Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Personalità (diritti della)

Riservatezza

Sottovoce della voce 122 nella classificazione del Massimario

19 massime, da pronunce dal 23 gennaio 2025 al 21 maggio 2026

Massime della Corte di cassazione

19 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15625/2026

    Trattamento dei dati personali - Principio di minimizzazione - Comparazione tra diritto alla riservatezza dei dati personali ed esigenze che ne giustificano il trattamento - Necessità - Contenuto - Spettanza al giudice del merito - Fattispecie.

    Il principio di minimizzazione che deve connotare il trattamento dei dati personali postula la comparazione tra tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali ed esigenze che ne giustificano il trattamento, restando riservata al giudice di merito la valutazione di adeguatezza, pertinenza e necessità del trattamento rispetto alle sue finalità, alla luce delle circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - in sede di opposizione avverso il provvedimento con cui il Garante per la protezione dei dati personali aveva dichiarato l'illiceità del trattamento effettuato dall'ente in violazione del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, irrogando al medesimo una sanzione pecuniaria - aveva ritenuto legittimo l'operato dell'INPS, il quale, ai fini delle verifiche sull'effettiva spettanza del "bonus Covid", precluso a chi già godesse di altre forme di previdenza obbligatoria, aveva acquisito dalle banche dati di Ministero dell'Interno, Camera e Senato gli estremi anagrafici di tutti i titolari di cariche pubbliche elettive, incrociandoli con quelli dichiarati dai richiedenti i sussidi).

    Rv. 679107-01Rassegna di maggio 2026, p. 96Art. 2-ter codice privacy · Art. 152 codice privacy · Art. 27 cura italia · Art. 28 cura italia e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9570/2026

    Sistema di videosorveglianza - Installato in unità immobiliare di proprietà esclusiva compresa in un complesso condominiale - Utilizzo - Disciplina applicabile - Ragioni - Conseguenze.

    In materia di condominio, qualora un sistema di videosorveglianza sia installato all'interno di una unità immobiliare di proprietà esclusiva compresa in un complesso condominiale, il suo utilizzo deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza nonché di limitazione delle finalità di cui all'art. 5 del regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), in quanto dà luogo ad un trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4 della richiamata disciplina; in conseguenza di ciò, l'angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza dell'unità immobiliare di proprietà singola, con esclusione di ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, inerente alle parti comuni dell'edificio condominiale (quali cortili, pianerottoli, scale, anditi, aree destinate a parcheggio).

    Rv. 678888-01Rassegna di marzo 2026, p. 161Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7823/2026

    L'amministratore di condominio, ai sensi dell'art. 1130, n. 9), c.c. è tenuto a comunicare al condòmino che ne faccia richiesta gli inadempimenti degli altri condòmini, senza necessità del consenso degli interessati, perché, in base all'abrogato art. 24 d.lgs. n. 196 del 2003 e all'art. 6, lett. c), del regolamento UE 2016/679, il consenso non è richiesto, quando il trattamento dei dati personali è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge.

    Classificata anche sotto: Comunione dei diritti reali

    Rv. 677622-01Rassegna di marzo 2026, p. 148Art. 1130 c.c. · Art. 13 codice privacy · Art. 24 codice privacyDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3448/2026

    Art. 116 del d.lgs. n. 196 del 2003 - Accesso alla banca dati INPS - Consenso dell’interessato - Necessità - Illecito trattamento – Conseguenze – Risarcimento del danno.

    Ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. n. 196 del 2003, vigente ratione temporis, l'accesso alla banca dati dell'INPS, da parte degli istituti di patronato e di assistenza sociale, deve avvenire con il consenso dell'interessato, che, in caso di illiceità del trattamento, è legittimato a proporre, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, domanda di risarcimento del danno eventualmente subito.

    Rv. 677599-02Rassegna di febbraio 2026, p. 31Art. 116 codice privacyDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3462/2026

    Trattamento dei dati personali - Sistema di localizzazione dell’automezzo mediante GPS - Obbligo di notificazione ex art. 37 del d.lgs. n. 196 del 2003 - Sussistenza - Modalità esecutiva della localizzazione - Irrilevanza - Fattispecie.

    In tema di protezione dei dati personali, la possibilità che la localizzazione di un automezzo mediante una rete di comunicazione elettronica consenta al datore di lavoro di risalire all'identità del lavoratore impone l'assolvimento dell'obbligo di notificazione ex art. 37, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 196 del 2003, ratione temporis vigente, essendo a tal fine irrilevante la circostanza che ciò avvenga mediante l'utilizzo di codici in maniera automatizzata o attraverso un'ulteriore attività deduttiva e/o presuntiva. (In una fattispecie nella quale una società esercente attività di trasporto per conto terzi aveva installato sui propri mezzi un sistema di localizzazione tramite GPS, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, rigettando l'opposizione averso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Garante per omessa notifica ex art. 37, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 196 del 1993).

    Rv. 677600-01Rassegna di febbraio 2026, p. 31Art. 4 codice privacy · Art. 37 codice privacyDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 984/2026

    Garante per la protezione dei dati personali - Potere sanzionatorio - Termine di 120 gg. ex art. 166, comma 5, d.lgs. 196/2003 e Reg. 2/2019 - Decorrenza - Natura perentoria - Conseguenze - Diverso esito del procedimento - Irrilevanza.

    Il potere sanzionatorio del Garante per la protezione dei dati personali deve essere esercitato a pena di decadenza nel termine di centoventi giorni, previsto dall'art. 166, comma 5, del d.lgs. n. 196 del 2003 e al punto 2 dell'allegato B al Regolamento del Garante n. 2 del 2019; detto termine, che ha natura perentoria, decorre dal definitivo accertamento della violazione e dalla notifica della contestazione - restando irrilevante il diverso possibile esito del procedimento - in quanto rivolto ad assicurare esigenze costituzionali di certezza giuridica della posizione del trasgressore e di effettività del suo diritto di difesa.

    Rv. 676906-01Rassegna di gennaio 2026, p. 26Art. 166 codice privacyDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 34224/2025

    Immagine › Tutela

    Trattamento dati personali - Finalità giornalistica e non - Pubblicazione e diffusione su profilo personale di social network - Rilevanza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

    In tema di trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 137 del d.lgs. n. 196 del 2003, è rilevante non solo il trattamento avvenuto nell'esercizio dell'attività giornalistica, ma anche quello finalizzato alla libera manifestazione del pensiero, pur se attuato mediante la pubblicazione e diffusione sul profilo personale di un social network accessibile a un numero indefinito di persone, con riferimento al quale costituisce condizione essenziale di liceità e correttezza il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche ex art. 139, comma 1, del predetto d.lgs. (pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 101 del 2018), tra cui l'art. 7, posto a tutela dei minori, e la Carta di Treviso ivi richiamata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva escluso l'applicabilità degli artt. 136 e 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 in relazione alla pubblicazione, sul profilo Facebook personale del Sindaco, di immagini e video idonei a rendere identificabili anche soggetti minori).

    Rv. 677075-01Rassegna di dicembre 2025, p. 50Art. 137 codice privacy · Art. 139 codice privacyDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 34217/2025

    Protezione dati personali - Deindicizzazione ex art. 64-ter, commi 1 e 3, disp. att. c.p.p. - Presunzione assoluta di fondatezza della richiesta - Esclusione - Diritto all'oblio - Diritti all'informazione, di cronaca e connessi - Bilanciamento - Necessità - Fattispecie.

    In tema di protezione dei dati personali, l'annotazione di deindicizzazione prevista dall'art. 64- ter, commi 1 e 3, disp. att. c.p.p. (introdotto dall'art. 41, comma 1, lett. h, del d.lgs. n. 150 del 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022), apposta su uno dei provvedimenti ivi indicati ai sensi e nei limiti dell'art. 17 del reg. UE n. 679 del 2016, non comporta una presunzione assoluta di fondatezza dell'istanza, né preclude al destinatario della misura ogni potere di valutazione, sicché l'esame delle relative domande deve fondarsi, anche nel vigore della nuova disciplina, su un bilanciamento in concreto tra la tutela dell'interessato al diritto all'oblio e i diritti all'informazione, di cronaca e gli altri diritti connessi di interesse pubblico. (Principio applicato con riferimento alla domanda volta a ottenere dal Garante l'ordine, nei confronti della società che gestisce il motore di ricerca, di rimozione o deindicizzazione degli articoli online relativi a un procedimento penale a carico del ricorrente).

    Rv. 677282-01Rassegna di dicembre 2025, p. 49Art. 2 cost. · Art. 1 codice privacy · Art. 52 codice privacyDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 34217/2025

    Protezione dati personali - Dati legittimamente inseriti nel web - Permanenza - Condizioni - Presupposti.

    In tema di protezione dei dati personali, anche a seguito dell'entrata in vigore della disciplina sulla deindicizzazione di cui all'art. 64-ter, commi 1 e 3, disp. att. c.p.p. (introdotto dall'art. 41, comma 1, lett. h, del d.lgs. n. 150 del 2022, a decorrere dal 30 dicembre 2022), un dato lecitamente inserito nel web permane legittimamente finché non vengano meno le ragioni che ne hanno giustificato la pubblicazione, valutate anche in relazione al significativo tempo trascorso, e, decorso tale intervallo, può essere richiesta al gestore del motore di ricerca, ovvero all'autorità amministrativa competente o all'autorità giudiziaria, ricorrendone gli ulteriori presupposti desumibili dall'art. 17 del reg. UE n. 679 del 2016, la deindicizzazione del contenuto.

    Rv. 677282-02Rassegna di dicembre 2025, p. 49Art. 2 cost. · Art. 1 codice privacy · Art. 52 codice privacyDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27558/2025

    Fascicolo sanitario elettronico - Finalità - Rilevanza ai fini dell'individuazione del titolare del trattamento - Conseguenze in tema di data breach.

    In tema di protezione dei dati personali, il fascicolo sanitario elettronico è istituito dalle Regioni e Province autonome per finalità pertinenti sia all'uso primario che secondario dei dati personali, indicate nell'art. 12 del d.l. n. 179 del 2012 (relative alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, lo studio e la ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, la programmazione sanitaria e valutazione delle prestazioni), con l'individuazione dei soggetti che possono utilizzare il fascicolo in relazione alle stesse finalità; ne deriva che, in caso di "data breach", non può prescindersi dalla verifica di chi sia il soggetto che persegue e determina le finalità e i mezzi del trattamento nell'ambito del quale si è verificato l'accesso abusivo, ben potendo i soggetti sanzionati dall'Autorità garante essere più di uno.

    Rv. 676681-01Rassegna di ottobre 2025, p. 24Art. 4 codice privacy · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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