Art. 274 c.p.c. — Riunione di procedimenti relativi a cause connesse

[1]Se piu' procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, puo' disporne la riunione.

[2]Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per una causa connessa pende procedimento davanti ad altro giudice o davanti ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto che le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione per i provvedimenti opportuni.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 274 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 4226/2026

    25 febbraio 2026

    In tema di crediti dell'avvocato per compensi professionali relativi ad assistenza giudiziale a favore di un medesimo cliente in pluralità di giudizi, l'abusivo frazionamento del credito presuppone che il creditore, pur avendo la possibilità di cumulare le pretese in unico procedimento, abbia, senza giustificato motivo, moltiplicato le iniziative giudiziali, e non è, pertanto, ravvisabile quando i diversi crediti, pure ascrivibili a un rapporto unitario, siano relativi a prestazioni rese dinanzi a giudici diversi, sussistendo in tale ipotesi la competenza funzionale di diversi giudici ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011.

    Art. 274 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 61 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34668/2025

    29 dicembre 2025

    In tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci, comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con l'obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso; tuttavia, qualora l'avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società e i conseguenti giudizi, pur celebrati separatamente, siano stati esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata e decisi con un'identica motivazione - sì da potersi escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati -, il giudice di appello o la Corte di cassazione possono legittimamente disporre la riunione dei procedimenti con efficacia sanante, dovendo ritenersi rispettata la ratio del litisconsorzio necessario.

    Art. 274 c.p.c. · Art. 14 Disposizioni sul processo tributario · Art. 102 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 214 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 28384/2025

    27 ottobre 2025

    Nel caso di trattazione unitaria di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, l'evento interruttivo che colpisce una delle parti delle cause connesse produce effetti limitatamente al procedimento relativo alla stessa, con la conseguenza che, ove il giudice abbia dichiarato l'interruzione dell'intero processo, senza disporre la separazione della causa cui tale evento non è riferibile e fissare udienza per la sua prosecuzione, questa non può aver luogo se la parte interessata, analogamente a quanto previsto dall'art. 289 c.p.c., non propone tempestiva istanza di riassunzione, la cui mancanza determina l'estinzione del giudizio.

    Art. 274 c.p.c. · Art. 289 c.p.c. · Art. 300 c.p.c. · Art. 303 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 101 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22391/2025

    4 agosto 2025

    In tema di abusivo frazionamento del credito, non può dichiararsi l'improponibilità della domanda successivamente proposta se il relativo giudizio è stato riunito, fin dal primo grado, a quello introdotto dalla prima domanda e deciso unitariamente a questo. (In applicazione del principio, in un caso in cui la vittima di un sinistro stradale aveva instaurato due distinti giudizi - poi riuniti - per il risarcimento dei danni alle cose e alla persona, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la seconda domanda).

    Art. 274 c.p.c. · Art. 100 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 250 ↗

Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 596/1989

    Questione infondata
    29 dicembre 1989

    In assenza di motivi o prospettazioni nuove va confermata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 274 cod.proc.civ. e 151 disp.att. cod.proc.civ., in riferimento agli artt. 25 e 101 Cost.. - cfr. O.n. 508/1989.

    Art. 274 c.p.c. · Art. 151 Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie · Art. 25 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 508/1989

    Questione infondata
    15 novembre 1989

    Stante che nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che ragionevolmente valutino i disparati interessi in gioco nel processo, non violano i principi costituzionali le norme che attribuiscono poteri al Capo dell'Ufficio giudiziario in merito alla riunione delle cause, in quanto attuano uno spostamento di competenza che è a favore di un giudice diverso, pur sempre precostituito, anche per ragioni di connessione e che è stabilito a priori dalla norma di legge, senza possibilità di deroghe discrezionali. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 25 e 101 Cost. - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 274 cod. proc. civ. e 151 disp. att. dello stesso cod. proc. civ.). - v. S. nn. 143/1973, 274/1974, O. n. 93/1988.

    Art. 274 c.p.c. · Art. 151 Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie · Art. 25 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 46/1981

    Questione inammissibile
    23 marzo 1981

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 274 cod. proc. civ. e 151 disp. att. stesso codice, sollevata in riferimento agli artt. 25 e 101 Cost., in quanto prospettata dal giudice dopo aver reintegrato nel posto di lavoro i lavoratori licenziati, con ciò avendo esplicato l'unico potere ad esercitare il quale, in sostituzione di altro magistrato, era stato legittimato dal pretore dirigente con decreto motivato.

    Art. 274 c.p.c. · Art. 151 Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie · Art. 9 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art274 · fonte del testo

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