Codice delle assicurazioni private

Art. 141 — Risarcimento del terzo trasportato

Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato e' risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilita' dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo e' coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento e' esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile puo' intervenire nel giudizio e puo' estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilita' del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 141, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9419/2026

    14 aprile 2026

    In tema di risarcimento del danno del terzo trasportato, l'adesione alla convenzione CARD delle imprese assicurative dei veicoli coinvolti costituisce presupposto indefettibile della azione di rivalsa interna (c.d. interassicurativa), secondo il modulo semplificato previsto dall'art. 141, comma 4, c.ass., sicché, in suo difetto, l'assicuratore del vettore che ha liquidato il danno potrà, in caso di corresponsabilità tra il proprio assicurato e l'antagonista, ripetere da quest'ultimo e dal suo assicuratore quanto versato alla vittima ricorrendo alle ordinarie azioni recuperatorie previste dal codice civile, ossia l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. o la surrogazione ex art. 1203 c.c. nel diritto al risarcimento spettante al danneggiato o quella assicurativa di cui all'art. 1916 c.c. nel diritto di regresso spettante all'assicurato.

    Art. 141 · Art. 144 Codice delle assicurazioni private · Art. 150 Codice delle assicurazioni private · Art. 1299 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 26681/2025

    3 ottobre 2025

    L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito; la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato l'esperibilità dell'azione ex art. 141 c.ass. al terzo trasportato su un motociclo, finito a terra a seguito dell'urto con un cervo).

    Art. 141 · Art. 122 Codice delle assicurazioni private · Art. 144 Codice delle assicurazioni private

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23822/2025

    25 agosto 2025

    In tema di risarcimento danni da circolazione stradale, la condanna dell'assicuratore che sia stato convenuto dal terzo trasportato ex art. 141 c.ass., esclude l'esperibilità dell'azione di rivalsa nei confronti del proprietario assicurato, giacché quest'ultima presuppone l'accertamento di una condotta illecita a lui imputabile ex art. 2054 c.c., mentre l'azione diretta ex art. 141 c.ass. prescinde del tutto da tale accertamento.

    Art. 141 · Art. 2054 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 21896/2025

    30 luglio 2025

    In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcool o di altre sostanze eccitanti, pur non potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2009/103/CE, costituisce un'esposizione volontaria al rischio, come tale idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva riconosciuto, nella misura del 30%, una cooperazione colposa del danneggiato il quale, consapevole dello stato di ebbrezza del conducente per aver condiviso il consumo di alcolici, aveva accettato di farsi trasportare sull'autovettura).

    Art. 141 · Art. 2054 c.c. · Art. 1227 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 201/2009

    Questione inammissibile
    2 luglio 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, non avendo il rimettente fornito una motivazione sufficiente in ordine alla rilevanza della questione. - Sulla manifesta inammissibilità della questione per insufficiente motivazione sulla rilevanza, vedi, citate, ordinanze n. 82/2008; n. 12/2007 e n. 179/2006. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni aventi carattere interpretativo, vedi, citate, ordinanze n. 422 e n. 208/2008; n. 98 e n. 86/2006.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 11 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 191/2009

    Questione inammissibile
    26 giugno 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., nella parte in cui, disciplinando l'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, non prevede l'accertamento di responsabilità di quest'ultimo nella produzione del sinistro. Infatti, il rimettente non argomenta in ordine alle ragioni dell'asserito contrasto della disciplina con i parametri evocati, con conseguente omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione. Sulla manifesta inammissibilità per omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 35/2009 e n. 313/2008.

    Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 3 cost. · Art. 2043 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 440/2008

    Questione inammissibile
    23 dicembre 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui, disciplinando l'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, non prevede l'accertamento della responsabilità del conducente dell'altro veicolo. Il rimettente non solo non ha descritto adeguatamente la fattispecie al suo vaglio e non ha motivato in ordine alla rilevanza, ma non ha neppure adempiuto all'obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata, che consentisse di superare i dubbi prospettati. -V., citate, in merito alla omessa motivazione sulla rilevanza, ordinanze n. 82/2008, n. 12/2007, n. 179/2006; in merito all'omessa descrizione della fattispecie, ordinanze n. 248, n. 217, n. 24/2008, e n. 353/2007.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 2043 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art141 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari