Art. 624 c.p.c. — Sospensione per opposizione all'esecuzione

[1]Se e' proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.

[2]Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.113a115

[3]((Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non e' stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.)) ((La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell' articolo 618)).116

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

113a

con decorrenza dal 1 gennaio 2006

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.

115

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006."

116

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006".

Testo vigente dal 4 luglio 2009

EsecuzioneVersione 0.1

Opposizione all’esecuzione

Opposizione del debitore che contesta il diritto di procedere a esecuzione forzata: al precetto, con citazione o ricorso, o a esecuzione iniziata, con ricorso al giudice dell’esecuzione; motivi tipici già scritti e sospensione del titolo o del processo.

EsecuzioneVersione 0.1

Opposizione agli atti esecutivi

Opposizione ai vizi formali del titolo, del precetto, delle notificazioni e dei singoli atti di esecuzione, nel termine perentorio di venti giorni: citazione prima dell’esecuzione, ricorso al giudice dell’esecuzione dopo, con i provvedimenti dell’art. 618.

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 624 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16886/2026

    29 maggio 2026

    In tema di opposizione agli atti esecutivi, avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, a definizione della fase sommaria del giudizio, adotta i provvedimenti indilazionabili previsti dall'art. 618, comma 2, c.p.c., è ammissibile il rimedio del reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c., mentre non può proporsi opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c.

    Art. 624 c.p.c. · Art. 669-terdecies c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 618 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 180 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14206/2026

    14 maggio 2026

    L'incompetenza per territorio nelle procedure per esecuzione forzata può essere fatta valere dalla parte esecutata sia tramite sollecitazione all'esercizio del potere ufficioso del giudice - finalizzata all'emissione di una ordinanza declinatoria della competenza che, ove la procedura venga tempestivamente riassunta innanzi al giudice competente, lascia permanere integri gli effetti del pignoramento - sia con un'opposizione esecutiva, la quale, presupponendo la deduzione di un vizio formale inficiante l'atto di pignoramento, deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi diretta a conseguire l'estinzione dell'esecuzione, con inefficacia ex tunc dell'atto di pignoramento, ex art. 624, comma 3, c.p.c., o, all'esito del giudizio di merito, una declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva.

    Art. 624 c.p.c. · Art. 28 c.p.c. · Art. 38 c.p.c. · Art. 486 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 153 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4501/2026

    27 febbraio 2026

    Avverso l'ordinanza che - anche ai sensi dell'art. 618 c.p.c. - provvede sull'istanza di sospensione dell'esecuzione in conseguenza di un'opposizione esecutiva è ammesso esclusivamente il rimedio del reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c. (impregiudicata la decisione nella fase di merito sulle questioni già proposte in quella sommaria), restando esclusa, invece, l'esperibilità dell'opposizione ex art. 617 c.c. o del ricorso per cassazione.

    Art. 624 c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 618 c.p.c. · Art. 669-terdecies c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 89 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 573/2026

    10 gennaio 2026

    L'art. 624, comma 3, c.p.c., che prevede l'estinzione del processo esecutivo sospeso in caso di mancata introduzione o riassunzione del giudizio di merito sull'opposizione, è applicabile anche all'esecuzione in forma specifica, non ostandovi ragioni di diversificazione di tale esito in base alla tipologia di processo esecutivo.

    Art. 624 c.p.c. · Art. 605 c.p.c. · Art. 612 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 69 ↗

Tutte le 13 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 81/1996

    Questione inammissibile
    19 marzo 1996

    È inammissibile, così come prospettata dal giudice rimettente, la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all'art. 24 Cost., del combinato disposto degli artt. 615, 623 e 624 cod. proc. civ. - nella parte in cui, secondo l'interpretazione consolidata in giurisprudenza ed assumibile come diritto vivente, non riconoscono al giudice dell'opposizione a precetto (ex art. 615 cit.) il potere di sospendere l'esecuzione forzata - in quanto, posto che per eliminare il 'vulnus' denunciato sussistono soluzioni molteplici ed alternative, la stessa esorbita dai limiti del sindacato esercitabile dalla Corte in relazione alla sfera di discrezionalità riservata in via esclusiva al legislatore. - V., pure, S. n. 234/1992 nonché S. n. 587/1990. red.: G. Leo

    Art. 615 c.p.c. · Art. 623 c.p.c. · Art. 624 c.p.c. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 285/1995

    Illegittimità dichiarata
    29 giugno 1995

    Nel sancire l'impignorabilità dei fondi di pertinenza delle USL vincolati al pagamento degli stipendi e competenze spettanti al personale dipendente o convenzionato e all'erogazione dei servizi sanitari individuati dal d.m. 15 ottobre 1993, l'impugnato art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (conv. in legge 18 marzo 1993, n. 67), come interpretato, nel senso letterale, dall'autorità rimettente, conferisce - in deroga ai principi generali in tema di pignoramento delle somme di pertinenza di enti pubblici - ai bilanci e agli atti amministrativi interni delle unità sanitarie, che programmano l'allocazione delle risorse finanziarie, efficacia esterna, di guisa che l'eccezione di impignorabilità è opponibile ai terzi creditori procedenti sulla semplice base di previsioni presuntive, senza una precisa determinazione delle somme occorrenti, e della loro effettiva destinazione ai fini suddetti, in data anteriore all'atto introduttivo del processo esecutivo. Perciò, nei limiti del 'petitum' formulato dal giudice 'a quò nel contestare, in riferimento ai principi di eguaglianza e ragionevolezza, il regime privilegiato per le unità sanitarie locali in tal modo introdotto nell'ordinamento, deve farsi luogo ad una dichiarazione di incostituzionalità che integri la norma censurata in termini corrispondenti alla disciplina - che meglio tutela i diritti dei creditori - stabilita con il coevo decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68) in tema di esecuzione forzata a danno degli enti locali: disciplina che, essendo la posizione giuridica di tali enti praticamente analoga a quella delle USL, bene è stata assunta a 'tertium comparationis'. Ne consegue che l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 1993 deve essere dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che la non sottoponibilità a pignoramento delle somme destinate ai fini su indicati sia subordinata alla duplice condizione dell'adozione di una delibera, da parte dell'organo di amministrazione dell'unità sanitaria locale, che quantifichi trimestralmente il fabbisogno dell'ente per i pagamenti e i servizi suddetti, e dell'emissione dei mandati di pagamento esclusivamente in ragione dell'ordine cronologico delle fatture, come specificato nell'art. 11 del decreto-legge n. 8 del 1993. Restando assorbita, oltre alla censura avanzata - in riferimento all'art. 24 Cost. - nei confronti dello stesso art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 9, la ulteriore questione - che non ha autonoma rilevanza - sollevata nei confronti del combinato disposto di tale articolo e degli artt. 615 e 624 cod.proc.civ., in riferimento all'art. 97 Cost.. red.: S.P.

    Art. 615 c.p.c. · Art. 624 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 80/1983

    Questione infondata
    29 marzo 1983

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la prevista diversa disciplina appare giustificata dalla diversità delle situazioni considerate concernenti l'una l'imposta complementare del maggior valore accertato e l'altra l'imposta complementare di altro genere. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 62 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, 623, 624 c.p.c. e 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. e, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. perché già decise dalla sentenza n. 63/1982.

    Art. 39 Riscossione imposte sul reddito · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2006 al 4 luglio 2009. 80 parole tolte, 59 parole aggiunte in 2 capoversi.

Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma tolto: e non reclamata, nonche' disposta oaggiunto: , se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, tolto: il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile promovimento da parte di ogni altro interessato; l'autorita' dell'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non e' invocabile in un diverso processo.

aggiunto: e il giudizio di merito non e' stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi tolto: degli articoli 618 e 618-bis aggiunto: dell' articolo 618.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art624 · fonte del testo

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