Art. 363 c.p.c. — Principio di diritto nell'interesse della legge

[1]Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non e' ricorribile in cassazione e non e' altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione puo' chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.

[2]La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza, e' rivolta al primo presidente, il quale puo' disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione e' di particolare importanza.

[3]Il principio di diritto puo' essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti e' dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa e' di particolare importanza.

[4]La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito.

Testo vigente dal 2 marzo 2006

Corte di cassazione

16 pronunce che riguardano l’art. 363 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 23488/2026

    18 luglio 2026

    Le Sezioni Unite civili, nell’ambito di due giudizi di impugnazione di avvisi di accertamento aventi ad oggetto l’ICI - nel corso dei quali era stata rimessa alla Corte costituzionale dalle stesse Sezioni unite, con ordinanza interlocutoria n. 26776 del 2024, la questione di costituzionalità dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, Cost. - dopo aver dato atto che, alla luce della declaratoria di incostituzionalità (con sentenza Corte cost. n. 112 del 2025) della citata norma “nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente»” , il Comune, con provvedimento in autotutela, aveva annullato gli atti di accertamento ICI oggetto di giudizio e chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, ha enunciato il seguente principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c.: «In tema di ICI, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del 2006, per abitazione principale - corrispondente, salvo prova contraria, a quella di residenza anagrafica – si intende, a seguito della sentenza n. 112 del 2025 della Corte costituzionale, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente, senza che sia necessario che ivi dimori anche il suo nucleo familiare»

    Art. 363 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 22960/2026

    9 luglio 2026

    In tema di concordato preventivo, la Prima Sezione civile, in una fattispecie in cui veniva in rilievo un concordato in continuità indiretta, fondato sull’offerta di acquisto dell’azienda ad un prezzo superiore a quello di stima dello stesso compendio produttivo in uno scenario di liquidazione atomistica delle sue componenti, nel ribadire la non assoggettabilità a ricorso straordinario per cassazione del provvedimento che confermi la declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria, senza pronunciare l’apertura della liquidazione giudiziale, anche nel quadro normativo modificato a seguito dell’entrata in vigore del Codice della crisi, ha enunciato il seguente principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell’art. 363 c.p.c.: “Nel concordato preventivo in continuità, la verifica di ammissibilità cui è chiamato il tribunale secondo un criterio di legalità sostanziale riguarda anche la modalità di determinazione del valore di liquidazione, di cui all’art. 87, comma 1, lett. c) del CCII, la cui corretta individuazione assolve sia all'essenziale funzione informativa ai fini del consapevole esercizio del voto, che a parametro di legittimità della proposta nell’ipotesi in cui la stessa preveda un soddisfacimento dei creditori attraverso il meccanismo della relative priority rule (RPR). Ne consegue che, nel caso di continuità indiretta, fondata sull’offerta di acquisto dell’azienda da parte di un terzo, risulta illegittimo e non in linea con detta modalità di determinazione escludere dal valore di liquidazione l’entità economica di tale offerta, assumendo quale parametro alternativo una stima inferiore, fondata sulla liquidazione atomistica e disgregativa dei beni aziendali, che proprio l’offerta, vieppiù ove validata dal già espletato procedimento competitivo, fa divenire incongruo valore di riferimento concreto”.

    Art. 363 c.p.c. · Art. 87 c.c.i.i.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16835/2026

    29 maggio 2026

    La Sezione Terza civile, in ordine alla questione se, nell’ambito di una obbligazione soggettivamente complessa ex latere debitoris, connotata dal requisito della solidarietà, in ipotesi di adempimento di uno dei condebitori, il termine di prescrizione dell’azione da lui esercitata per il recupero, presso gli altri, degli importi eccedenti la propria quota decorra dal momento in cui egli ha eseguito il pagamento oppure dal momento (eventualmente successivo) in cui è passata in giudicato la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti, giusta l’estensione agli altri debitori dell’effetto interruttivo permanente conseguito alla domanda rivolta contro di lui dal creditore originario; effetto di cui lo stesso debitore condannato potrebbe giovarsi dopo che, avendo adempiuto l’obbligazione, sia subentrato nei diritti del creditore soddisfatto, ha delineato i rapporti tra surrogazione legale e regresso, precisandone le differenze strutturali e funzionali. La Sezione Terza civile ha, dunque, enunciato i seguenti principi di diritto nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363, terzo comma, c.p.c.: “In tema di obbligazioni solidali passive, il diritto di regresso tutela l’interesse del debitore adempiente ad ottenere il rimborso, dagli altri condebitori, oltre che del valore capitale della prestazione eseguita (detratta la parte eventualmente destinata a restare a carico del solvens), delle spese necessarie o utili da lui sostenute, con gli interessi pagati, nella consapevole inerzia dei coobbligati; esso, quale diritto autonomo, sorto ex novo per effetto del pagamento dell’intero debito, ai sensi dell’art. 1299 cod. civ., - nonché, nella solidarietà ex delicto, in seguito all’accertamento della responsabilità concorrente dei danneggianti, ai sensi dell’art. 2055, secondo comma, cod. civ. - è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, con decorrenza dalla data del pagamento.”; “Il pagamento con surrogazione legale, ex art. 1203, n.3 cod. civ., presuppone la terzietà del solvens rispetto al rapporto obbligatorio e il suo interesse giuridicamente qualificato all’adempimento sulla base dell’assunzione del debito altrui o di un titolo contrattuale o legale di garanzia, assicurazione o responsabilità per il fatto illecito commesso da altri; esso dà luogo ad una duplice vicenda (estintiva del debito e traslativa del credito), sicché, realizzatasi una modificazione soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio, il solvens subentra anche nelle garanzie reali e personali che accedevano al credito originario e soggiace al relativo termine di prescrizione con la possibilità, tuttavia, di fruire degli effetti degli atti interruttivi posti in essere nei suoi confronti dal creditore soddisfatto, i quali si estendono ai condebitori, ex art. 1310, primo comma, cod. civ.”; “In tema di obbligazioni solidali passive, l’istituto della surrogazione legale trova operatività, in via di concorrenza e di complementarità funzionale con quello del regresso, nella fase postesecutiva delle obbligazioni solidali passive c.d. “asimmetriche” (contratte nell’interesse esclusivo di taluno dei debitori), dal momento che l’atto di adempimento di tali obbligazioni, posto in essere dal condebitore estraneo al detto interesse, si configura come adempimento di una obbligazione totalmente altrui e viene eseguito da un soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio originario, ancorché portatore di un interesse giuridicamente qualificato all’adempimento derivante dall’assunzione del debito altrui o da un titolo legale o contrattuale di garanzia, di assicurazione o di responsabilità per fatto illecito altrui; il detto pagamento, pertanto, unisce alla causa estintiva una causa traslativa idonea a determinare il subingresso del solvens nel diritto di credito adempiuto e relativamente estinto.”; “Nelle obbligazioni solidali passive c.d. “paritetiche” (o ad interesse comune), ferma l’operatività del regresso, non trova invece spazio la surrogazione legale, giacché l’adempimento posto in essere dal condebitore – che si configura, in relazione a questa tipologia, come adempimento di un’obbligazione solo parzialmente altrui – non proviene da un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio plurisoggettivo e, per conseguenza, non unisce alla causa estintiva una causa ulteriore (coincidente con un interesse giuridicamente qualificato ad eseguire la prestazione sulla base di un titolo diverso da quello originario), atta a giustificare la produzione, oltre che di un effetto (relativamente) estintivo, anche di un (ulteriore) effetto di carattere traslativo.”.

    Art. 363 c.p.c. · Art. 1299 c.c. · Art. 2055 c.c. · Art. 1310 c.c.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16252/2026

    25 maggio 2026

    È inammissibile l'impugnazione dell'ordinanza con cui il giudice di merito dispone o nega il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., trattandosi di provvedimento meramente ordinatorio, in quanto tale istituto costituisce uno strumento volto a sollecitare l'esercizio, in via anticipata, della funzione nomofilattica in un'ipotesi di giurisdizione "consultiva", affidata alla Corte di cassazione, ulteriore rispetto a quella del ricorso nell'interesse della legge e a quella sottesa alla correzione della motivazione della sentenza impugnata in caso di dispositivo corretto in diritto.

    Art. 363 c.p.c. · Art. 360 c.p.c. · Art. 363-bis c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 110 ↗

Tutte le 18 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 2 marzo 2006. 24 parole tolte, 126 parole aggiunte in 4 capoversi.

Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, tolto: il procuratore aggiunto: ovvero quando il provvedimento non e' ricorribile in cassazione e non e' altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la tolto: corte aggiunto: Corte di cassazione puo' tolto: proporre ricorso per chiedere che sia cassata la sentenza aggiunto: chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge aggiunto: il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.

tolto: In tal caso le parti non possono giovarsi della cassazione della sentenzaaggiunto: La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza, e' rivolta al primo presidente, il quale puo' disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione e' di particolare importanza.

aggiunto: Il principio di diritto puo' essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti e' dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa e' di particolare importanza.

aggiunto: La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art363 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari