Art. 194 c.p.c. — Attività del consulente

[1]Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali e' invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da se' solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Puo' essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.

[2]Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da se' solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

CautelariVersione 0.1

Ricorso per accertamento tecnico preventivo

Ricorso prima della causa per l’accertamento tecnico urgente (art. 696) o per la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis): motivi dell’urgenza, domanda di merito, competenza dell’art. 693, quesiti per il consulente scritti dai fatti e istanza per l’eccezionale urgenza.

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 194 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13314/2026

    8 maggio 2026

    In tema di consulenza tecnica d'ufficio, eventuali irritualità dell'espletamento della stessa – quale la partecipazione ad un sopralluogo, in luogo del consulente d'ufficio e senza autorizzazione, di un collaboratore di quest'ultimo – ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa, con la conseguenza che è onere della parte che adduca la nullità specificare quali lesioni di tale diritto siano conseguite alla denunciata irregolarità.

    Art. 194 c.p.c. · Art. 157 c.p.c. · Art. 191 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 31 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12569/2026

    4 maggio 2026

    In tema di azioni a difesa della proprietà, l'accertamento dell'estensione e della corrispondenza oggettiva dei titoli di provenienza può essere compiuto dal giudice con l'ausilio della consulenza tecnica d'ufficio, la quale è legittimamente utilizzabile quale strumento di chiarimento e ricostruzione tecnica della prova documentale, senza assurgere a mezzo di prova dei fatti costitutivi, che restano desumibili dai titoli stessi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo il ricorso alla consulenza tecnica per verificare la corrispondenza tra titoli di acquisto risalenti e un successivo atto di vendita, al fine di accertare l'alienità di alcune porzioni immobiliari e, quindi, il loro acquisto per usucapione ordinaria, trattandosi di acquisto a non domino).

    Art. 194 c.p.c. · Art. 112 c.p.c. · Art. 115 c.p.c. · Art. 183 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 67 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5980/2026

    17 marzo 2026

    In tema di consulenza tecnica d'ufficio, la modifica delle conclusioni contenute nell'elaborato finale rispetto a quelle della bozza di relazione, ove motivata e conseguente all'esame delle osservazioni formulate nel contraddittorio delle parti, non dà luogo ad alcun vizio della consulenza né a violazione del diritto di difesa.

    Art. 194 c.p.c. · Art. 62 c.p.c. · Art. 195 c.p.c. · Art. 201 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 213 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1411/2026

    22 gennaio 2026

    Nel caso in cui il rifiuto del deposito telematico di atti processuali dipenda dall'esito negativo dei controlli automatici - comunicato al depositante con la c.d. quarta p.e.c., contenente indicazioni generiche (quale quella di "codice esito: -1" o "errore fatale") - e la parte abbia prontamente provveduto alla spontanea ripresa del procedimento di deposito mediante un nuovo invio telematico, non vi è spazio per un'indagine circa l'imputabilità dell'errore al fatto del depositante e il deposito stesso deve ritenersi tempestivo, non dovendosi neppure disporre la rimessione in termini, a fronte della tempestiva esecuzione dell'attività da cui la parte risultava incolpevolmente decaduta. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento che aveva ritenuto inammissibile il ricorso, in quanto ridepositato telematicamente il giorno successivo alla scadenza del termine di 30 giorni previsto dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, ma entro due giorni dalla comunicazione generica del primo esito negativo per motivi tecnici).

    Art. 194 c.p.c. · Art. 153 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 32 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art194 · fonte del testo

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