Art. 445-bis c.p.c. — Accertamento tecnico preventivo obbligatorio

[1]Nelle controversie in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita', nonche' di pensione di inabilita' e di assegno di invalidita', disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis, in quanto compatibile nonche' secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.

[2]L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilita' della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non e' stato espletato ovvero che e' iniziato ma non si e' concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell' istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.

[3]La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

[4]Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di ((quest'ultimo determina)) la sospensione del procedimento fino alla scadenza del termine previsto dal quarto periodo. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza. Il deposito della consulenza tecnica di ufficio e' comunicato dalla cancelleria alle parti. Queste ultime, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione. 179

[5]In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile ne' modificabile, e' notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.

[6]Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilita', i motivi della contestazione.

[7]La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente e' inappellabile. 134

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 novembre 2011, n. 183

134

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148

179

Il D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le modifiche di cui al comma 1, lettera b), si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non e' stato ancora conferito l'incarico al consulente tecnico di ufficio".

Testo vigente dal 8 ottobre 2025

LavoroVersione 0.1

Ricorso per accertamento tecnico preventivo previdenziale

Ricorso ex art. 445-bis c.p.c. al tribunale in funzione di giudice del lavoro per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie in materia di invalidità civile, handicap e prestazioni della l. 222/1984: domanda amministrativa e procedibilità, infermità e documentazione sanitaria, quesiti per il consulente, dichiarazione dell’art. 152 disp. att. e procura in calce.

Corte di cassazione

19 pronunce che riguardano l’art. 445-bis c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 11421/2026

    28 aprile 2026

    In materia di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., l'omessa notifica del ricorso in opposizione, tempestivamente depositato, ai sensi del comma 6, e del decreto di fissazione di udienza, non determina alcuna decadenza, non essendo previsto un termine perentorio e stante la natura non impugnatoria del giudizio che si instaura a seguito della dichiarazione di dissenso, né, dunque, l'improcedibilità del ricorso, potendo, invece, dar luogo alla concessione di un termine, perentorio, per il rinnovo della notifica.

    Art. 445-bis c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 326 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 6204/2026

    17 marzo 2026

    In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., le contestazioni, anche parziali, alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del tribunale con la quale, in esito al giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., il decreto di omologa parziale, riguardante uno solo dei requisiti sanitari per i quali il ricorso per a.t.p. era stato promosso, era stato ritenuto idoneo a precludere qualsiasi statuizione riguardante la sussistenza del medesimo requisito).

    Art. 445-bis c.p.c. · Art. 442 c.p.c. · Art. 1 Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili · Art. 3 Legge 104

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 297 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 1335/2026

    21 gennaio 2026

    Nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., il giudice deve esaminare anche le critiche che si risolvono in un mero dissenso diagnostico ed esprimono difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte, in quanto, diversamente da quanto accade in sede di legittimità - dove i motivi di censura alla sentenza fondata su accertamenti tecnici rilevano come critica di accertamenti di fatto, soggetta ai limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. - è investito per intero del merito della controversia inerente all'accertamento del requisito sanitario.

    Art. 445-bis c.p.c. · Art. 360 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 95 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 32590/2025

    14 dicembre 2025

    In materia di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., le spese di consulenza tecnica d'ufficio non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto di omologa del tribunale che, nell'insussistenza del requisito sanitario, aveva onerato il ricorrente, avente i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., delle spese della consulenza tecnica d'ufficio).

    Art. 445-bis c.p.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 96 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 147 ↗

Tutte le 22 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 243/2014

    Questione infondata
    28 ottobre 2014

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445- bis , settimo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto, relativamente alle controversie in materia di invalidità, cecità, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, stabilisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio in cui sia in contestazione il solo requisito sanitario oggetto di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Invero, la garanzia del doppio grado di giurisdizione non gode, di per sé, di copertura costituzionale e, in ogni caso, nella fattispecie si verte in tema di conformazione degli istituti processuali, non sindacabile dalla Corte per l'ampia discrezionalità spettante al legislatore. - Nel senso che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non gode, di per sé, di copertura costituzionale, v., ex multis , le citate ordinanze nn. 42/2014, 190/2013, 410/2007 e 84/2003. - Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore in tema di conformazione degli istituti processuali, v., ex multis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 65/2014 e 216/2013; ordinanze nn. 48/2014 e 190/2013.

    Art. 445-bis c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 8 ottobre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 2025 al 8 ottobre 2025. in 2 capoversi.

… riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442tolto: ..., presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per … legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bistolto: ..., in quanto compatibile nonche' secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo …

Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimotolto: , determina la sospensione del procedimento fino alla scadenza del termine previsto dal quarto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art445bis · fonte del testo

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