Art. 96 c.p.c. — Responsabilità aggravata

[1]Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.

[2]Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui e' stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni e' fatta a norma del comma precedente.

[3]In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

[4]Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresi' la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000. 171 173

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Comparsa conclusionale

Difese finali nel termine dell’art. 189: svolgimento del processo, fatti con le prove, diritto e onere della prova, fatti non contestati, valutazione di testimoni e CTU, contegno delle parti, quantificazione, spese e conclusioni trascritte dalle note.

LavoroVersione 0.4

Ricorso al giudice del lavoro

Ricorso ex artt. 409 e 414 c.p.c. con più domande nello stesso atto — licenziamento e reintegrazione, inquadramento, differenze retributive, straordinario, TFR, contributi — fatto a paragrafi titolati, istanze istruttorie a blocchi e conclusioni per gruppi.

LavoroVersione 0.1

Memoria difensiva nel rito del lavoro

Costituzione del convenuto ex art. 416 c.p.c.: eccezioni tipiche già scritte dai fatti (incompetenza, legittimazione, decadenza, prescrizione, pagamento), presa di posizione fatto per fatto, difese sulle domande del ricorso, riconvenzionale con l’istanza dell’art. 418, chiamata del terzo, prove e procura in calce.

CautelariVersione 0.1

Ricorso cautelare d’urgenza

Ricorso ex art. 700 c.p.c. prima o durante la causa di merito, con fumus e periculum a punti, la misura richiesta, l’istanza di decreto senza contraddittorio e la somma per ogni giorno di ritardo.

CautelariVersione 0.1

Ricorso per sequestro conservativo

Ricorso ex art. 671 c.p.c. prima o durante la causa di merito, con il credito, il fondato timore di perdere la garanzia, i beni mobili, immobili e i crediti da sequestrare, e l’istanza di decreto senza contraddittorio.

Corte di cassazione

22 pronunce che riguardano l’art. 96 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16814/2026

    28 maggio 2026

    Nel giudizio di legittimità, la rinuncia al ricorso intervenuta in prossimità dell'udienza, pur precludendo la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, non giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, quando, in ragione della sua tardività, abbia comunque costretto la controparte ad approntare le proprie difese.

    Art. 96 c.p.c. · Art. 92 c.p.c. · Art. 391 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 178 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11055/2026

    24 aprile 2026

    La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., quale fattispecie riconducibile nell'alveo dell'illecito processuale qualificato, non costituisce una conseguenza automatica della soccombenza in sé, ma richiede un pieno specifico accertamento, puntualmente motivato e fondato su elementi concreti e specifici emergenti dagli atti, di una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave e, dunque, caratterizzata dalla consapevolezza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione ovvero dalla macroscopica violazione dei canoni di ordinaria diligenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva fondato la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. sull'avvenuta produzione di documenti irrilevanti o pretestuosi, senza verificare la consapevolezza della parte soccombente circa l'infondatezza delle difese svolte ma limitandosi a un giudizio ex post circa la loro non decisività).

    Art. 96 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 273 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9214/2026

    11 aprile 2026

    La responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., richiede, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, integrata dalla violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire agevolmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria difesa, mentre non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, non potendosi comprimere il diritto di difesa, sanzionandone l'esercizio puro, non connotato da dolo o colpa.

    Art. 96 c.p.c. · Art. 24 cost.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 253 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7269/2026

    26 marzo 2026

    Il rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza ed è pertanto inidoneo a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

    Art. 96 c.p.c. · Art. 92 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 227 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 139/2019

    Questione infondata
    6 giugno 2019

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per non aver illustrato i motivi di contrasto della disposizione censurata rispetto ai parametri costituzionali evocati, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Il rimettente ha puntualmente descritto l'oggetto della controversia e motivato in ordine alla ritenuta applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo, ha sufficientemente argomentato il dubbio di non manifesta infondatezza delle questioni, escludendo, infine, con motivazione altrettanto plausibile, la possibilità di un'interpretazione adeguatrice.

    Art. 96 c.p.c. · Art. 25 cost. · Art. 23 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 152/2016

    Questione infondata
    23 giugno 2016

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., impugnato, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto stabilisce che, in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte, anziché dell'Erario. Introducendo tale disposizione, la legge n. 69 del 2009 ha constatato che l'istituto della responsabilità aggravata (regolato nei primi due commi dell'art. 96), pur rappresentando in astratto un serio deterrente nei confronti delle liti temerarie e, quindi, uno strumento efficace di deflazione del contenzioso, nella prassi applicativa risultava scarsamente utilizzato a causa dell'oggettiva difficoltà della parte vittoriosa di provare il danno derivante dall'illecito processuale. La previsione de qua ha natura non tanto risarcitoria del danno cagionato alla controparte dalla proposizione di una lite temeraria, quanto più propriamente sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, aggravando il volume del contenzioso. Sul piano testuale, ciò è, tra l'altro, confermato dal riferimento al "pagamento di una somma", che segna una netta differenza terminologica rispetto al "risarcimento dei danni" di cui ai precedenti commi del medesimo articolo, e dall'adottabilità della condanna "anche d'ufficio", che la sottrae all'impulso di parte e ne attesta la finalizzazione alla tutela di un interesse trascendente quello della parte stessa e colorato di connotati pubblicistici. La ragionevolezza della soluzione auspicata dal rimettente - secondo cui tale condanna sanzionatoria e officiosa per l'offesa arrecata alla giurisdizione dovrebbe essere disposta a favore dello Stato - non comporta, tuttavia, l'irragionevolezza della diversa soluzione normativa. Infatti, la motivazione che ha indotto il legislatore a porre a favore della controparte la condanna del soccombente é plausibilmente ricollegabile all'obiettivo di assicurare una maggiore effettività ed una più incisiva efficacia deterrente allo strumento deflattivo, sul verosimile presupposto che la parte vittoriosa possa provvedere alla riscossione in tempi e con oneri inferiori a quelli gravanti su un soggetto pubblico. L'istituto così modulato è suscettibile di rispondere anche ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa (pregiudicata da un'ingiustificata chiamata in giudizio) nelle non infrequenti ipotesi in cui sia per essa difficile provare, ai fini del risarcimento per lite temeraria, l' an o il quantum del danno subito. La novella del 2009, nell'estendere a tutti i gradi di giudizio lo strumento deflattivo delineato dall'abrogato art. 385, quarto comma, cod. proc. civ. per la sola fase di legittimità, non presenta connotati di irragionevolezza, ma riflette una delle possibili scelte del legislatore, non costituzionalmente vincolato nella sua discrezionalità, nell'individuare il beneficiario di una misura che sanziona un comportamento processuale abusivo e che funga da deterrente al ripetersi di una siffatta condotta. Sui limiti del sindacato di legittimità costituzionale in ordine all'esercizio della discrezionalità legislativa in tema di disciplina di istituti processuali, censurabile solo in casi di manifesta irragionevolezza od arbitrarietà, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 138/2012 e 141/2011.

    Art. 96 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 204/2013

    Questione inammissibile
    18 luglio 2013

    È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 96, terzo comma, cod. proc. civ., e 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. ed all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui escludono pro quota lo Stato, ove gravato dell'onere del patrocinio gratuito in favore della parte vittoriosa, dal novero dei beneficiari delle somme oggetto di condanna irrogata ai sensi del suddetto art. 96, terzo comma, in ipotesi di responsabilità aggravata. Il giudice rimettente, infatti, ha compiuto una ricostruzione incompleta e imprecisa del quadro normativo di riferimento, con conseguente difetto di rilevanza della questione.

    Art. 96 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
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Se ne mostrano 11 su 12, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art96 · fonte del testo

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