Legge sull’adozione

Art. 17 adozione

Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza e' notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti. Avverso la sentenza della Corte d'appello e' ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresi' il secondo comma dello stesso articolo. 3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi

Testo vigente dal 27 aprile 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 17 adozione, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16242/2025

    17 giugno 2025
    • Adozione

    In tema di adozione ex art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, l'accertamento in concreto del superiore interesse del minore richiede una verifica giudiziale particolarmente rigorosa allorché, per le specifiche circostanze del caso, il nucleo familiare risulti disgregato ovvero caratterizzato da una significativa conflittualità tra i suoi componenti; tuttavia, tale accertamento non può tradursi in un'automatica presunzione di inidoneità genitoriale della parte richiedente che si trovi in contrasto con l'altro genitore, dovendo, invece, il giudice valorizzare, secondo un criterio orientato alla ricerca del "best interest of the child", la qualità del legame affettivo e la capacità di ciascuno dei partner di corrispondere appieno ai bisogni evolutivi e relazionali del minore.

    Art. 17 adozione · Art. 44 adozione · Art. 46 adozione

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11607/2025

    3 maggio 2025
    • Adozione

    In tema di procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, il titolo II della l. n. 184 del 1983, nel testo novellato dalla l.n. 149 del 2001, che riflette anche principi sovranazionali (artt. 3, 9, 12, 14, 18, 21 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con l. n. 176 del 1991; artt. 9 e 10 della Convenzione Europea sui diritti del fanciullo, stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con l. n. 77 del 2003; art. 24 della Carta di Nizza), attribuisce a ciascuno dei genitori del minore una legittimazione autonoma connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, atta a fare assumere loro la veste di parti necessarie dell'intero procedimento e, quindi, di litisconsorti necessari pure nel giudizio di appello, quand'anche non si siano costituiti in primo grado, con conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti, ove non abbiano proposto il gravame; pertanto, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

    Art. 17 adozione · Art. 102 c.p.c. · Art. 15 adozione

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 27 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1983 al 27 aprile 2001. 234 parole tolte, 117 parole aggiunte.

tolto: Il pubblico ministero, i genitori, i parenti indicati nell'articolo 12, primo comma, il tutore possono proporre ricorso avverso il provvedimento sullo stato di adottabilita' dinanzi allo stesso tribunale che lo ha pronunciato, entro trenta giorni dalla notificazione. A seguito della opposizione, il presidente del tribunaleaggiunto: Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni tolto: nomina un curatore speciale al minore e fissa con decreto l'udienza di comparizione dinanzi al tribunale da tenersiaggiunto: , entro trenta giorni tolto: dal deposito del ricorso, disponendo la notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del minore nonche' la convocazione per l'udienza fissata delle persone indicate nel penultimo comma dell'articolo 15. All'udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate, nonche' quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza; questa deve essere depositata in cancelleria aggiunto: dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia tolto: e notificata d'ufficio nel testo integraleaggiunto: . La sentenza e' notificata d'ufficio al pubblico ministerotolto: , all'opponente e al curatore speciale del minore aggiunto: e alle altre parti. Avverso la sentenza tolto: il pubblico ministero, l'opponente o il curatore speciale possono con ricorso proporre impugnazione aggiunto: della Corte d'appello e' ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla tolto: notifica, dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello, la quale, sentiti il ricorrente e il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nel penultimo comma dell'articolo 15, ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide nei modi stabiliti nel precedente comma. Avverso la sentenza della corte d'appello e' ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione. aggiunto: notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresi' il secondo comma dello stesso articolo. 3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art17 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari