Codice civile

Art. 395 c.c. — Rifiuto del consenso da parte del curatore

Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore puo' ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto. 321322

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

321

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

322

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 395 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9774/2025

    14 aprile 2025

    Qualora pendano contemporaneamente, proposti dalla stessa parte, sia ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, impugnata anche per revocazione, sia ricorso avverso la sentenza che ha deciso, rigettandola, sulla revocazione, è sufficiente trattare i ricorsi nella stessa udienza o camera di consiglio. (Nella specie, la Corte ha dato priorità all'esame del ricorso avverso la sentenza di appello, sul rilievo che il suo accoglimento era suscettibile di riconoscere la giurisdizione italiana anche sulla domanda concernente l'entità del contributo, da parte del genitore, del mantenimento della figlia minore, giurisdizione invece esclusa dalla sentenza di appello, e di incidere, così, sulla sentenza resa in sede di impugnazione per revocazione, il cui ricorso sarebbe divenuto privo di oggetto).

    Art. 395 c.c. · Art. 360 c.p.c. · Art. 366 c.p.c. · Art. 397 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • A proposito della revoca dell'emancipazione è sembrata superflua l'aggiunta, che era stata proposta, dell'inciso che la revoca non pregiudica i diritti dei terzi neppure per le operazioni in corso, perchè, o le operazioni in corso hanno dato luogo a veri e propri diritti e questi restano salvi, o hanno dato luogo a semplici aspettative e queste non possono ottenere protezione. Si stabilisce, a garanzia dell'emancipato, che il giudice tutelare, prima di revocare l'emancipazione, deve sentire il minore. Dei minori affidati alla pubblica o alla privata assistenza e dell'affiliazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 193

  • La necessità di contemplare nel nuovo codice il problema dell'assistenza all'infanzia moralmente o materialmente abbandonata, che finora era demandato alle leggi speciali, è stata avvertita dalla Commissione delle Assemblee legislative, che, con fine sensibilità politica e con profonda dottrina, ha formulato un complesso di disposizioni, atte a disciplinare la materia in modo altamente encomiabile. Tali norme sono state in gran parte accolte nel testo, nel titolo XI, con opportuni miglioramenti, ispirati soprattutto alla finalità di porre in particolare rilievo l'istituto che è stato denominato «affiliazione» e di dargli più precisa regolamentazione. L'originalità e l'importanza dell'istituto stesso hanno convinto poi dell'opportunità di farne espressa menzione nella denominazione del titolo, onde porre bene in chiaro la importanza che esso viene ad assumere nell'assistenza a favore dell'infanzia. Il titolo ha poi trovato collocazione immediatamente dopo il titolo X, concernente la tutela, per una considerazione di carattere sistematico posta in rilievo dalla Commissione, in quanto appariva conveniente avvicinare gli istituti che in varia guisa provvedono all'assistenza dei minori. Per la stessa ragione, non si è creduto opportuno distaccare dalla disciplina dell'affiliazione le norme che regolano gli altri aspetti dell'assistenza ai minori, in quanto anch'esse sono necessarie per una omogenea e organica regolamentazione giuridica del problema dell'infanzia abbandonata. Costituiscono, infatti, una logica premessa al nuovo istituto sia le disposizioni che fanno riferimento o riproducono le norme oggi contenute in leggi speciali, sia le disposizioni che attribuiscono speciali poteri tutelari agli istituti di assistenza.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 194

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023. .

… ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto.tolto: ...

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art395 · fonte del testo

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