Legge sull’adozione

Art. 26 adozione

Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, puo' essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza e' notificata d'ufficio alle parti per esteso. Avverso la sentenza della Corte d'appello e' ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, e' immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitivita' della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni. 5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitivita' della sentenza

Testo vigente dal 27 aprile 2001

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Che cosa è cambiato dal 27 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1983 al 27 aprile 2001. 105 parole tolte, 146 parole aggiunte.

tolto: Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'adozioneaggiunto: Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla tolto: comunicazione, con reclamo aggiunto: notifica, puo' essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della tolto: corte d'appello. La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 25, primo comma, effettuato ogni altro accertamento e indagine opportuni, decide in camera di consiglio, con decreto motivato. Avverso il decreto della corte aggiunto: Corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza e' notificata d'ufficio alle parti per esteso. Avverso la sentenza della Corte d'appello e' ammessotolto: , aggiunto: ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giornitolto: , ricorso in Cassazione per violazione di legge. Il provvedimento aggiunto: dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi. La sentenza che pronuncia l'adozione, tolto: divenuto definitivo, e' trascritto a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, sul aggiunto: divenuta definitiva, e' immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e tolto: comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione aggiunto: comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve tolto: inviare immediatamente apposita comunicazione aggiunto: immediatamente dare comunicazione della definitivita' della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni. aggiunto: 5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitivita' della sentenza

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art26 · fonte del testo

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