Codice di procedura civile

Art. 696 c.p.c. — Accertamento tecnico e ispezione giudiziale

[1]Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualita' o la condizione di cose, puo' chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale. L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza e' proposta. 56 81 113a 115 116

[2]L'accertamento tecnico di cui al primo comma puo' comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica. 113a 115 116

[3]Il presidente del tribunale o il conciliatore provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni. 88 90

[4]((Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.)) 182.

[5]((Il procedimento e' definito con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.)) 182.

Gli interventi su questo articolo(8)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

56

La Corte Costituzionale con sentenza 9-22 ottobre 1990, n. 471 (in G.U. 1a s.s. 31/10/1990, n. 43) ha dichiarato "l' illegittimita' costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante".

Corte Costituzionale

81

La Corte Costituzionale con sentenza 10-19 luglio 1996, n. 257 (in G.U. 1a s.s. 24/7/1996, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l'istanza e' proposta, dopo averne acquisito il consenso".

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

88

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

90

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

113a

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che le presenti modifiche decorrono dal 1° gennaio 2006. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006."

115

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."

116

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."

D.L. 19 febbraio 2026, n. 19

182

Il D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, ha disposto (con l'art. 17, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non e' stata depositata la consulenza tecnica di ufficio o, nel caso previsto dall'articolo 696-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, non e' stato depositato il processo verbale della conciliazione".

Testo vigente dal 20 febbraio 2026

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CautelariVersione 0.1

Ricorso per accertamento tecnico preventivo

Ricorso prima della causa per l’accertamento tecnico urgente (art. 696) o per la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis): motivi dell’urgenza, domanda di merito, competenza dell’art. 693, quesiti per il consulente scritti dai fatti e istanza per l’eccezionale urgenza.

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 696 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 342/2026

    7 gennaio 2026

    La relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo ante causam, se ritualmente acquisita al successivo giudizio di cognizione, è utilizzabile nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito, ancorché non abbiano partecipato all'a.t.p., quale elemento probatorio soggetto al contraddittorio e liberamente apprezzabile dal giudice, nel raffronto con le altre risultanze istruttorie. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel giudizio risarcitorio promosso dal consumatore per il danno cagionato dal bene venduto e risultato difettoso, aveva ritenuto inopponibile la relazione conclusiva di a.t.p. ai terzi chiamati in causa dal venditore, perché non previamente evocati nel procedimento ante causam).

    Art. 696 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 115 c.p.c. · Art. 116 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 28587/2025

    28 ottobre 2025

    Nell'ambito dei procedimenti di istruzione preventiva (nella specie, introdotto da un ricorso per "accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e/o 696-bis c.p.c."), è inammissibile l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, non potendo logicamente ritenersi che la Cassazione possa decidere, in via preventiva, su una questione dinanzi a sé non prospettabile in sede di impugnazione, stante l'impossibilità di esperire il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso provvedimenti di natura provvisoria e strumentale, quali quelli che possono essere emessi nei procedimenti suddetti.

    Art. 696 c.p.c. · Art. 111 cost. · Art. 696-bis c.p.c. · Art. 41 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10151/2025

    17 aprile 2025

    In tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, in applicazione del foro del consumatore, aveva rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, promosso da un architetto per accertare difformità e problematiche riscontrate nell'esecuzione di lavori commissionati per trasformare un furgone in camper).

    Art. 696 c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 47 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 257/1996

    Ha colpito questo articolo
    19 luglio 1996

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, primo e secondo comma, Cost., l'art. 696, primo comma, cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta, dopo averne acquisito il consenso - in quanto, posto che, con sentenza n. 471 del 1990, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo articolo, nella parte in cui non consentiva di disporre tale accertamento o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante, affermando che "il diritto del soggetto all'accertamento tecnico preventivo di un proprio stato fisico (allora richiesto nella prospettiva di un'azione di risarcimento), nel rispetto, naturalmente, di modalità compatibili con la dignità della persona, non può essere misconosciuto senza che ne derivi una limitazione all'esercizio dell' 'onus probandì tale da ledere il diritto di azione di cui all'art. 24, primo comma, Cost.", gli stessi principi devono valere nel caso in cui l'accertamento sia richiesto dall'istante nei confronti di altra persona, essendo anche in questo caso in gioco la possibilità di esercitare il diritto alla prova in condizione di eguaglianza con l'altra parte del giudizio. Ciò, beninteso, previa libera manifestazione di volontà, acquisita dal giudice, della parte che consente di sottoporre il proprio corpo ad accertamento o ispezione. - Sui limiti alla possibilità di accertamento o di ispezione sul corpo della persona, necessari per rispettare la dignità e l'inviolabilità della persona stessa, v., da ultimo, S. n. 238/1996. red.: G. Leo

    Art. 696 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 471/1990

    Ha colpito questo articolo
    22 ottobre 1990

    Il diritto del soggetto all'accertamento tecnico preventivo di un proprio stato fisico, ai fini della corretta ed utile realizzazione di una domanda di risarcimento, non può essere misconosciuto senza che ne derivi una limitazione all'esercizio dell'onus probandi tale da ledere il diritto di azione di cui all'art. 24, primo comma, della Costituzione. Pertanto è costituzionalmente illegittimo l'art. 696, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico od ispezione giudiziale sulla persona dell'istante. cfr. massime precedenti - Su una questione concernente lo stesso art. 696, primo comma, cod. proc. civ., ma riguardo a un caso di specie non analogo al presente, e comunque dichiarata inammissibile per irrilevanza: sent. n. 18/1986.

    Art. 696 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 388/1999

    Questione infondata
    22 ottobre 1999

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. ed all'art. 11 Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848) - dell'art. 696 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che l'accertamento tecnico o l'ispezione giudiziale, chiesti con procedimento di istruzione preventiva, possano avere ad oggetto la quantificazione dei danni. Premesso, infatti, che il nucleo essenziale della tutela costituzionale che viene richiesta riguarda il diritto al giudizio - in quanto l'effettività della tutela dei propri diritti cui è preordinata l'azione si combina con la durata ragionevole del processo: garanzia, quest'ultima, la cui fonte il giudice rimettente individua nell'art. 6 della predetta Convenzione -; che, indipendentemente dal valore da attribuire alle norme pattizie, i diritti umani, garantiti anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall'Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella Costituzione, e che il potere di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti si esplica concretamente nella disciplina del processo, con una molteplicità di istituti destinati a rendere effettiva questa garanzia; l'accertamento tecnico preventivo, finalizzato ad evitare che la modifica delle situazioni o che gli eventi che si possono verificare impediscano la formazione e l'acquisizione della prova nel giudizio di merito, non deve necessariamente trasformarsi, perché si realizzi la garanzia del diritto ad ottenere in tempi ragionevoli una decisione di merito, da atto di istruzione preventiva in sostanziale anticipazione del giudizio, che verrebbe così ricondotto sino al suo esaurimento nella fase del procedimento sommario. Peraltro, la disposizione impugnata può essere interpretata, in coerenza con il sistema ed alla luce dei principi costituzionali che garantiscono la tutela in giudizio del proprio diritto, nel senso che l'accertamento tecnico preventivo <<comprenda tutti gli elementi conoscitivi considerati necessari per le valutazioni che dovranno essere effettuate nel giudizio di merito ed includa, quindi, ogni acquisizione preordinata alla successiva valutazione, anche tecnica, che in quel giudizio si dovrà esprimere per determinare la causa del danno o l'entità di esso>>. - Cfr. S. n. 46/1997. - Sul valore da attribuire alle norme pattizie, v., 'ex plurimis', S. nn. 315/1990, 172/1987, 188/1980. - Sui diritti inviolabili dell'uomo, cfr. S. nn. 399/1998 e 167/1999, 'ex multis'. - Riguardo al diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi, v., tra le molte, S. n. 345/1987. red.: G. Leo

    Art. 696 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 11 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 2025 al 20 febbraio 2026. 66 parole aggiunte in 5 capoversi.

… dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza e' proposta.tolto: .

L'accertamento tecnico di cui al primo comma puo' comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.tolto: .

Il presidente del tribunale o il conciliatore provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioniaggiunto: .

aggiunto: Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza..

aggiunto: Il procedimento e' definito con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario..

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 19 febbraio 2026, n. 19

    Il D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, ha disposto (con l'art. 17, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non e' stata depositata la consulenza tecnica di ufficio o, nel caso previsto dall'articolo 696-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, non e' stato depositato il processo verbale della conciliazione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art696 · fonte del testo

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