Art. 339 c.p.c. — Appellabilità delle sentenze

[1]Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purche' l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360, secondo comma.

[2]E' inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equita' a norma dell'art. 114.

[3]((Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equita' a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.)) 117

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 luglio 1966, n. 571, come modificata dall'errata corrige in G.U. 03/08/1966, n. 192

9

La L. 25 luglio 1966, n. 571, come modificata dall'errata corrige in G.U. 03/08/1966, n. 192, ha disposto (con l'art. 2, commi 1, 2 e 3) che "Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equita' ed inappellabilmente, a norma degli articoli 113, secondo comma, e 339, ultimo comma del Codice di procedura civile, e' elevato a lire ventimila. Sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dai conciliatori nelle cause di sfratto ed in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili. L'appellabilita' delle sentenze dei conciliatori, pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge, resta regolata dalla legge anteriore".

72

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".

D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40

117

Il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente".

Testo vigente dal 2 marzo 2006

ImpugnazioniVersione 0.1

Atto di citazione in appello

Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.

ImpugnazioniVersione 0.1

Comparsa di costituzione e risposta in appello

Costituzione dell’appellato davanti alla corte d’appello o al tribunale: difese motivo per motivo, inammissibilità ex art. 342, riproposizione delle domande ex art. 346, appello incidentale anche tardivo, opposizione alla sospensione, conclusioni e procura in calce.

Corte di cassazione

12 pronunce che riguardano l’art. 339 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8354/2026

    3 aprile 2026

    In tema di liquidazione delle spese di lite, in caso di doppia impugnazione (ordinaria e con regolamento di competenza) del provvedimento dichiarativo di incompetenza con pronuncia sulle spese processuali, sussiste in capo al giudice dell'impugnazione ordinaria, innanzi al quale il giudizio è stato riassunto a seguito dell'accoglimento del regolamento, il dovere di provvedere in ordine alla liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., trattandosi di pronuncia che, rilevando l'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione per il venir meno del suo oggetto, definisce il giudizio innanzi a sé con sentenza volta a dare atto degli effetti di cui all'art.336, comma 2, c.p.c.

    Art. 339 c.p.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 336 c.p.c. · Art. 42 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 238 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6963/2026

    23 marzo 2026

    Qualora vengano proposte davanti al giudice di pace due domande connesse, una principale soggetta a decisione secondo equità e una riconvenzionale soggetta a decisione secondo diritto, il valore della causa ai fini dell'art. 113 c.p.c. va determinato avuto riguardo al valore di entrambe le domande, sicché la controversia deve essere decisa secondo diritto e il mezzo d'impugnazione è l'appello.

    Art. 339 c.p.c. · Art. 113 c.p.c. · Art. 7 c.p.c. · Art. 10 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 225 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 6404/2026

    18 marzo 2026

    L'istanza di correzione di errore materiale non integra um motivo di gravame, anche quando sia rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere; pertanto, il suo accoglimento da parte del giudice d'appello non assume di per sé rilievo ai fini della valutazione della soccombenza nel relativo giudizio, la quale va riferita esclusivamente all'esito della controversia, come delimitata dai motivi di gravame veri e propri e dalle eccezioni eventualmente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

    Art. 339 c.p.c. · Art. 287 c.p.c. · Art. 288 c.p.c. · Art. 91 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 299 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 1765/2026

    26 gennaio 2026

    In tema di impugnazione, ove siano stati proposti avverso il medesimo provvedimento due distinti mezzi di gravame (appello e ricorso per cassazione), dei quali uno solo previsto dalla legge, non si versa in ipotesi di litispendenza, poiché spetta al giudice dinanzi al quale è stato proposto il gravame ammissibile la decisione sull'impugnazione, mentre l'altro è tenuto a dichiarare inammissibile il gravame dinanzi a lui proposto.

    Art. 339 c.p.c. · Art. 39 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 59 ↗

Tutte le 14 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 304/2012

    Questione inammissibile
    19 dicembre 2012

    Dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 339, terzo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005, n. 80), sollevata - in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, primo comma, 101, secondo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione («quest'ultimo in quanto in relazione di interposizione rispetto all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, cui l'Italia aderisce, ed al diritto vivente derivatone») - dal Tribunale ordinario di Napoli, in composizione monocratica. Risulta fondata l'eccezione preliminare dell'Avvocatura generale dello Stato sul difetto di rilevanza (ovvero la carente motivazione sulla rilevanza) della questione, per non avere il rimettente analizzato la possibilità di ritenere ammissibile la doglianza proposta nel giudizio a quo come motivo di appello sotto il profilo della violazione dei principi regolatori della materia. In ragione dello specifico contenuto del formulato petitum (diretto, in ultima analisi, ad estendere il numero dei motivi di appellabilità limitata delle sentenze pronunciate secondo equità dal giudice di pace, aggiungendo espressamente a quelli già previsti anche quei casi che altrimenti renderebbero ammissibile la revocazione in base all'art. 395 cod. proc. civ.), il rimettente avrebbe dovuto farsi carico di tentare (non già di ottenere, in modo improprio, un avallo interpretativo da parte di questa Corte, bensì) di individuare una diversa possibile interpretazione della norma censurata idonea a superare i dubbi di costituzionalità. Al contrario, il rimettente ha omesso di verificare in positivo se il vizio della sentenza di primo grado (che egli ritiene configurare un errore di fatto revocatorio) possa essere esaminato (anche eventualmente attraverso un adattamento dei motivi di ricorso) nell'ámbito dei motivi che consentono l'appello delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, che, pur limitato al controllo di vizi specifici, è comunque caratterizzato dalla sua essenza di mezzo a critica libera derivante dall'effetto devolutivo pieno della materia esaminata in primo grado. La carente utilizzazione dei poteri interpretativi che la legge riconosce al giudice rimettente e la mancata esplorazione di diverse soluzioni ermeneutiche, al fine di far fronte al dubbio di costituzionalità ipotizzato (che ridonda anche in termini di insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione: ordinanze n. 240 e n. 126 del 2012), integrano omissioni tali da rendere manifestamente inammissibile la sollevata questione di legittimità costituzionale (ordinanze 102 del 2012 e n. 212 del 2011). Ulteriore profilo di inammissibilità deriva dal fatto che l'intervento richiesto a questa Corte sarebbe caratterizzato da un corposo tasso di manipolatività e creatività (sentenza n. 36 del 2012 e ordinanza n. 240 del 2012), tanto più in un contesto, quale quello della conformazione degli istituti processuali, riservato alla ampia discrezionalità del legislatore col solo limite della manifesta irragionevolezza (ordinanze n. 194 e n. 240 del 2012). Infatti, il rimettente invoca (come detto) una pronuncia che, incidendo sulla portata applicativa della norma censurata, introduca (oltre quelle previste dalla norma medesima: violazione delle norme sul procedimento, di norma costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia) un'ulteriore ipotesi di appellabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità. Si tratta, come è evidente, di un intervento di ampia portata, capace di coinvolgere simultaneamente la disciplina dell'appello e dei casi di revocazione, con la necessità di rivederne istituti e nozioni ovvero anche di regolarne il coordinamento, che come tale è riservato al legislatore, al quale soltanto compete di definire un equilibrio diverso da quello attuale tra rimedi interni alle singole fasi o gradi del giudizio, nonché tra mezzi di impugnazione ordinari e straordinari (ordinanza n. 305 del 2001).

    Art. 339 c.p.c. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 2 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1994 al 2 marzo 2006. 7 parole tolte, 32 parole aggiunte.

tolto: Sono altresi' inappellabili leaggiunto: Le sentenze del giudice di pace tolto: pronunziate secondo equita' aggiunto: pronunciate secondo equita' a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40

    Il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art339 · fonte del testo

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