Codice di procedura civile

Art. 385 c.p.c. — Provvedimenti sulle spese

[1]La corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.

[2]Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

[3]Se rinvia la causa ad altro giudice, puo' provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.

[4]((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69)).

Testo vigente dal 4 luglio 2009

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ImpugnazioniVersione 0.1

Ricorso per cassazione

Ricorso alla Corte suprema di cassazione con il contenuto dell’art. 366: parti, provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi con il vizio dell’art. 360 e le norme violate, atti e documenti per ciascun motivo, conclusioni, valore, documenti, procura speciale e relata.

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 385 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 4820/2026

    3 marzo 2026

    In tema di liquidazione delle spese di lite nei giudizi instaurati ai sensi della l. n. 89 del 2001, il valore della causa va determinato con riferimento all'ammontare complessivo dell'equo indennizzo riconosciuto, anche quando il giudizio si sia svolto a seguito di rinvio, non potendo esso essere limitato alla sola differenza liquidata in aggiunta all'importo già attribuito.

    Art. 385 c.p.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 383 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 28032/2025

    21 ottobre 2025

    In tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di "litis denuntiatio", non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite. (Nella specie, la S.C., investita dell'impugnazione di una sentenza, emessa dalla Corte di appello in sede di rinvio, di condanna della parte soccombente al risarcimento del danno per lite temeraria in favore dell'altra, ha dichiarato irripetibili le spese richieste per detta fase dai legali dell'intimata a titolo di litis denuntiatio, in quanto gli stessi, costituitisi quali controricorrenti nel giudizio di legittimità, non potevano considerarsi contraddittori rispetto al capo di condanna ex art. 96 c.p.c., essendo già stata disposta a loro favore dalla corte territoriale la distrazione delle spese relative al rinvio).

    Art. 385 c.p.c. · Art. 332 c.p.c. · Art. 360 c.p.c. · Art. 370 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25283/2025

    16 settembre 2025

    L'ordinanza emessa, ex art. 373 c.p.c., nel procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello non deve contenere la liquidazione delle spese, trattandosi di una pronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all'esito del giudizio di cassazione e di fronte alla quale non esiste una parte definitivamente soccombente, sicché la relativa liquidazione spetta alla Corte di cassazione, nell'ambito di quella delle spese del giudizio di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, a fronte di un controricorso tardivo, a carico del ricorrente soccombente potessero liquidarsi le spese affrontate dal controricorrente per resistere all'istanza di sospensione della sentenza).

    Art. 385 c.p.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 92 c.p.c. · Art. 373 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16645/2025

    21 giugno 2025

    Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato.

    Art. 385 c.p.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 92 c.p.c. · Art. 383 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 422/2008

    Questione inammissibile
    17 dicembre 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., aggiunto dall'art. 13 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, censurato, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui, limitando al solo giudizio di legittimità la condanna anche d'ufficio della parte che abbia agito o resistito anche solo con colpa grave, determinerebbe una disparità di trattamento rispetto al danneggiato da lite temeraria nei gradi di merito. Il rimettente ha, innanzitutto, errato nella individuazione della disposizione dalla quale deriverebbe la denunciata disparità di trattamento, perché, adito con una domanda per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., impugna norma concernente il procedimento dinanzi alla Suprema Corte; in secondo luogo, pur dando atto dell'interpretazione costituzionalmente orientata della giurisprudenza di legittimità, volta ad agevolare gli oneri probatori gravanti su chi subisce la lite temeraria, non ha chiarito per quali ragioni se ne discosti, con la conseguenza che la questione si traduce nella richiesta di avallo di un'opzione ermeneutica. -Sull'erronea individuazione della norma oggetto di contestazione v., citata, ordinanza n. 461/2007. -Sulla richiesta alla Corte di avallare un'interpretazione v., citata, ordinanza n. 357/2008.

    Art. 385 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 96 c.p.c. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 2006 al 4 luglio 2009. 55 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 375, la Corte, anche d'ufficio, condanna, altresi', la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa graveaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art385 · fonte del testo

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