Art. 348-ter c.p.c. — Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197.
Abrogato dal 28 febbraio 2023
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197.
Abrogato dal 28 febbraio 2023
6 pronunce che riguardano l’art. 348-ter c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.
La disposizione di cui all'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, secondo cui non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme, presuppone che nei due gradi di merito le questioni di fatto siano state decise in base alle stesse ragioni, sicché tale preclusione non opera nel caso in cui l'istruzione probatoria sia del tutto mancata.
Art. 348-ter c.p.c. · Art. 360 c.p.c.
Nel giudizio avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra ascendenti e nipoti, trattandosi di procedimento che richiede l'intervento necessario del pubblico ministero ai sensi dell'art. 70 c.p.c., non opera il limite della cd. "doppia conforme", di cui al previgente art. 348- ter, ultimo comma, c.p.c.
Art. 348-ter c.p.c.
(nel testo anteriore alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022) - Impugnazione - Ricorso per cassazione proposto successivamente al 28 febbraio 2023 - Art. 348-ter c.p.c. (ratione temporis vigente) - Applicabilità - Ragioni. L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. (nel testo anteriore alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022) soggiace al regime di impugnazione di cui all'art. 348-ter c.p.c. (ratione temporis vigente), anche se il ricorso per cassazione è proposto successivamente al 28 febbraio 2023 (data dalla quale decorre l'abrogazione del suddetto art. 348-ter), dovendosi avere riguardo, ai fini della disciplina transitoria di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 149 del 2022, alla data di pendenza dell'appello e non anche a quella del giudizio di legittimità, anche in ragione dell'impossibilità di un'applicazione parziale delle due norme suddette, che compongono un sistema chiuso e coerente.
Art. 348-ter c.p.c. · Art. 325 c.p.c. · Art. 348-bis c.p.c.
La previsione contenuta nell'art. 348-ter c.p.c. (secondo cui l'ordinanza di inammissibilità dell'appello deve essere adottata "prima di procedere alla trattazione della causa") trova applicazione, giusta il richiamo contenuto nell'art. 436-bis c.p.c., anche nel rito del lavoro, in cui la pronuncia deve avvenire prima della discussione della causa; ne consegue che - tenuto conto che l'udienza di discussione, pur nella sua formale unicità, può scindersi in frazioni o segmenti successivi ordinatamente volti a configurare momenti distinti, ciascuno connotato da una specifica funzione processuale - il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta non può dirsi precluso né dall'eventuale invito del giudice a precisare le conclusioni (adempimento preliminare necessario prima che il giudice riservi la causa in decisione che prescinde dal previo svolgimento della fase di trattazione), né dalla trattazione dell'istanza ex art. 283 c.p.c. (che dà corso a un subprocedimento eventuale e incidentale, esterno rispetto alla trattazione della causa e autonomo rispetto ad essa). (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., in relazione al caso in cui l'ordinanza è stata adottata dal giudice d'appello dopo che questi aveva disposto la trattazione scritta assegnando termine per note "contenenti le proprie istanze e conclusioni", restando irrilevante la circostanza che i difensori, nelle suddette note avessero irritualmente discusso nel merito la controversia).
Art. 348-ter c.p.c. · Art. 436-bis c.p.c. · Art. 668 c.p.c. · Art. 283 c.p.c.
Il ricorso per cassazione, con il quale sono impugnate congiuntamente la sentenza di primo grado e l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., deve contenere la trattazione separata delle censure indirizzate a ciascuno dei due provvedimenti, così da consentire di distinguere quale sia la critica da riferire all'uno e quale all'altro di essi, essendo in mancanza il ricorso inidoneo a raggiungere il suo scopo, che è quello della critica ai provvedimenti impugnati.
Art. 348-ter c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 348-bis c.p.c. · Art. 360 c.p.c.
La regola secondo cui, in caso di cd. "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è applicabile anche alle sentenze d'appello rese in sede di rinvio, perché, non distinguendo l'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. tra queste e quelle d'appello rese in via ordinaria, la ratio della norma va individuata nell'esigenza di evitare la proliferazione di ricorsi per cassazione volti alla rivisitazione della ricostruzione dei fatti, qualora la doppia giurisdizione di merito li abbia valutati in senso conforme.
Art. 348-ter c.p.c. · Art. 111 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.
Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2012
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2012 al 28 febbraio 2023. 245 parole tolte, 19 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o piu' atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.
tolto: L'ordinanza di inammissibilita' e' pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.
tolto: Quando e' pronunciata l'inammissibilita', contro il provvedimento di primo grado puo' essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilita'. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile.
tolto: Quando l'inammissibilita' e' fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente puo' essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360.
tolto: La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art348ter · fonte del testo
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