Art. 1 — Finalità ed ambito di applicazione (Art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 80 del 1998)

Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

  • a)accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
  • b)razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
  • c)realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI)). Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Testo vigente dal 27 febbraio 2011

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15665/2026

    22 maggio 2026
    • Avvocatura dello Stato

    La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle istituzioni scolastiche pubbliche spettano all'Avvocatura dello Stato, ex art. 1 del r.d. n. 1611 del 1933, giacché -anche a seguito della riforma introdotta, per effetto della legge delega n. 59 del 1997, con d.P.R. n. 275 del 1999, recante norme in materia di autonomia (didattica, organizzativa, amministrativa, contabile) delle istituzioni scolastiche - l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001 qualifica amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti, le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

    Art. 1 · Art. 1 Testo unico e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato · Art. 11 Testo unico e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato · Art. 144 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 168 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 11535/2026

    28 aprile 2026

    La legittimazione al ricorso per cassazione - e all'impugnazione in genere, fatta eccezione per l'opposizione di terzo - spetta solo a chi ha formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l'impugnazione non si esercita un'azione, bensì un potere processuale che è attribuito solo a chi ha partecipato al processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto in proprio dall'ex presidente dell'ACI avverso la sentenza del Consiglio di Stato pronunciata nel giudizio tra detto ente e il MIBACT ed avente ad oggetto l'impugnazione della delibera ministeriale con la quale veniva richiesto l'adeguamento al limite retributivo dei trattamenti economici annui del presidente e del segretario generale dell'ACI, in quanto, benché direttamente interessato, non era stato parte del giudizio).

    Art. 1 · Art. 360 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 24 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10397/2026

    20 aprile 2026

    In tema di nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), l'esclusione dalla prestazione stabilita, dall'art. 2 del d.lgs n. 22 del 2015, per i pubblici dipendenti assunti a tempo indeterminato si applica anche all'ipotesi di recesso dell'Amministrazione per mancato superamento del periodo di prova, il quale ha il solo effetto di impedire la prosecuzione del rapporto, senza incidere sulla natura dello stesso che, sorto a tempo indeterminato, mantiene le sue caratteristiche sul piano previdenziale, tra cui quella dell'insussistenza del diritto alla NASpI.

    Art. 1 · Art. 70 TU pubblico impiego

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 318 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18600/2025

    8 luglio 2025
    • Enti pubblici

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e 9 del d.l. n. 185 del 2008 e 28-quater del d.P.R. n. 602 del 1973 - per il preteso contrasto con gli artt. 2, 3 e 41 Cost. nella parte in cui non includono i creditori degli enti pubblici economici tra i soggetti a cui è attribuita la facoltà di dedurre in compensazione con i propri debiti erariali i crediti maturati verso i medesimi enti – attesa la ragionevolezza della menzionata esclusione, assimilabile a quella prevista per gli altri soggetti che operano sul mercato con criteri di economicità e corrispettività propri degli strumenti di diritto privato, in relazione al fondamento della disciplina normativa, volta a garantire l'unitarietà del sistema di finanza pubblica e la certezza dei traffici giuridici.

    Art. 1 · Art. 28-quater Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost. · Art. 41 cost.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 189 ↗

Tutte le 14 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 93/2026

    Parametro
    28 maggio 2026

    1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 19, lettera b), della legge della Regione Sardegna 11 settembre 2025, n. 24 (Assestamento di bilancio 2025-2027 e variazioni di bilancio in base alle disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, riconoscimento di debiti fuori b…

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 35 TU pubblico impiego · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 212/2021

    Parametro
    11 novembre 2021

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011), nella parte in cui prevede che i risparmi che conseguono al progressivo riassorbimento dell'assegno ad personam di cui all'art. 1, comma 2, conferiti al fondo per il tr…

    Art. 16 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche · Art. 2 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche · Art. 17 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 228/2019

    Parametro
    30 ottobre 2019

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 3 Statuto speciale per la Sardegna · Art. 117 cost. · Art. 1 TU pubblico impiego · Art. 2 TU pubblico impiego

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 24 novembre 2010 al 27 febbraio 2011. 71 parole aggiunte.

aggiunto: c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli … (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300aggiunto: . Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1 · fonte del testo

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