Sequestro di prevenzione, il no alla revoca ora si può impugnare
Con la sentenza n. 158 del 2026 la Corte costituzionale ha esteso le impugnazioni dell'art. 27 del Codice antimafia al provvedimento con cui il tribunale respinge la richiesta di revocare un sequestro.
· Redazione Iuspedia · 3 minuti di lettura
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Con la sentenza n. 158 del 2026, decisa l'8 luglio e depositata il 2 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 27, comma 1, del Codice antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159). La parte dichiarata illegittima è quella in cui la norma non include, fra i provvedimenti del tribunale che si possono impugnare, quello che respinge la richiesta di revocare il sequestro.
Il caso
La questione è stata sollevata dalle Sezioni unite penali della Corte di cassazione con ordinanza del 24 aprile 2026.
All'origine c'è un sequestro disposto ai sensi dell'art. 20 del Codice nei confronti di una persona indiziata di vivere abitualmente con i proventi di attività delittuose. Un terzo, estraneo al procedimento, sosteneva di essere in parte proprietario dei beni sequestrati e in parte titolare di un diritto di godimento. La Corte d'appello di Roma aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di revoca del sequestro. Per le Sezioni unite, contro quella decisione l'impugnazione non era prevista né dall'art. 27 né da altre norme.
Un'impugnazione per una parte sola
La disciplina censurata creava un'asimmetria. Il pubblico ministero può impugnare tutti i provvedimenti che gli danno torto: il rigetto della richiesta di sequestro e la revoca del sequestro già disposto, con la possibilità, in questo secondo caso, di farne sospendere gli effetti finché si decide. Il privato, cioè il proposto o il terzo interessato, poteva impugnare il sequestro iniziale, ma non il rifiuto di revocarlo.
Perché la Corte l'ha ritenuta irragionevole
L'Avvocatura dello Stato aveva sostenuto che il rigetto della revoca lascia le cose come stanno, e che il privato può difendersi più avanti, contro la confisca. La Corte non ha accolto questi argomenti.
- Il sequestro pesa. Il vincolo è provvisorio, ma la confisca deve arrivare entro diciotto mesi dal sequestro, prorogabili di sei (art. 24). Un tempo così lungo può produrre danni gravi, soprattutto quando i beni servono a lavorare: «Due anni di inattività possono, di fatto, decretare la morte di un'impresa».
- Gli altri rimedi non bastano. L'intervento dei terzi previsto dall'art. 23 si svolge davanti allo stesso giudice che ha disposto il sequestro, non davanti a un giudice diverso. I rimedi degli artt. 52 e seguenti arrivano solo dopo la confisca.
- La parità delle parti. Nel procedimento di prevenzione il pubblico ministero ha già una posizione di vantaggio, perché può usare gli strumenti d'indagine del processo penale. Una regola che lo favorisce anche nelle impugnazioni è in contrasto con l'art. 111, secondo comma, della Costituzione.
- Il confronto con il processo penale. Per i sequestri preventivi il codice di procedura penale prevede il riesame (art. 322 c.p.p.) e l'appello (art. 322-bis c.p.p.), anche contro il rigetto della richiesta di revoca.
Quanto al timore di impugnazioni a ripetizione, la Corte osserva che i giudici potranno evitarle. Basteranno principi analoghi a quelli del cosiddetto giudicato cautelare, quando chi ripresenta la richiesta non porta elementi nuovi.
La conclusione è che l'asimmetria viola sia il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) sia la parità delle parti nel processo (art. 111 Cost.). Le altre censure sono rimaste assorbite.
Che cosa cambia
La Corte è intervenuta solo sul comma 1 dell'art. 27, aggiungendo il rigetto dell'istanza di revoca all'elenco dei provvedimenti del tribunale. Di conseguenza anche questo provvedimento va comunicato agli interessati. E, per il rinvio contenuto nel comma 2, si può impugnare con le regole dell'art. 10 del Codice, come la confisca o il sequestro.


