Codice civile

Art. 1311 c.c. — Rinunzia alla solidarietà

[1]Il creditore che rinunzia alla solidarieta' a favore di uno dei debitori conserva l'azione in solido contro gli altri.

[2]Rinunzia alla solidarieta':

  • 1)il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva;
  • 2)il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda, o se e' stata pronunciata una sentenza di condanna.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1311 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13715/2026

    11 maggio 2026

    In tema di obbligazioni solidali, l'art. 1304, comma 1, c.c., che consente ai condebitori di avvalersi della transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido, si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre quella intervenuta in relazione a una parte soltanto del credito determina lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, ex art. 1311, comma 2, n. 1), c.c., e spiega efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante; stabilire, in concreto, se una transazione sia integrale o parziale rientra nei compiti del giudice del merito, il cui accertamento è sindacabile in sede di legittimità, sia sul piano motivazionale, ove sia dedotto l'omesso esame di fatti decisivi, che sul piano della corretta applicazione delle regole di ermeneutica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, in relazione al credito risarcitorio derivante da responsabilità sanitaria, aveva qualificato come transazione integrale la quietanza rilasciata dalla danneggiata alla compagnia assicurativa di uno dei condebitori solidali sulla base del mero dato testuale dell'atto - nella parte in cui si dichiarava di "non avere più nulla a pretendere da chicchessia per tutti i titoli di danno" - senza valutare adeguatamente il comportamento complessivo delle parti e, in particolare, la circostanza che la stessa danneggiata aveva inviato contestuale missiva con la quale si riservava di agire in giudizio per ottenere la residua quota di danno patito).

    Art. 1311 c.c. · Art. 1304 c.c. · Art. 1362 c.c. · Art. 2055 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1311 · fonte del testo

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