Art. 26 fallimento — Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale

((Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, puo' essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio. Il reclamo e' proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse. Il reclamo e' proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e' stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione. Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non puo' piu' proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:

  • 1)l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare;
  • 2)le generalita' del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
  • 3)l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;
  • 4)l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o la corte d'appello, e depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalita' per questa previste. All'udienza il collegio, sentite le parti, assume anche d'ufficio i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato)). 50
Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

15

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 23 marzo 1981, n. 42 (in G.U. 1a s.s. 01/04/1981 n. 91), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 26, in relazione all'art. 23, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui assoggetta al reclamo al tribunale, disciplinato nel modo ivi previsto, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in materia di piani di riparto dell'attivo".

Corte Costituzionale

18

La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 novembre 1985, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 27/11/1985 n. 279), ha dichiarato "l'incostituzionalita' dell'art. 26 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) in riferimento agli artt. 23 comma primo e 25 n. 7 ultima proposizione stesso decreto nella parte in cui assoggetta a reclamo al tribunale il decreto con il quale il giudice delegato liquida il compenso a qualsiasi incaricato per l'opera prestata nell'interesse del fallimento" e "l'incostituzionalita' dell'art. 26 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fa decorrere il termine di tre giorni per il reclamo al tribunale dalla data del decreto del giudice delegato anziche' dalla data della comunicazione dello stesso ritualmente eseguita".

Corte Costituzionale

19

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 24 marzo 1986, n. 55 (in G.U. 1a s.s. 26/03/1986 n. 12), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 26 comma primo, secondo e terzo, in relazione all'art. 23 comma primo e agli artt. 188 comma secondo e terzo, 167 comma secondo e 164 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui si assoggettano al reclamo al tribunale, nel termine di tre giorni decorrenti dalla data del decreto del giudice delegato anziche' dalla data della comunicazione dello stesso debitamcnte eseguita, i provvedimenti del giudice delegato alla amministrazione controllata con contenuto decisorio su diritti soggettivi".

Corte Costituzionale

21

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 - 27 giugno 1986 n. 156 (in G.U. 1a s.s. 02/07/1986 n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 26 e 23 comma primo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento del concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) in relazione all'art. 188 dello stesso decreto, nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato anziche' dalla data di comunicazione dello stesso debitamente eseguita i decreti, adottati dal giudice delegato, di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata".

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo vigente dal 1 gennaio 2008

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 26 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6581/2026

    19 marzo 2026

    Il decreto con il quale il tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 26 l.fall., respinge il reclamo avverso l'atto con cui il curatore ha esercitato, ex art. 72 l.fall., la facoltà di scioglimento dal contratto pendente, non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i provvedimenti che attengono all'esercizio della funzione di controllo circa l'utilizzo, da parte del curatore, del potere di amministrazione del patrimonio del fallito; ne deriva che tale provvedimento non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., potendo, i terzi interessati, contestare nelle sedi ordinarie, anche endoconcorsuali, gli effetti che dall'attività così esercitata si pretendono far derivare.

    Art. 26 fallimento · Art. 111 cost. · Art. 72 fallimento

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 59 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5675/2026

    12 marzo 2026

    In tema di liquidazione coatta amministrativa di imprese di assicurazione, le contestazioni avverso il piano di riparto parziale seguono la disciplina dell'art. 213 l. fall., con applicazione (in quanto compatibile) dell'art. 26 l. fall., sicché il decreto del tribunale reso sulle contestazioni è reclamabile alla corte d'appello e, non essendo definitivo, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., dovendosi intendere tacitamente abrogato, per effetto dell'art. 194, comma 2, l. fall., il rinvio dell'art. 261, comma 3, cod. ass. alle norme sulle impugnazioni dello stato passivo.

    Art. 26 fallimento · Art. 98 fallimento · Art. 99 fallimento · Art. 194 fallimento

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 44 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1463/2026

    22 gennaio 2026

    Ai fini dell'impugnazione in sede di legittimità della pronuncia sul reclamo, proposto ex art. 26 l. fall., non è sufficiente una conoscenza di fatto del provvedimento, derivante dalla sua lettura in udienza, essendo invece necessaria la notificazione della decisione ad istanza di parte, oppure la comunicazione in forma integrale da parte della cancelleria, con la conseguenza che, in difetto di tali adempimenti, trova applicazione il termine "lungo" di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., pari a sei mesi dal deposito in cancelleria.

    Art. 26 fallimento · Art. 360 c.p.c. · Art. 327 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 36 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 940/2026

    16 gennaio 2026

    La decisione sul reclamo avverso il decreto di trasferimento immobiliare, adottato in sede concorsuale dal giudice delegato, è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento che incide su diritti reali che, in assenza di tale mezzo di impugnazione, verrebbero sacrificati in via definitiva, non essendo previsto al riguardo un diverso rimedio impugnatorio.

    Art. 26 fallimento · Art. 111 cost. · Art. 2919 c.c. · Art. 107 fallimento

    Rassegna di gennaio 2026, p. 25 ↗

Tutte le 18 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 156/1986

    Ha colpito questo articolo
    27 giugno 1986

    La declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 26, commi primo, secondo e terzo, e 23, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali), in rapporto agli artt. 188, commi secondo e terzo, 167, commi secondo e terzo, 163, comma secondo, e 164 dello stesso decreto, nella parte in cui si sottopongono al reclamo al tribunale, nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato, anziché dalla data della comunicazione, i provvedimenti del giudice delegato all'amministrazione controllata con contenuto decisorio su diritti soggettivi, induce a giudicare fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 23, comma primo, r.d. 267/1942, in relazione all'art. 188 del medesimo decreto, che pertanto vanno dichiarati illegittimi - per contrasto con l'art. 24, commi primo e secondo, Cost. - "nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato anziché dalla data di comunicazione dello stesso debitamente eseguita i decreti, adottati dal giudice delegato, di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata". - S. n. 55/1986.

    Art. 26 fallimento · Art. 23 fallimento · Art. 188 fallimento · Art. 739 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 55/1986

    Ha colpito questo articolo
    24 marzo 1986

    Posto che le vicende dell'amministrazione controllata non divergono da quella della procedura fallimentare - già esaminate dalla Corte nelle decisioni con le quali l'art. 26, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sulle procedure concorsuali, in relazione all'art. 23, comma primo, è stato riconosciuto, in diverse parti, riguardo a tale procedimento, illegittimo -, s'impone che i principi posti a base di queste sentenze siano estesi all'ipotesi in esame (concernente, appunto, l'amministrazione controllata) limitatamente, peraltro, al solo dies a quo di decorrenza del termine per la proposizione del reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato con contenuto decisorio su diritti soggettivi - involgendo la questione, si' come prospettata nei processi di provenienza, la sola adeguatezza o meno, ai fini della garanzia del diritto di difesa, della disciplina relativa al termine medesimo - con conseguente accoglimento in parte qua. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, commi primo e secondo, Cost. - l'art. 26, commi primo, secondo e terzo, in relazione all'art. 23, comma primo, e agli artt. 188, commi secondo e terzo, 167, comma secondo, e 164 r.d. 267/1942, nella parte in cui si assoggettano al reclamo a tribunale, nel termine di tre giorni decorrenti dalla data del decreto del giudice delegato anziché dalla data della comunicazione dello stesso debitamente eseguita, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato nelle controversie su diritti soggettivi attribuite alla sua cognizione e decisione nelle ipotesi tipiche previste dalla legge in materia di amministrazione controllata. - S. nn. 42/1981 e 303/1985.

    Art. 26 fallimento · Art. 23 fallimento · Art. 188 fallimento · Art. 167 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 42/1981

    Ha colpito questo articolo
    23 marzo 1981

    È costituzionalmente illegittima l'interpretazione di una norma interpretata dalla giurisprudenza prevalente in senso difforme da quello ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte con precedente pronuncia e, pertanto, si deve ritenere l'illegittimita` costituzionale dell'art. 26 della legge fallimentare nella parte in cui assoggetta il decreto del giudice delegato concernente il piano di riparto, entro tre giorni dall'emanazione, al reclamo al tribunale, in quanto per l'eccessiva brevita` del termine viene vulnerato il diritto di difesa, il cui effettivo esercizio postula che il termine di decadenza sia congruo e che decorra dal momento in cui l'interessato all'impugnativa abbia avuto notizia dell'emanazione dell'atto impugnabile, o quanto meno tale notizia abbia attinto un livello di conoscibilita` da parte dell'interessato medesimo.

    Art. 26 fallimento · Art. 23 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008. 120 parole tolte, 167 parole aggiunte in 5 capoversi.

Salvo che tolto: non sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, puo' … gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie disposte dal giudice delegato aggiunto: o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso … a notificazione. Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non puo' tolto: proporsi decorsi aggiunto: piu' proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il reclamo si propone con ricorso che deve contenereaggiunto: :

aggiunto: 1) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare;

aggiunto: 2) le generalita' del ricorrente e l'elezione del domicilio tolto: in un comune sito nel circondano del tribunale competente; la determinazione dell'oggetto della domanda; aggiunto: nel comune in cui ha sede il giudice adito;

aggiunto: 3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo tolto: eaggiunto: , con le relative conclusioni; tolto: l'indicazione specifica, a pena di decadenza,

aggiunto: 4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. Il presidente tolto: del collegio nomina il giudice relatoreaggiunto: , nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione tolto: delle parti in camera di consiglio, assegnando al reclamante un termine per la notifica aggiunto: entro quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai controinteressati tolto: del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza aggiunto: entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto. Tra la tolto: notifica e l'udienza devono intercorrere non meno di dieci giorni liberi e non piu' di venti; il resistente, aggiunto: data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza tolto: fissata, deposita memoria difensiva contenente l'indicazione deiaggiunto: , eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o la corte d'appello, e depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. tolto: Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi gli interessati che intendono intervenire nel giudizio. Nel corso dell'udienza aggiunto: L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalita' per questa previste. All'udienza il collegio, tolto: sentiti il reclamante, il curatore e gli eventuali controinteressati, assume, anche d'ufficio, le informazioni ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei suoi componenti aggiunto: sentite le parti, assume anche d'ufficio i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente. Entro trenta giorni dall'udienza di tolto: convocazione aggiunto: comparizione delle parti, il collegio provvede con decreto motivatoaggiunto: , con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

    Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art26 · fonte del testo

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