanze n. 154/2010 e n. 85/2003. Sull'inammissibilità della censura riferibile all'art. 9 del d.P.R. n. 254 del 2006, v. le citate ordinanze n. 154/2010 e n. 440/2008. Per un'interpretazione adeguatrice della norma impugnata, che avrebbe consentito, «accanto all'azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, la persistenza della tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile, dal momento che il Codice delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso», v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 180/2009 e ordinanza n. 441/2008.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 149 Codice delle assicurazioni private

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 154/2010

    Questione inammissibile
    29 aprile 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui disciplinano il risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale, avendo il rimettente omesso di motivare specificamente sulla rilevanza, di descrivere la fattispecie e di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della censurata normativa. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 24 Cost., conseguente alla prevista esclusione, con regolamento, del rimborso al danneggiato delle spese stragiudiziali, non è individuata con precisione la disposizione sospettata d'incostituzionalità e, sebbene dal contesto dell'atto di promovimento si desuma la riferibilità della censura all'art. 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si è, comunque, al cospetto di una norma sottratta al sindacato di costituzionalità e difetta qualsiasi motivazione circa la sua applicabilità nel giudizio a quo . Per la manifesta inammissibilità di identiche questioni per omessa specifica motivazione sulla rilevanza e per omessa descrizione della fattispecie, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 85/2010, n. 201/2009, n. 191/2009 e n. 441/2008. Per la manifesta inammissibilità di questioni per incerta individuazione delle norme censurate, v. la citata ordinanza n. 85/2003. Sull'inammissibilità della censura riferibile all'art. 9 del d.P.R. n. 254 del 2006, v. la citata ordinanza n. 440/2008. Nel senso che l'impugnato art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 si limita a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso, v. la citata sentenza n. 180/2009.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 149 Codice delle assicurazioni private

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art149 · fonte del testo

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