Codice di procedura civile

Art. 195 c.p.c. — Processo verbale e relazione

[1]Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi puo' anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

[2]Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

[3]La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare ((...)) la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. 178

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

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Ricorso per accertamento tecnico preventivo

Ricorso prima della causa per l’accertamento tecnico urgente (art. 696) o per la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis): motivi dell’urgenza, domanda di merito, competenza dell’art. 693, quesiti per il consulente scritti dai fatti e istanza per l’eccezionale urgenza.

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 195 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 6288/2026

    17 marzo 2026

    In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, al fine di valutare se l'incarico contempli un quesito unitario ovvero più quesiti autonomi, ciò che rileva non è il fatto che all'ausiliario siano rivolte più domande o che egli sia tenuto a compiere più operazioni distinte, ma, piuttosto, il criterio dell'unitarietà funzionale, nel senso che si ha un quesito unitario, quando più operazioni sono legate da un vincolo teleologico, tale da privare le singole risposte di autonomia, in quanto finalizzate tutte al raggiungimento di un unico obiettivo, mentre si ha, al contrario, pluralità di quesiti, solo quando tali operazioni sono autosufficienti e non interdipendenti.

    Art. 195 c.p.c. · Art. 49 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 50 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 51 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5980/2026

    17 marzo 2026

    In tema di consulenza tecnica d'ufficio, la modifica delle conclusioni contenute nell'elaborato finale rispetto a quelle della bozza di relazione, ove motivata e conseguente all'esame delle osservazioni formulate nel contraddittorio delle parti, non dà luogo ad alcun vizio della consulenza né a violazione del diritto di difesa.

    Art. 195 c.p.c. · Art. 62 c.p.c. · Art. 201 c.p.c. · Art. 194 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 35009/2025

    31 dicembre 2025

    In tema di consulenza tecnica d'ufficio, nella vigenza dell'art. 16-bis, comma 9-ter, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, il deposito meramente cartaceo dell'integrazione all'elaborato peritale, senza preventiva trasmissione telematica alle parti a mezzo PEC e rituale acquisizione nel fascicolo di cancelleria, integra un'apprezzabile lesione del diritto di difesa poiché preclude alla parte la possibilità di avere piena informazione sul contenuto dell'elaborato peritale e interloquire sullo stesso, così esplicando in modo effettivo il contradditorio.

    Art. 195 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 157 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 30996/2025

    26 novembre 2025

    La produzione, in grado di appello, di una consulenza di parte volta a confutare, sotto il profilo tecnico, le conclusioni della CTU svolta in primo grado, non viola il disposto dell'art. 345 c.p.c., dovendo, pertanto, il giudice tenerne conto ai fini della decisione.

    Art. 195 c.p.c. · Art. 345 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2009 al 26 novembre 2024. 2 parole tolte.

… e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare tolto: in cancelleriaaggiunto: ... la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art195 · fonte del testo

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