Codice di procedura civile

Art. 288 c.p.c. — Procedimento di correzione

[1]Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.

[2]Se e' chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull'istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull'originale del provvedimento.

[3]Se e' chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.

[4]Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui e' stata notificata l'ordinanza di correzione.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

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Corte di cassazione

12 pronunce che riguardano l’art. 288 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16372/2026

    26 maggio 2026

    La speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e ss. c.p.c., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza - la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere - , mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione.

    Art. 288 c.p.c. · Art. 287 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8340/2026

    3 aprile 2026

    In tema di correzione di errore materiale, una volta che il relativo procedimento sia stato attivato, il giudice, indipendentemente dai motivi e dai limiti dell'istanza di parte - la quale ha mera funzione di impulso di un adempimento di carattere meramente formale, volto alla corretta e chiara estrinsecazione dell'attività giurisdizionale - è tenuto a procedere nel modo più idoneo a rendere chiaro ed esplicito il contenuto decisorio del provvedimento, verificando, mediante una mera lettura dell'atto, se sussista un errore materiale o di calcolo e, in caso affermativo, adeguando l'espressione letterale del provvedimento, in una sua parte, al contenuto sostanziale emergente obiettivamente e univocamente dal testo complessivo.

    Art. 288 c.p.c. · Art. 287 c.p.c. · Art. 112 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 6404/2026

    18 marzo 2026

    L'istanza di correzione di errore materiale non integra um motivo di gravame, anche quando sia rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere; pertanto, il suo accoglimento da parte del giudice d'appello non assume di per sé rilievo ai fini della valutazione della soccombenza nel relativo giudizio, la quale va riferita esclusivamente all'esito della controversia, come delimitata dai motivi di gravame veri e propri e dalle eccezioni eventualmente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

    Art. 288 c.p.c. · Art. 287 c.p.c. · Art. 339 c.p.c. · Art. 91 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5056/2026

    6 marzo 2026

    Non è causa di nullità della sentenza ma ha natura di mero errore materiale - come tale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. e, nel rito di legittimità, dell'art. 391-bis c.p.c. - la mancata indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di un magistrato non relatore facente parte del collegio che, secondo le risultanze del verbale d'udienza, ha riservato la decisione, poiché, in difetto di elementi contrari dedotti dal ricorrente, i magistrati indicati nel suddetto verbale si devono ritenersi coincidenti con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, essendo l'intestazione priva di autonoma efficacia probatoria ed esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d'udienza.

    Art. 288 c.p.c. · Art. 287 c.p.c. · Art. 132 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art288 · fonte del testo

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