Codice di procedura civile

Art. 157 c.p.c. — Rilevabilità e sanatoria della nullità

[1]Non puo' pronunciarsi la nullita' senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio.

[2]Soltanto la parte nel cui interesse e' stabilito un requisito puo' opporre la nullita' dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.

[3]La nullita' non puo' essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, ne' da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

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Corte di cassazione

16 pronunce che riguardano l’art. 157 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13314/2026

    8 maggio 2026

    In tema di consulenza tecnica d'ufficio, eventuali irritualità dell'espletamento della stessa – quale la partecipazione ad un sopralluogo, in luogo del consulente d'ufficio e senza autorizzazione, di un collaboratore di quest'ultimo – ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa, con la conseguenza che è onere della parte che adduca la nullità specificare quali lesioni di tale diritto siano conseguite alla denunciata irregolarità.

    Art. 157 c.p.c. · Art. 191 c.p.c. · Art. 194 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 13302/2026

    8 maggio 2026

    Nella controversia con pluralità di litisconsorti necessari, la nullità della notifica della citazione nei confronti di uno dei litisconsorti, che non si sia costituito, comporta un vizio dell'integrità del contraddittorio che può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e che, ove rilevato, giustifica la rimessione del giudizio al primo giudice, ex art. 354, comma 2, c.p.c.

    Art. 157 c.p.c. · Art. 102 c.p.c. · Art. 160 c.p.c. · Art. 164 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10385/2026

    20 aprile 2026

    In tema di preclusioni processuali, la tardività del deposito dei documenti nel giudizio può essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio dal giudice per tutto il corso del grado in cui essa si verifica o, nel grado successivo, solo ove sia fatta oggetto di motivo d'impugnazione; in mancanza, è preclusa la possibilità di far valere la nullità, in quanto, esaurito il potere officioso del giudice, si riespande la regola ex art. 157, comma 3, c.p.c..

    Art. 157 c.p.c. · Art. 161 c.p.c. · Art. 183 c.p.c. · Art. 345 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 4451/2026

    27 febbraio 2026

    In tema di notificazioni a mezzo PEC, l'infezione da virus del computer del mittente determina l'inesistenza della notifica solo quando l'atto non sia stato inviato o la trasmissione risulti del tutto compromessa dal virus; ove invece il messaggio sia pervenuto al destinatario con l'indicazione degli elementi essenziali della notificazione, l'alterazione o illeggibilità degli allegati integra una mera nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo - tramite la costituzione del destinatario - o mediante rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., nel ricorrere dei relativi presupposti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto nulla, e non inesistente, la notifica dell'appello in quanto il destinatario aveva comunque ricevuto la relata a mezzo pec recante gli estremi dell'impugnazione).

    Art. 157 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 160 c.p.c. · Art. 291 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art157 · fonte del testo

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