Codice di procedura civile

Art. 89 c.p.c. — Espressioni sconvenienti od offensive

[1]Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.

[2]Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, puo' disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, puo' inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 89 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5186/2026

    7 marzo 2026

    L'ordine di cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive contenute negli scritti difensivi costituisce esplicazione di un potere discrezionale, esercitabile anche d'ufficio dal giudice e non censurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato.

    Art. 89 c.p.c. · Art. 88 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10964/2025

    26 aprile 2025

    L'istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive e l'eventuale correlata domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. sono caratterizzate da una propria specificità rispetto all'oggetto del contendere e danno luogo, pertanto, a una decisione del tutto indipendente rispetto a quella afferente alla domanda originariamente formulata, che può essere autonomamente impugnata e sulla quale, in mancanza di apposita impugnazione, si forma il giudicato interno.

    Art. 89 c.p.c. · Art. 324 c.p.c.

  • Cass. pen., Sez. V, sent. n. 20520/2024

    23 maggio 2024

    La Quinta Sezione penale, in tema di diffamazione, ha affermato che, ai fini dell’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 598 cod. pen., non rileva la cancellazione delle espressioni diffamatorie disposta dal giudice civile ai sensi dell’art. 89, comma secondo, cod. proc. civ., essendo distinti sia i canoni valutativi cui devono conformarsi quest’ultimo e il giudice penale nell’applicazione delle diverse disposizioni, sia la portata delle stesse, atteso che per offese non riguardanti l’oggetto della causa, di cui all’art. 89 cod. proc. civ., devono intendersi quelle “non necessarie alla difesa”, pur se ad essa non estranee, mentre per “offese che concernono l’oggetto della causa”, di cui all’art. 598 cod. pen., devono intendersi quelle che, benché non necessarie, siano comunque strumentali alla difesa.

    Art. 89 c.p.c. · Art. 598 c.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art89 · fonte del testo

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