Codice di procedura penale

Art. 606 c.p.p. — Casi di ricorso

Il ricorso per cassazione puo' essere proposto per i seguenti motivi:

  • a)esercizio da parte del giudice di una potesta' riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
  • b)inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
  • c)inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita', di inutilizzabilita', di inammissibilita' o di decadenza;
  • d)mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2;
  • e)mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, puo' essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili. (( Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso puo' essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c). )) Il ricorso e' inammissibile se e' proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.

Testo vigente dal 6 marzo 2018

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 606 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 14348/2026

    15 maggio 2026

    In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, al giudizio di impugnazione delle pronunce della Sezione Disciplinare del CSM dinanzi alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione si applica, ex art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, la disciplina del processo penale per quanto attiene alle forme, alle modalità ed ai termini di proposizione del ricorso; l'erronea sussunzione del vizio che il ricorrente intende far valere nelle categorie di cui all'art. 360 c.p.c., tuttavia, non determina l'inammissibilità del ricorso quando dal complesso della motivazione sia chiaramente individuabile l'errore denunciato in sede di legittimità, dovendo il giudice individuare d'ufficio la norma giuridica che giustifica l'impugnazione, in forza sia del principio iura novit curia che del principio sovranazionale che impone al giudice di privilegiare interpretazioni degli atti processuali che consentano una decisione piena sul merito.

    Art. 606 c.p.p. · Art. 360 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. interl. n. 4944/2026

    5 marzo 2026

    La Sezione Terza civile ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, 117 Cost. e 6 CEDU, dell’art. 573, comma 1- bis , c.p.p. (introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a, n. 2, del d.lgs. n. 150 del 2022), secondo cui, «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel processo civile». I profili di non manifesta infondatezza della questione sono stati ravvisati dalla S.C. in relazione: al principio di immutabilità del giudice (atteso che, a fronte di un’impugnazione della sentenza penale d’appello per i soli interessi civili, la trasmigrazione della controversia alla sezione civile potrebbe essere preclusa dalla concomitante impugnazione da parte del pubblico ministero, imprevedibile dalla parte ricorrente al momento dell’originaria impugnazione); al principio di ragionevolezza (in quanto la norma censurata, all’esito della valutazione preliminare di non inammissibilità del ricorso, rimessa alla sezione penale, sottrae irragionevolmente a quest’ultima, «per attribuirla alla sezione civile, la risoluzione di questioni che, sebbene funzionali alla decisione sul capo civile impugnato, tuttavia attengono preliminarmente a norme, categorie dogmatiche ed elaborazioni concettuali di natura processualpenalistica, normalmente estranee all’orizzonte conoscitivo del giudice civile» ); al principio di ragionevole durata del processo, «poiché si priva del potere cognitivo sull’impugnazione il giudice a cui è direttamente rivolta, normalmente deputato a verificare la sussistenza dei vizi previsti dall’art. 606 c.p.p., per attribuirla, mediante un macchinoso maccanismo di trasmigrazione preceduto da un non vincolante filtro di non inammissibilità, ad un giudice normalmente preposto ad un controllo di tipo diverso» ; al principio di parità di trattamento in situazioni analoghe, dal momento che la condanna civile risarcitoria, pronunciata dal giudice penale a seguito di costituzione di parte civile del danneggiato, è esposta a un sindacato (quello tipico del paradigma di cui all’art. 606 c.p.p.) più penetrante di quello che la medesima pronuncia, in relazione alla medesima fattispecie, potrebbe ricevere se fosse stata emessa, nella sede sua propria, dal giudice civile; al principio del giudice naturale, posto che, ove si ritenesse che la sezione civile abbia pieni poteri decisori in ordine alla qualificazione della fattispecie ai fini dell’applicazione della disciplina, si assisterebbe a un meccanismo per il quale lo stesso giudice-ufficio (ovvero la Corte di cassazione) potrebbe sconfessare, nella sua articolazione civile, la valutazione di non inammissibilità del ricorso già compiuta dall’altra sua articolazione penale.

    Art. 606 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 34870/2025

    30 dicembre 2025

    In materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 si applica all'illecito disciplinare di reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel deposito dei provvedimenti, di cui all'art. 2, comma 1, lett. q) del medesimo d.lgs.), qualora, ferma restando la sussistenza del fatto materiale, le modalità della condotta e della consumazione della violazione del dovere gravante sul magistrato non comportino la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma e non abbiano compromesso l'immagine esterna del magistrato medesimo, il quadro dei valori che ne qualificano la funzione e il prestigio dell'ordine giudiziario, inteso nella sua globalità; la valutazione della sussistenza della "scarsa rilevanza" del fatto disciplinare, attraverso l'integrazione dei parametri normativi abilitati a riempire di contenuto tale clausola generale, appartiene al giudizio di diritto ed è, dunque, suscettibile di verifica in sede di legittimità. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Sezione disciplinare che, con motivazione illogica e contraddittoria, aveva, da un lato, valorizzato il numero, l'entità, la frequenza e la gravità dei ritardi al fine di escluderne la giustificabilità e, dall'altro, aveva riconosciuto l'esimente facendo apoditticamente riferimento alla "non abnormità" dei ritardi stessi, dando rilievo ad indici sintomatici estranei ai fatti addebitati, dai quali non era desumibile la mancata lesione al bene tutelato).

    Art. 606 c.p.p.

  • Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 5847/2025

    13 febbraio 2025

    Le Sezioni Unite penali hanno affermato che la sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. può essere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile per tutti i motivi di cui all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., anche prima della scadenza del termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen.

    Art. 606 c.p.p. · Art. 420-quater c.p.p. · Art. 159 c.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 171/1973

    Questione infondata
    28 novembre 1973

    dichiara inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 378, secondo comma, 604 e 606 del codice di procedura penale, nonché dell'art. 64, primo comma, del r.d. 28 maggio 1931, n. 602, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura penale; questioni sollevate dal pretore di Padova con l'ordinanza in epigrafe, in riferiment…

    Art. 378 c.p.p. · Art. 604 c.p.p. · Art. 606 c.p.p. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 6 marzo 2018

Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 2006 al 6 marzo 2018. 33 parole aggiunte.

… disposizioni, puo' essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili. aggiunto: Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso puo' essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c). Il ricorso e' inammissibile se e' proposto per motivi diversi da quelli consentiti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art606 · fonte del testo

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