La notificazione e' nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi e' incertezza assoluta sulla persona a cui e' fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157.
La notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'originario difensore poi revocato, anziché di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, con la conseguenza che la stessa è sanabile mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c., ovvero a seguito di costituzione spontanea del destinatario della notificazione, anche se compiuta al solo scopo di eccepire la nullità.
Nella controversia con pluralità di litisconsorti necessari, la nullità della notifica della citazione nei confronti di uno dei litisconsorti, che non si sia costituito, comporta un vizio dell'integrità del contraddittorio che può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e che, ove rilevato, giustifica la rimessione del giudizio al primo giudice, ex art. 354, comma 2, c.p.c.
È nulla e non inesistente la notificazione effettuata durante l'emergenza pandemica da Covid- 19, il cui avviso di accertamento, pur contenendo il richiamo all'art. 108, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, non attesti l'avvenuto accertamento dell'effettiva presenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro, richiesto dalla menzionata disposizione, dal momento che il suddetto riferimento attesta che una fase di consegna vi è stata, non essendo stato il plico, d'altro canto, restituito al mittente come inevaso.
La prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa anche da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario, a causa della nullità della sua notifica, la cui rinnovazione comporti la sanatoria ex tunc del vizio, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine.
In tema di notificazioni a mezzo PEC, l'infezione da virus del computer del mittente determina l'inesistenza della notifica solo quando l'atto non sia stato inviato o la trasmissione risulti del tutto compromessa dal virus; ove invece il messaggio sia pervenuto al destinatario con l'indicazione degli elementi essenziali della notificazione, l'alterazione o illeggibilità degli allegati integra una mera nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo - tramite la costituzione del destinatario - o mediante rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., nel ricorrere dei relativi presupposti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto nulla, e non inesistente, la notifica dell'appello in quanto il destinatario aveva comunque ricevuto la relata a mezzo pec recante gli estremi dell'impugnazione).
La notifica del ricorso per cassazione ad un soggetto diverso dal procuratore costituito in appello è nulla e non inesistente, potendo essere la nullità sanata ex art. 291 c.p.c. con la rinnovazione della notificazione stessa oppure con l'intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall'art. 156, comma 3, c.p.c., applicabile anche al giudizio di legittimità.
In caso di nullità della notifica dell'avviso di accertamento, la sanatoria per raggiungimento dello scopo, per effetto dell'impugnazione dell'atto consequenziale, può operare solo a condizione che la conoscenza dell'atto da parte del contribuente avvenga prima della scadenza del termine di decadenza previsto per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.
La mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia ex tunc, mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese. (Fattispecie nella quale il ricorso è stato notificato una prima volta mancante dell'ultima pagina nella copia notificata e, su iniziativa dello stesso ricorrente, nuovamente notificato in forma integrale, così come in tale forma intellegibile depositato in via telematica nel fascicolo, tanto da consentire al controricorrente, come stabilito dal S.C., una difesa completa e pienamente consapevole).
Per poterla ritenere esistente, è necessario che la notificazione acceda all'atto che si intende notificare, afferendo le ipotesi di nullità alle modalità con le quali viene portato a compimento il procedimento notificatorio, ad irregolarità dello stesso e alla sua inidoneità ad assicurare l'avvenuta comunicazione dell'atto, il quale, tuttavia, deve pur sempre costituirne l'oggetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inesistente la notifica dell'appello del contribuente, avendo l'ente appellato dimostrato - con prove documentali la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità - la ricezione di un atto diverso).
Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell'art. 331 c.p.c., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Tuttavia la notificazione fatta al procuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già l'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione (artt. 162, 291 c.p.c.) o della sanatoria (artt. 156, terzo comma, 157, 164 c.p.c.).
In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012 (introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012), l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro, con conseguente nullità ex art. 160 c.p.c. della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.
Nel processo tributario, ai fini della idoneità a far decorrere il termine breve per proporre il ricorso per cassazione, la notificazione all'Agenzia delle entrate delle sentenze delle commissioni tributarie regionali deve essere effettuata, trattandosi di persona giuridica, con l'osservanza dell'art. 145 c.p.c., il quale prescrive che la notificazione si esegue nella sede della persona giuridica, mediante consegna di copia al rappresentante, alla persona incaricata o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa.
L'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393 del 2007, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 2 marzo 2017, prevede che la lettera raccomandata con avviso di ricevimento sia una formalità, alternativa alle vie ordinarie, idonea alla notifica di un atto giudiziario a persona residente in un altro Stato membro dell'Unione europea, che garantisce al mittente l'efficacia e la rapidità di trasmissione degli atti processuali e al destinatario una tutela adeguata dei suoi diritti di difesa.
La notificazione dell'atto di appello nei confronti di una P.A. costituita in primo grado a mezzo di propri funzionari, eseguita - successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 - presso la cancelleria del tribunale ex art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, anziché all'indirizzo PEC indicato dalla stessa P.A. nell'atto di costituzione in giudizio o compreso nell'elenco presso il Ministero della giustizia, oppure ancora a quello corrispondente al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005, è nulla e non già inesistente, riferendosi la norma sugli indirizzi telematici al "luogo" (inteso anche in senso giuridico) presso cui indirizzare la notifica, sicché il giudice deve disporne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
In tema di riscossione delle imposte, l'omissione (o invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce vizio comportante la nullità dell'atto consequenziale notificato, la quale può farsi valere mediante la scelta, ex art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificato, deducendo il vizio dell'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare anche quest'ultimo per contestare la pretesa tributaria; pertanto, la verifica circa la scelta compiuta dal contribuente compete al giudice del merito, il quale, nel primo caso, dovrà acclarare solo il difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, mentre, nel secondo, la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza della pretesa fiscale.
In tema di notificazione di cartella di pagamento, il termine per impugnare non decorre quando al contribuente è stata consegnata una copia della relata in bianco ed è procrastinato "in limine" sino al successivo atto del procedimento di riscossione, mentre, in caso di impugnazione della cartella, pur oltre il termine calcolato a partire dalla data di perfezionamento della notifica evincibile dalla relata a mani del notificante, il giudice non può annullarla sul presupposto della nullità insanabile della notifica, non costituendo la notifica un requisito di validità della cartella, e deve procedere alla disamina dell'impugnazione nel merito.
Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia prima facie infondato, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.
La nullità della notifica dell'atto prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte del contribuente non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., ove il vizio dedotto sia unicamente la mancata notifica dell'atto presupposto, dovendo quest'ultimo in tal caso essere oggetto di tempestiva ed autonoma impugnazione.
In tema di notificazione di un atto processuale, l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione non consente di ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art. 162 c.p.c., poiché la perentorietà del termine assegnato dal giudice impedisce, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., che lo stesso possa essere prorogato o concesso nuovamente, salva la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini ed essendo irrilevante l'esistenza di una notificazione che, seppur correttamente effettuata sul piano formale, in quanto tempestiva, sia inidonea, in ragione della carenza contenutistica, a soddisfare la finalità di dare al destinatario adeguata notizia dell'atto processuale, in modo da metterlo nelle condizioni di esercitare pienamente il suo diritto di difesa.
In tema di notificazione per pubblici proclami, la mancata specificazione delle generalità dei destinatari comporta l'inesistenza dell'atto e della relativa vocatio in ius, tutte le volte in cui tale notifica sia necessaria per difficoltà dovute all'elevato numero dei destinatari, sicché è onere del notificante procedere all'individuazione di ciascuno di essi; laddove, invece, la mancata specificazione sia conseguente a difficoltà di identificazione di tutti i possibili destinatari e ciò risulti dal provvedimento autorizzativo emanato dalla competente autorità giudiziaria, la notificazione per pubblici proclami è valida.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art160 · fonte del testo
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