Art. 288 c.p.c. — Procedimento di correzione
[1]Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.
[2]Se e' chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull'istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull'originale del provvedimento.
[3]Se e' chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.
[4]Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui e' stata notificata l'ordinanza di correzione.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940
