Art. 375 c.p.c. — Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio

[1]Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio 171 173 La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto e' di particolare rilevanza, nonche' nei casi di cui all'articolo 391-quater. 171 173

[2]La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

  • 1)dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360;
  • 1-bis)dichiarare l'improcedibilita' del ricorso; 171 173
  • 2)NUMERO ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2016, N. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197;(152) 3)NUMERO ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2016, N. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197;(152)
  • 4)pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione, salva l'applicazione del primo comma; 171 173
  • 4-bis)pronunciare nei casi di correzione di errore materiale; 171 173
  • 4-ter)pronunciare sui ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo, salva l'applicazione del primo comma; 171 173
  • 4-quater)in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza. 171 173
  • 5)((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)).

[3]COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.

[4]COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.

[5]COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.

[6]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)).

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197

152

Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' a quelli gia' depositati alla medesima data per i quali non e' stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 7) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

Testo vigente dal 28 febbraio 2023

ImpugnazioniVersione 0.1

Ricorso per cassazione

Ricorso alla Corte suprema di cassazione con il contenuto dell’art. 366: parti, provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi con il vizio dell’art. 360 e le norme violate, atti e documenti per ciascun motivo, conclusioni, valore, documenti, procura speciale e relata.

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 375 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7750/2026

    31 marzo 2026

    In base all'art. 375, comma 2, n. 4-quater, c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, la decisione della Corte di cassazione sull'estinzione per rinuncia, intervenuta dopo la fissazione della pubblica udienza, va adottata con sentenza, giacché la predetta disposizione normativa, prescrivendo che la forma del provvedimento sia l'ordinanza in ogni caso in cui la Corte non pronunci in pubblica udienza, rende palese, per contro, che, all'esito della stessa, il ricorso debba sempre essere deciso con sentenza.

    Art. 375 c.p.c. · Art. 377 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 232 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 3566/2026

    17 febbraio 2026

    Nel giudizio di cassazione, il vizio derivante dalla violazione della disciplina del litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio e - salva l'ipotesi di sentenza inesistente per difetto di sottoscrizione del giudice o per altri gravi vizi riconducibili all'art. 161, comma 2, c.p.c. - va esaminato dopo le questioni pregiudiziali di rito attinenti al difetto di potestas iudicandi ma prima di quella relativa all'inammissibilità dei motivi di ricorso ex art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c., di modo che, in quest'ultima ipotesi, l'accertata violazione del contraddittorio per la pretermissione di litisconsorti necessari impone la cassazione con rinvio al giudice di primo grado.

    Art. 375 c.p.c. · Art. 102 c.p.c. · Art. 161 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 129 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Se ne mostrano 10 su 32, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 28 febbraio 2023. 77 parole tolte, 38 parole aggiunte in 2 capoversi.

5) tolto: accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza aggiunto: NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

tolto: La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizioaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art375 · fonte del testo

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