1. L'articolo 26 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente: "Art. 26. - 1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, puo' essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza e' notificata d'ufficio alle parti per esteso. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello e' ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile. 3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi. 4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, e' immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitivita' della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni. 5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitivita' della sentenza".

Testo vigente dal 26 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-28;149~art22 · fonte del testo

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