Art. 191 — Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari e ammissione alla negoziazione di titoli

Nei confronti degli enti e delle societa' che commettono una violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento prospetto e delle relative disposizioni attuative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro, ovvero fino al tre per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, ((comma 2)). 135 Se la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' commessa da una persona fisica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a settecentomila euro. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Nei confronti degli enti e delle societa' richiamati dall'articolo 2, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) 2019/1156, che commettono una violazione dell'articolo 4 del medesimo regolamento relativamente a fondi di investimento alternativi chiusi, si applica la sanzione prevista dal comma 1. Si applicano altresi' i commi 2 e 3. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in assenza di un prospetto approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro. Chiunque viola gli articoli 94-bis, commi 1 e 4, 96, 97, commi 1 e 3, 101, o le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 94-bis, comma 2, 95, commi 1 e 2, 97, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c), d) e l), 113, comma 2, lettera f), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a settecentocinquantamila euro. Se all'osservanza delle disposizioni indicate dai commi 4 e 5 e' tenuta una societa' o un ente, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste si applicano altresi' nei confronti degli esponenti aziendali e del personale dell'ente o della societa' responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni e' tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128

135

Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".

Testo vigente dal 7 agosto 2026

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 191, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3279/2026

    13 febbraio 2026

    Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 191, comma 2, T.U.F., non può riconoscersi natura sostanzialmente penale, avuto riguardo ai criteri alternativi della qualificazione giuridica (di illecito amministrativo), della natura (caratterizzata dall'assenza di un divieto di generale applicabilità, essendo la norma indirizzata ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle banche) e del grado di severità - priva della connotazione dell'afflittività economica, da valutarsi rispetto ad un contesto normativo che, nell'ordinamento sezionale del credito e della finanza, prevede sanzioni amministrative pecuniarie di importo fino a milioni di euro ed in cui viene in rilievo la tutela dei consumatori degli investitori, nonché del mercato finanziario e del risparmio -. (Fattispecie relativa ad una sanzione amministrativa irrogata ad un componente del consiglio di amministrazione di un istituto di credito per la quale, secondo la normativa applicabile ratione temporis, era prevista una forbice edittale compresa tra cinquemila euro e cinquecentomila euro).

    Art. 191 · Art. 187-ter Testo unico intermediazione finanziaria

    Rassegna di febbraio 2026, p. 53 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 28122/2025

    22 ottobre 2025

    In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, non sussiste alcun obbligo del giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la questione interpretativa del diritto unionale, ogni volta in cui - vertendosi in ipotesi di "acte clair" - la corretta interpretazione del diritto dell'Unione europea è così ovvia da non lasciare spazio a nessun ragionevole dubbio, nonché nel caso - configurante un "acte éclairé" - nel quale la stessa Corte ha già interpretato la questione in un caso simile, o in materia analoga, in un altro procedimento in uno degli Stati membri. (Nella specie, la S.C. ha escluso il rinvio pregiudiziale richiesto, rilevando - in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità - l'impossibilità di assimilare le sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla CONSOB, ai sensi dell'art. 191, comma 2, TUF, per violazione di offerta al pubblico di titoli ex art. 94 TUF, a sanzioni sostanzialmente penali e, quindi, di configurare un problema di compatibilità con l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE e con le garanzie previste dall'art. 6 CEDU).

    Art. 191 · Art. 94 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 111 cost.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 64 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1998

1998oggi
  1. 7 agosto 2026 — oggiin vigoreper 2 mesi
  2. 15 dicembre 2021 — 7 agosto 2026per 5 anni
  3. 11 marzo 2021 — 15 dicembre 2021per 9 mesi
  4. 3 gennaio 2018 — 11 marzo 2021per 3 anni
  5. 26 agosto 2017 — 3 gennaio 2018per 4 mesi
  6. 4 giugno 2016 — 26 agosto 2017per un anno
  7. 1 gennaio 2016 — 4 giugno 2016per 5 mesi
  8. 27 giugno 2015 — 1 gennaio 2016per 6 mesi
  9. 24 aprile 2007 — 27 giugno 2015per 8 anni
  10. 12 gennaio 2006 — 24 aprile 2007per un anno
  11. 26 marzo 1998 — 12 gennaio 2006testo originarioper 8 anni

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 2021 al 7 agosto 2026. 2 parole tolte, 1 parola aggiunta.

… a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma tolto: 1-bis aggiunto: 2. Se la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' commessa da …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128

    Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art191 · fonte del testo

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