Art. 484 c.c. — Accettazione col beneficio d'inventario

[1]L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.111112a

[2]Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si e' aperta la successione.

[3]La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

[4]Se l'inventario e' fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso e' stato compiuto.

[5]Se l'inventario e' fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso e' stato compiuto.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

111

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

112a

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo vigente dal 4 luglio 1998

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 484 c.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 7709/2026

    30 marzo 2026

    L'erede che abbia accettato con beneficio di inventario, ove sia convenuto dal creditore del de cuius per l'intera pretesa, deve, al fine di contenere intra vires la propria responsabilità per i debiti ereditari, far valere tale propria qualità mediante una difesa che si configura in termini di eccezione in senso lato, la quale, comportando un accertamento in fatto, è liberamente invocabile anche in appello e rilevabile d'ufficio dal giudice soltanto nel giudizio di cognizione, cosicché, una volta che la questione non sia stata sollevata dalla parte, né rilevata dal giudice, nei gradi di merito, la sua deduzione risulta preclusa sia in sede esecutiva che nel giudizio di legittimità.

    Art. 484 c.c. · Art. 490 c.c. · Art. 360 c.p.c. · Art. 615 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 147 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 292/2026

    6 gennaio 2026

    In tema di contratto di fideiussione, la clausola che prevede che gli eredi del garante siano solidalmente obbligati per il debito contratto non viola il divieto di patto successorio di cui all'art. 458 c.c., in quanto non è volta ad incidere sulla delazione ereditaria ma conserva la funzione tipica di garanzia del contratto cui accede, né si pone in contrasto col principio, sotteso all'art. 1372 c.c., di relatività degli effetti del contratto, dal momento che, alla luce della disciplina generale in tema di successioni (in particolare degli artt. 470 e 484 c.c.), agli eredi è sempre concessa la facoltà di sottrarsi al vincolo, rinunciando all'eredità o accettandola con beneficio di inventario, nonostante qualunque divieto del testatore.

    Art. 484 c.c. · Art. 458 c.c. · Art. 752 c.c. · Art. 1295 c.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 65 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 30412/2025

    18 novembre 2025

    L'erede che accetta con beneficio d'inventario l'eredità devolutagli da un consumatore sovraindebitato non è legittimato a proporre domanda per la ristrutturazione dei debiti del de cuius, ai sensi degli artt. 67 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in quanto da un lato egli non può agire in luogo o in sostituzione del defunto e, dall'altro, difetta nella sua persona il presupposto oggettivo del sovraindebitamento, dal momento che proprio il beneficio dell'inventario impedisce che la dedotta insostenibilità dei debiti patita dal de cuius si traduca in un'analoga condizione dell'erede.

    Art. 484 c.c. · Art. 67 c.c.i.i. · Art. 470 c.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 30 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 17992/2025

    2 luglio 2025

    In tema di imposta di successione, l'accettazione beneficiata dell'eredità non determina una deroga al regime dell'obbligazione tributaria di cui al d.lgs. n. 346 del 1990, sotto il profilo della disciplina delle passività fiscalmente rilevanti, venendo piuttosto in rilievo al momento della riscossione dell'imposta - secondo le risultanze dell'attività liquidatoria dei beni ereditari ex artt. 495 e ss c.c. -, al fine di determinare il valore dei beni concretamente ed effettivamente pervenuti all'erede nel rispetto del limite della sua esposizione all'obbligazione tributaria, la quale, pertanto, non potrà essere fatta valere fino a quanto non sia conclusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede beneficiato.

    Art. 484 c.c. · Art. 490 c.c. · Art. 495 c.c. · Art. 498 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 341 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, novembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Illustrate le innovazioni di carattere fondamentale, occorre dar conto delle modificazioni particolari, escluse quelle meramente formali. Ho modificato la denominazione del registro destinato a raccogliere le accettazioni beneficiate, per il quale il progetto definitivo conservava la denominazione di registro delle rinunzie, già usata dal codice del 1865. Evidentemente questa denominazione era impropria e perciò l'ho modificata nell'altra di registro delle successioni. Questo registro, nel sistema del nuovo codice, è utilizzato per la pubblicità di atti diversi attinenti alla materia delle successioni (accettazioni beneficiate, rinunzie, cessioni di beni, nomine di curatori, accettazioni e rinunzie degli esecutori testamentari). Le norme particolari per la tenuta del registro sono dettate nelle norme di attuazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 242

  • Nell'art. 484 ho avuto cura di fissare il termine entro il quale l'ufficiale pubblico, che ha redatto l'inventario dopo l'accettazione beneficiata, deve fare inserire nel registro delle successioni l'annotazione della data in cui l'inventario è stato compiuto.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 243

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

    Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art484 · fonte del testo

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