Art. 327 c.p.c. — Decadenza dall'impugnazione

[1]Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo ((decorsi sei mesi)) dalla pubblicazione della sentenza.

[2]Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullita' della citazione o della notificazione di essa, e per nullita' della notificazione degli atti di cui all'articolo 292.

Testo vigente dal 4 luglio 2009

ImpugnazioniVersione 0.1

Atto di citazione in appello

Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.

ImpugnazioniVersione 0.1

Comparsa di costituzione e risposta in appello

Costituzione dell’appellato davanti alla corte d’appello o al tribunale: difese motivo per motivo, inammissibilità ex art. 342, riproposizione delle domande ex art. 346, appello incidentale anche tardivo, opposizione alla sospensione, conclusioni e procura in calce.

ImpugnazioniVersione 0.1

Ricorso per cassazione

Ricorso alla Corte suprema di cassazione con il contenuto dell’art. 366: parti, provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi con il vizio dell’art. 360 e le norme violate, atti e documenti per ciascun motivo, conclusioni, valore, documenti, procura speciale e relata.

Corte di cassazione

30 pronunce che riguardano l’art. 327 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16647/2026

    28 maggio 2026

    E' inammissibile il ricorso per revocazione delle pronunce della Corte di cassazione con cui si denuncia un errore de iure procedendi, trattandosi pur sempre di un errore di diritto, come tale inidoneo a integrare gli estremi dell'errore revocatorio di cui all'art. 395, numero 4, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione con il quale si censurava la declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione per mancata allegazione di atti - i files delle ricevute di accettazione e consegna della notifica della sentenza d'appello impugnata - non richiesti dalla legge, trattandosi della deduzione di un errore di diritto e non un travisamento degli atti).

    Art. 327 c.p.c. · Art. 325 c.p.c. · Art. 395 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 176 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15850/2026

    23 maggio 2026

    La notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'originario difensore poi revocato, anziché di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, con la conseguenza che la stessa è sanabile mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c., ovvero a seguito di costituzione spontanea del destinatario della notificazione, anche se compiuta al solo scopo di eccepire la nullità.

    Art. 327 c.p.c. · Art. 85 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 160 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 262 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14941/2026

    19 maggio 2026

    In tema di decorrenza dei termini processuali per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. e di rimessione in termini, l'errore materiale consistente nello scambio dell'indicazione tra parte vittoriosa e parte soccombente nel corpo del dispositivo, incidendo direttamente sulla comprensione del dictum e del decisum, costituisce errore materiale non irrilevante e non rilevabile ictu oculi, ed è quindi idoneo a giustificare la rimessione in termini, sicché la parte interessata può legittimamente attendere la correzione del provvedimento per acquisire piena certezza circa la reale portata della statuizione giudiziale, ai fini della proposizione dell'impugnazione, con conseguente differimento del decorso del termine di impugnazione alla data della correzione. (Nella specie, la S.C. ha applicato detto principio al termine di riassunzione a seguito di cassazione con rinvio, cassando a propria volta la decisione che aveva dichiarato estinto il giudizio per mancata tempestiva riassunzione, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, facendo erroneamente decorrere il termine dalla pubblicazione della sentenza e non dalla sua correzione relativa alla indicazione della parte vittoriosa).

    Art. 327 c.p.c. · Art. 391-bis c.p.c. · Art. 392 c.p.c. · Art. 63 Disposizioni sul processo tributario

    Rassegna di maggio 2026, p. 252 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13833/2026

    12 maggio 2026

    Nel processo tributario è inammissibile l'appello proposto con atto notificato direttamente a mezzo del servizio postale ove, nel termine previsto dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non venga depositato il relativo avviso di ricevimento, sicché la sentenza, che non rilevi tale radicale vizio processuale e decida la controversia nel merito, deve essere cassata senza rinvio, in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito, non assumendo, a tal fine, rilievo l'eventuale produzione tardiva dell'avviso nel corso del giudizio di legittimità.

    Art. 327 c.p.c. · Art. 22 Disposizioni sul processo tributario · Art. 52 Disposizioni sul processo tributario

    Rassegna di maggio 2026, p. 239 ↗

Tutte le 34 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 3/2015

    Questione infondata
    22 gennaio 2015

    Non é fondata, nei termini indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 133, commi primo e secondo, e 327, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009), impugnati, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24, commi primo e secondo, Cost., in quanto, nell'interpretazione fornita dalla Corte di cassazione, farebbero decorrere il termine lungo per l'impugnazione dalla data del deposito della sentenza, ove diversa e anteriore rispetto alla data di effettiva pubblicazione. La separazione temporale dei due passaggi in cui si articola la procedura di pubblicazione della sentenza (deposito da parte del giudice e presa d'atto del cancelliere), comprovata dall'apposizione di date differenti, costituisce una patologia gravemente incidente sulle situazioni giuridiche degli interessati, riflettendo il tardivo adempimento delle operazioni previste dalla pertinente disciplina legislativa e regolamentare (tra le quali, l'inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, con l'attribuzione del relativo numero identificativo), nonché dalle disposizioni sul processo telematico. Invero, solo con il compimento delle operazioni prescritte dalla legge può dirsi realizzata quella pubblicità alla quale è subordinata la titolarità in capo ai potenziali interessati di puntuali situazioni giuridiche, come il potere di prendere visione degli atti pubblicati e di estrarne copia. Pertanto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata del censurato diritto vivente, per costituire dies a quo del termine per l'impugnazione, la data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere deve essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilità e solo da questo concorso di elementi consegue tale effetto, che, in presenza di una seconda data, deve ritenersi di regola realizzato esclusivamente in corrispondenza di quest'ultima. Il ritardato adempimento, attestato dalla diversa data di pubblicazione, rende così inoperante la dichiarazione dell'intervenuto deposito, pur se formalmente rispondente alla prescrizione normativa; qualora ciò accada, può soccorrere l'istituto della rimessione in termini per causa non imputabile, quale doveroso rimedio ad uno stato di fatto contra legem che, in quanto addebitabile alla sola amministrazione giudiziaria, non può in alcun modo incidere sul fondamentale diritto all'impugnazione. Per il consolidato principio secondo cui «nessuna norma di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima solo perché è suscettibile di essere interpretata in senso contrastante con i precetti costituzionali, ma deve esserlo soltanto quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione», v., ex multis , la citata sentenza n. 17/2010. Per l'affermazione che la garanzia costituzionale del diritto di difesa esige che «i soggetti interessati abbiano tempestiva conoscenza degli atti oggetto di una possibile impugnazione, in modo che siano utilizzabili nella loro interezza i termini di decadenza previsti per l'esperimento del gravame», v. la citata sentenza n. 223/1993.

    Art. 133 c.p.c. · Art. 327 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 297/2008

    Questione infondata
    25 luglio 2008

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, del codice di procedura civile, censurato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo la decorrenza del termine annuale per l'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza, anziché dalla sua comunicazione a cura della cancelleria, non assicurerebbe alle parti il diritto di difesa costituzionalmente garantito, per non essere alle stesse assicurato il godimento per intero del termine per impugnare. La norma censurata opera un non irragionevole bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa: l'ampiezza del termine annuale consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso della diligenza dovuta in rebus suis ; la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata ex officio . - Per la declaratoria di inammissibilità e di manifesta inammissibilità di altre questioni aventi ad oggetto la medesima disposizione, v., citate, sentenza n. 584/1990 e ordinanza n. 129/1991. - Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme in materia fallimentare sulla decorrenza di termini processuali per l'impugnazione di un atto da un determinato evento, ovvero dall'affissione, anziché dalla comunicazione dello stesso v., rispettivamente, ex plurimis , le citate sentenze n. 201/1993; n. 881/1988; nn. 156 e 102/1986; n. 303/1985; sentenze n. 224/2004; n. 211/2001; nn. 152 e 151/1980. - Sulla necessità che l'interessato sia posto in condizione di conoscere la decorrenza iniziale del termine decadenziale senza l'imposizione di oneri eccedenti la normale diligenza, v., citata, ordinanza n. 56/2005.

    Art. 327 c.p.c. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 129/1991

    Questione inammissibile
    26 marzo 1991

    Questione già dichiarata inammissibile in quanto richiedente una sentenza modificativa del sistema normativo eccedente i poteri della Corte costituzionale. - S. n. 584/1990.

    Art. 327 c.p.c. · Art. 430 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 luglio 2009. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo tolto: decorso un anno aggiunto: decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art327 · fonte del testo

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