Codice civile

Art. 1304 c.c. — Transazione

[1]La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.

[2]Parimenti, se e' intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 1304 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13715/2026

    11 maggio 2026

    In tema di obbligazioni solidali, l'art. 1304, comma 1, c.c., che consente ai condebitori di avvalersi della transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido, si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre quella intervenuta in relazione a una parte soltanto del credito determina lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, ex art. 1311, comma 2, n. 1), c.c., e spiega efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante; stabilire, in concreto, se una transazione sia integrale o parziale rientra nei compiti del giudice del merito, il cui accertamento è sindacabile in sede di legittimità, sia sul piano motivazionale, ove sia dedotto l'omesso esame di fatti decisivi, che sul piano della corretta applicazione delle regole di ermeneutica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, in relazione al credito risarcitorio derivante da responsabilità sanitaria, aveva qualificato come transazione integrale la quietanza rilasciata dalla danneggiata alla compagnia assicurativa di uno dei condebitori solidali sulla base del mero dato testuale dell'atto - nella parte in cui si dichiarava di "non avere più nulla a pretendere da chicchessia per tutti i titoli di danno" - senza valutare adeguatamente il comportamento complessivo delle parti e, in particolare, la circostanza che la stessa danneggiata aveva inviato contestuale missiva con la quale si riservava di agire in giudizio per ottenere la residua quota di danno patito).

    Art. 1304 c.c. · Art. 1311 c.c. · Art. 1362 c.c. · Art. 2055 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 7273/2026

    26 marzo 2026

    Nel giudizio instaurato nei confronti di più debitori solidali, la sopravvenuta transazione della lite tra il creditore ed uno dei debitori comporta che il giudice del merito, in sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite, anche in riferimento al condebitore solidale rimasto estraneo alla transazione e se sia intenzione di questi profittarne ex art. 1304 c.c.

    Art. 1304 c.c. · Art. 1965 c.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 306 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1486/2026

    22 gennaio 2026

    I crediti del de cuius entrano a far parte della comunione ereditaria, con la conseguenza che ciascun coerede può agire in giudizio per far valere l'intero credito comune o soltanto la propria quota, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri, e, in forza del disposto dell'art. 1304 c.c., può singolarmente stipulare con la controparte una transazione, di cui ogni altro coerede - concreditore è libero di profittare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, a seguito della transazione intervenuta tra il debitore e uno dei coeredi creditori, aveva dichiarato cessata la materia del contendere rispetto al coerede che aveva transatto e, in difetto di adesione dell'altro, aveva deciso la controversia riguardo a quest'ultimo con riferimento all'intero credito).

    Art. 1304 c.c. · Art. 727 c.c. · Art. 757 c.c. · Art. 1295 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 192/2026

    3 gennaio 2026

    In tema di obbligazioni solidali, il diritto potestativo di aderire alla transazione stipulata da altri - ai sensi dell'art. 1304 c.c. - deve ritenersi tacitamente rinunciato quando l'interessato opta per la instaurazione o la prosecuzione della lite, invece che per la sua chiusura transattiva, in quanto condotte logicamente antitetiche rispetto all'intenzione di transigere.

    Art. 1304 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Una serie di disposizioni testuali è precisamente ispirata dal principio, già cennato, della non comunicabilità degli atti pregiudizievoli e dell'estensione di quelli vantaggiosi. La ricusazione del giuramento giova a chi l'ha deferito e nuoce a chi doveva prestarlo: l'art. 1305 ne estende le conseguenze a coloro che si trovano nella stessa posizione giuridica del deferente, e nega l'estensione di tali conseguenze a coloro che hanno la medesima posizione giuridica di colui al quale il giuramento era stato deferito. La prestazione del giuramento nuoce a colui che l'ha deferito, giova a colui al quale è stato deferito; si hanno effetti estensivi solo nel secondo caso (art. 1305). La costituzione in mora, il riconoscimento del debito, la rinunzia alla prescrizione nuocciono al debitore e giovano al creditore; i loro effetti si estendono ai concreditori, ma non ai condebitori (articoli 1308, 1309 e 1310, terzo comma). L'inadempimento, fatto tipicamente personale, è fonte di conseguenze dannose, e rimane perciò limitato nei suoi effetti alla sfera del suo autore (art. 1307). Si tratta però, in tali casi, di atti o di fatti le cui caratteristiche obiettive permettono di stabilire a priori se essi possono nuocere o giovare ai soggetti del rapporto. In altri casi invece tale accertamento non può compiersi in via assoluta o preventiva; ed allora altra soluzione non vi era se non quella di escludere, in linea di massima, l'effetto estensivo, lasciando agli interessati la valutazione del proprio interesse e quindi la facoltà di opporre gli atti o i fatti in parola, se li ritengano idonei a recare giovamento alla propria sfera. A questo criterio sono informate le norme degli articoli 1304 e 1306, concernenti rispettivamente la transazione conclusa e la sentenza emessa nei confronti di uno dei debitori in solido. Il criterio è assoluto per la transazione, in alcuni casi è temperato per la sentenza. Così, quando la sentenza è fondata su eccezioni personali al condebitore, la sua efficacia non va oltre la persona di questo; ed ancora, se il creditore si avvale di una sentenza ottenuta da un concreditore, il debitore può sempre opporgli le eccezioni personali (art. 1306, secondo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 598

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1304 · fonte del testo

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