Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15625/2026
Trattamento dei dati personali - Principio di minimizzazione - Comparazione tra diritto alla riservatezza dei dati personali ed esigenze che ne giustificano il trattamento - Necessità - Contenuto - Spettanza al giudice del merito - Fattispecie.
Il principio di minimizzazione che deve connotare il trattamento dei dati personali postula la comparazione tra tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali ed esigenze che ne giustificano il trattamento, restando riservata al giudice di merito la valutazione di adeguatezza, pertinenza e necessità del trattamento rispetto alle sue finalità, alla luce delle circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - in sede di opposizione avverso il provvedimento con cui il Garante per la protezione dei dati personali aveva dichiarato l'illiceità del trattamento effettuato dall'ente in violazione del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, irrogando al medesimo una sanzione pecuniaria - aveva ritenuto legittimo l'operato dell'INPS, il quale, ai fini delle verifiche sull'effettiva spettanza del "bonus Covid", precluso a chi già godesse di altre forme di previdenza obbligatoria, aveva acquisito dalle banche dati di Ministero dell'Interno, Camera e Senato gli estremi anagrafici di tutti i titolari di cariche pubbliche elettive, incrociandoli con quelli dichiarati dai richiedenti i sussidi).
Rv. 679107-01Rassegna di maggio 2026, p. 96Art. 2-ter codice privacy · Art. 152 codice privacy · Art. 27 cura italia · Art. 28 cura italia e altri 2Dove leggere la sentenza