Art. 36 fallimento — Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori

Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalita' non indispensabile al contraddittorio. Contro il decreto del giudice delegato e' ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame. Se e' accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore, questi e' tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autorita' giudiziaria. Se e' accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di quest'ultimo con l'accoglimento del reclamo.

Testo vigente dal 17 luglio 2006

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 36 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 9 parole tolte, 125 parole aggiunte.

Contro gli atti tolto: d'amministrazione del curatore aggiunto: di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono tolto: reclamare aggiunto: proporre reclamo al giudice delegatotolto: , che aggiunto: per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivatoaggiunto: , omessa ogni formalita' non indispensabile al contraddittorio. Contro il decreto del giudice delegato e' ammesso ricorso al tribunale entro tolto: tre aggiunto: otto giorni dalla data aggiunto: della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide tolto: con decreto motivato aggiunto: entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamanteaggiunto: , omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame. Se e' accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore, questi e' tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autorita' giudiziaria. Se e' accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di quest'ultimo con l'accoglimento del reclamo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art36 · fonte del testo

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