Art. 359 c.p.c. — Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

[1]Nei procedimenti d'appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo.

[2]COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. 67 72

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Testo vigente dal 10 dicembre 1994

ImpugnazioniVersione 0.1

Atto di citazione in appello

Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 359 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7759/2026

    31 marzo 2026

    L'art. 257, comma 2, c.p.c. riferisce il potere del giudice di rinnovazione della prova (anche in appello, ex art. 359 c.p.c.) alla sola prova testimoniale e non anche a quella documentale, la cui assunzione nel processo non presenta alcuna omologia strutturale o procedimentale rispetto alla prima, trattandosi esclusivamente di ammetterne o non ammetterne la produzione, cosicché non ne è concepibile, sul piano logico, alcuna rinnovazione.

    Art. 359 c.p.c. · Art. 257 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 233 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34865/2025

    30 dicembre 2025

    Per poterla ritenere esistente, è necessario che la notificazione acceda all'atto che si intende notificare, afferendo le ipotesi di nullità alle modalità con le quali viene portato a compimento il procedimento notificatorio, ad irregolarità dello stesso e alla sua inidoneità ad assicurare l'avvenuta comunicazione dell'atto, il quale, tuttavia, deve pur sempre costituirne l'oggetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inesistente la notifica dell'appello del contribuente, avendo l'ente appellato dimostrato - con prove documentali la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità - la ricezione di un atto diverso).

    Art. 359 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 291 c.p.c. · Art. 160 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 216 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 30160/2025

    15 novembre 2025

    Nel caso di rinuncia agli atti del giudizio anteriore alla costituzione della controparte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali, le quali, ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c., vanno poste a carico del rinunciante solo ove la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, senza che, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa di quest'ultima all'esclusivo fine di ottenere il rimborso delle spese, in quanto è necessario che l'opponente alla rinuncia vanti un interesse giuridicamente rilevante, suscettibile di fargli ottenere dalla decisione sul merito un'utilità maggiore rispetto a quella derivante dall'estinzione. (Principio affermato in una fattispecie nella quale le parti appellate si erano costituite dopo la ricezione della notifica della rinunzia agli atti del giudizio, senza avanzare alcuna richiesta di decisione nel merito e senza allegare le ragioni per le quali l'accoglimento del gravame gli avrebbe apportato utilità maggiori rispetto all'estinzione del processo).

    Art. 359 c.p.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 306 c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 79 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19867/2025

    17 luglio 2025

    È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza cui il giudice (nella specie, d'appello) dichiara inammissibile la querela di falso proposta in via incidentale, per l'inidoneità delle prove offerte, astrattamente considerate ed indipendentemente dal loro esito, a privare di efficacia probatoria il documento, trattandosi di provvedimento di natura istruttoria privo del carattere della decisorietà e definitività.

    Art. 359 c.p.c. · Art. 221 c.p.c. · Art. 177 c.p.c. · Art. 47 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 201 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 27/2000

    Questione inammissibile
    4 febbraio 2000

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 163, comma terzo, n. 2, 164, comma secondo (nel testo anteriore alla riforma del 1990) e 359 c.p.c., sollevata con riferimento all'art. 24 Cost. (laddove le disposizioni impugnate non consentirebbero rimedio all'errore incolpevole dell'appellante, che ha ritenuto ancora in vita l'appellato al momento della notifica dell'impugnazione e non prevedono che la costituzione in giudizio degli eredi determini la sanatoria 'ex tunc' della citazione in appello), in quanto non è possibile nella specie operare la 'reductio ad legitimitatem' delle norme impugnate in termini univoci e costituzionalmente obbligati, essendo astrattamente configurabili più 'itinerà - la cui scelta spetta al legislatore - tutti ugualmente idonei a porre rimedio alla dedotta incostituzionalità, sulla base del canone ermeneutico che impone al giudice adottare un'interpretazione della norma conforme a Costituzione.

    Art. 359 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 163 c.p.c. · Art. 164 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 1994

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art359 · fonte del testo

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