Art. 300 c.p.c. — Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace

[1]Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si e' costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.

[2]Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo e' interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente.

[3]Se la parte e' costituita personalmente, il processo e' interrotto al momento dell'evento.

[4]((Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo e' interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo e' documentato dall'altra parte, o e' notificato ovvero e' certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292)).

[5]Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o e' notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione. 46

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

46

La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 16 ottobre 1986, n. 220 (in G.U. 1a s.s. 22/11/1986, n. 50), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 75 e 300 c.p.c. nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero perche' promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio".

Testo vigente dal 4 luglio 2009

Corte di cassazione

23 pronunce che riguardano l’art. 300 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15622/2026

    21 maggio 2026

    Nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo.

    Art. 300 c.p.c. · Art. 110 c.p.c. · Art. 299 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 165 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14202/2026

    14 maggio 2026

    Il principio di ultrattività del mandato alle liti opera solo all'interno del medesimo grado o stadio del giudizio di cognizione in cui l'evento interruttivo si è verificato senza essere dichiarato e non si estende alla fase esecutiva, la quale costituisce un procedimento autonomo e distinto, con la conseguenza che, intervenuta l'estinzione della società, l'attività difensiva volta a promuovere l'esecuzione forzata o a resistere all'opposizione non può essere validamente minacciata o intrapresa in forza della procura originaria conferita per il giudizio di cognizione, ma necessita di una nuova procura rilasciata dai soci successori, unici soggetti legittimati ad agire dopo la perdita della capacità di stare in giudizio dell'ente estinto.

    Art. 300 c.p.c. · Art. 83 c.p.c. · Art. 299 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 152 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 6481/2026

    18 marzo 2026

    Il giudizio contenzioso relativo alla domanda di risoluzione, pregiudiziale alle domande restitutorie e risarcitorie nei confronti della massa fallimentare, divenuta improcedibile in ragione della dichiarazione di fallimento, non va riassunto, essendo il contraente in bonis semplicemente onerato di proporre la detta domanda, unitamente a quelle conseguenziali di contenuto risarcitorio e restitutorio, davanti al giudice delegato, il quale, in caso di mancata riproposizione in sede fallimentare, dovrà disporre la cancellazione della trascrizione.

    Art. 300 c.p.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 2668 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 12 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5922/2026

    16 marzo 2026

    In caso di morte della parte costituita, l'atto di riassunzione del giudizio a seguito dell'interruzione, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., deve essere notificato agli eredi in tale qualità, anche quando essi siano già parti nel processo in nome proprio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto valida la notifica dell'atto di riassunzione eseguita presso il difensore di soggetti che già rivestivano la qualità di parti del processo, successivamente individuati come eredi della de cuius).

    Art. 300 c.p.c. · Art. 303 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 212 ↗

Tutte le 39 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 220/1986

    Ha colpito questo articolo
    16 ottobre 1986

    Escluso che costituisca "diritto vivente" l'interpretazione estensiva dell'art. 182 cod. proc. civ. - in virtù della quale rientrerebbe tra i poteri del giudice invitare l'attore, in caso di scomparsa del convenuto, a chiedere al tribunale competente la nomina di un curatore ed a rinnovare la citazione entro un dato termine nei confronti di quest'ultimo - e tenuto conto che i contraddittori dello "scomparso", pur legittimati a chiedere la nomina del curatore, possono non nutrirvi concreto interesse, l'impossibilità, per il giudice adito, di disporre l'interruzione del processo in cui lo "scomparso" non sia rappresentato dal curatore, e di darne notizia al P.M. perché promuova la necessaria nomina da parte del tribunale competente, è contraria all'ideale - che i commi primo e secondo dell'art. 24 Cost. confluiscono a garantire - del "processo giusto", il quale, in quanto finalizzato, nel processo civile, ad una pronuncia di merito (che stabilisca chi ha ragione e chi torto), deve avere ad oggetto la verifica dell'"azione" in senso sostanziale e (nei limiti del possibile) non esaurirsi nell'esame dei presupposti processuali, dovendo il giudice adoperarsi per evitare che ciò si verifichi. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - per contrasto con i richiamati parametri costituzionali - gli artt. 75 e 300 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio. (Non rientra, peraltro, tra i compiti della Corte l'individuazione dei criteri alla cui stregua identificare la sussistenza in concreto di situazioni che giustifichino la nomina del curatore allo "scomparso").

    Art. 75 c.p.c. · Art. 300 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 168/2023

    Questione infondata
    27 luglio 2023

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 24, 32 e 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e agli artt. 1 e 13 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, degli artt. 75, primo e secondo comma, e 300 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono l’interruzione del processo in attesa che si definisca l’eventuale giudizio sulla incapacità legale della parte. La mancata interruzione del processo nel caso de quo è il frutto di un bilanciamento non irragionevole tra molteplici interessi, quali la ragionevole durata del processo, o l’obiettivo di evitare iniziative meramente dilatorie. La gamma di tutele sostanziali e processuali che l’ordinamento appronta, poi, a tutela dell’incapace naturale, anche se affetto da una infermità o da una menomazione fisica o psichica, è tale da garantire, nel processo civile, il diritto di difesa e a un processo giusto. Depongono in questo senso la difesa tecnica, che impone al difensore l’esperimento di diversi strumenti di tutela; l’obbligo per il giudice di ordinare la comunicazione degli atti al PM affinché intervenga nei modi previsti dalla legge; l’istituto dell’amministrazione di sostegno; le recenti misure disposte per taluni procedimenti dal d.lgs. n. 149 del 2022. Quanto all’asserita disparità di trattamento tra l’incapace di intendere o di volere e il soggetto scomparso, è innegabile la diversità del presupposto che determina l’interruzione, così come sono differenti i relativi procedimenti; in aggiunta, le questioni su cui è chiamato a pronunciarsi il rimettente attengono a persone costituite in giudizio (con procura alle liti conferita a un difensore), diversamente dai casi ove la persona incapace non è costituita in giudizio, così rendendo le situazioni evidentemente disomogenee. Infine, non è ravvisabile nemmeno una violazione del giusto processo a livello convenzionale e internazionale, in quanto le situazioni protette, alla luce delle sentenze della Corte EDU, attengono a situazioni di netto svantaggio processuale di una parte rispetto all’avversario, che non hanno alcuna attinenza con l’esigenza di proteggere chi versi in una condizione di incapacità naturale; né, in generale, sussiste un irragionevole pregiudizio al diritto del disabile di poter accedere a una giustizia effettiva. ( Precedenti: S. 228/2022; S. 145/2022; S. 10/2022; 236/2021; S. 181/2019; S. 174/2019; S. 214/2016; S. 186/2013; O. 198/2006 – mass. 30408; O. 206/1995 – mass. 21477; S. 468/1992 – mass. 19004 – 19005; O. 605/1988 – mass. 11809; O. 41/1988 – mass. 10209; S. 220/1986 – mass. 12568 ).

    Art. 300 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 276/2009

    Questione infondata
    29 ottobre 2009

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 300, quarto comma, del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, richiamando l'art. 292 cod. proc. civ. (che contiene una elencazione di atti ritenuta tassativa dalla giurisprudenza) e non anche l'art. 789 cod. proc. civ., non prevede che la dichiarazione d'interruzione del processo nel caso di morte del contumace possa essere certificata dall'ufficiale giudiziario anche nella relazione di notifica del decreto di fissazione dell'udienza di discussione del progetto di divisione ereditaria. Invero, tra le varie interpretazioni della norma censurata, deve essere prescelta - perché idonea a determinare il superamento dei prospettati dubbi di legittimità costituzionale - quella secondo cui la ratio sottesa alla necessità di notificare personalmente al contumace gli atti previsti dall'art. 292 cod. proc. civ. (che trova fondamento nell'esigenza di rispettare il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa) è identificabile anche con riferimento al decreto di cui all'art. 789, secondo comma, cod. proc. civ.. Pertanto, il dettato dell'art. 789, secondo comma, ha funzione integrativa dell'art. 292 cod. proc. civ., sicché nel novero dei casi (tassativi) da questo previsti, richiamati nell'art. 300, quarto comma, cod. proc. civ., rientra anche la comunicazione a tutte le parti del decreto che fissa l'udienza di discussione del progetto di divisione ereditaria. Sulla notificazione al contumace di atti non previsti dall'art. 292 cod.proc.civ., v., citate, sentenze n. 250 del 1986 e n. 317 del 1989, entrambe di illegittimità costituzionale in parte qua . Sulla impossibilità di dichiarare l'illegittimità di una disposizione allorquando della stessa è possibile darne una interpretazione conforme a Costituzione, v., citate, ex plurimis , sentenze n. 165 del 2008 e n. 379 del 2007; ordinanze nn. 341, 268 e 165 del 2008; n. 115 del 2005.

    Art. 300 c.p.c. · Art. 789 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 23 novembre 1986 al 4 luglio 2009. 3 parole tolte, 8 parole aggiunte.

Se tolto: questo aggiunto: l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo e' interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo e' tolto: notificato o aggiunto: documentato dall'altra parte, o e' notificato ovvero e' certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art300 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari