Codice di procedura civile

Art. 340 c.p.c. — Riserva facoltativa d'appello contro sentenze non definitive

[1]((Contro le sentenze previste dall'art. 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, l'appello puo' essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

[2]Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

[3]La riserva non puo' piu' farsi, e se gia' fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1951

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 340 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 23869/2025

    26 agosto 2025

    In tema di appellabilità dei provvedimenti, l'ordinanza pronunciata in primo grado ex artt. 307 o 308 c.p.c. o la sentenza non definitiva, gravate con riserva ai sensi dell'art. 129 disp. att. c.p.c., acquistano efficacia di sentenza definitiva con decorrenza dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. dalla data di irrevocabilità o da quella di passaggio in giudicato dei detti provvedimenti, qualora si tratti di sentenza di merito; ove invece venga appellata la sentenza dichiarativa dell'estinzione, nel procedimento di gravame - ai sensi dell'art. 340 c.p.c. - deve proporsi anche appello avverso la sentenza per cui sia stata fatta riserva, restando esclusa l'applicabilità in tale procedimento della disciplina dettata dal citato art. 129 che trova attuazione con esclusivo riguardo al giudizio di primo grado. (Nella specie, la S.C., cassando senza rinvio, ha dichiarato inammissibile l'appello in quanto proposto avverso la sentenza non definitiva soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal giudice di secondo grado contro la sentenza definitiva che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio).

    Art. 340 c.p.c. · Art. 307 c.p.c. · Art. 308 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22319/2025

    2 agosto 2025

    L'art. 360, comma 3, c.p.c., nel precludere la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le "sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio", fa riferimento alla nozione di "giudizio" quale procedimento devoluto al giudice d'appello e non come processo nella sua complessiva pendenza, sicché, mentre soggiace al suddetto limite la sentenza non definitiva, resa dal giudice di appello ex art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., cui seguano i provvedimenti per l'ulteriore corso del giudizio, è, al contrario, immediatamente ricorribile per cassazione la sentenza con cui, per effetto di gravame immediato avverso la sentenza non definitiva resa dal giudice di primo grado ai sensi del richiamato art. 279 c.p.c., il giudice d'appello rigetti, in rito o nel merito, l'impugnazione, confermando la decisione di prime cure. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso "differito" avverso la sentenza d'appello che aveva definito l'impugnazione avverso la sentenza parziale di primo grado).

    Art. 340 c.p.c. · Art. 360 c.p.c. · Art. 279 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20626/2025

    22 luglio 2025

    La cassazione senza rinvio, per difetto di ius postulandi, della sentenza definitiva sul quantum debeatur pronunciata in appello, non produce effetti caducatori sul passaggio in giudicato di quella di condanna generica con successiva prosecuzione del giudizio per l'accertamento del quantum, ai sensi dell'art. 278, comma 1, c.p.c., giacché rimuove la pronuncia di secondo grado per ragioni di mero rito, così producendo effetti esclusivamente endoprocedimentali che non incidono sulla sentenza non definitiva passata in giudicato sull'an debeatur.

    Art. 340 c.p.c. · Art. 278 c.p.c. · Art. 336 c.p.c. · Art. 361 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20432/2025

    21 luglio 2025

    L'ordinanza che rigetta l'eccezione di estinzione del processo non è impugnabile, atteso che in relazione ad essa non è espressamente previsto alcun mezzo di impugnazione o reclamo, mentre è sempre revocabile, anche d'ufficio, dal giudice che l'ha pronunciata, con conseguente possibilità di riproporre la suddetta eccezione, senza necessità di riserva di gravame, sino al momento della decisione, non potendo neppure applicarsi per analogia la disciplina dettata dall'art. 308 c.p.c. per la diversa ipotesi della dichiarazione di estinzione, in quanto, a differenza di quest'ultima, l'ordinanza reiettiva non ha natura sostanziale di sentenza, ovvero di atto definitivo impediente la prosecuzione del processo.

    Art. 340 c.p.c. · Art. 308 c.p.c. · Art. 176 c.p.c. · Art. 177 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1949 al 1 gennaio 1951. 10 parole tolte, 128 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 MAGGIO 1948, N. 483aggiunto: Contro le sentenze previste dall'art. 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, l'appello puo' essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

aggiunto: Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

aggiunto: La riserva non puo' piu' farsi, e se gia' fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art340 · fonte del testo

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