Corte di cassazione · Massimario

Procedimenti cautelari

Voce 130 della classificazione del Massimario

12 massime, da pronunce dal 3 aprile 2025 al 22 maggio 2026

Sottovoci

Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Sequestro5 massime
  • Istruzione preventiva4 massime
  • Azioni di nunciazione1 massima
  • Provvedimenti d'urgenza1 massima
  • In genere1 massima

Massime della Corte di cassazione

12 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15716/2026

    Sequestro › Sequestro giudiziario

    Sequestro giudiziario - Dichiarazione di inesistenza del diritto cautelato - Conseguenze - Declaratoria d'ufficio di inefficacia del sequestro - Ultrapetizione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

    La declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario, pronunciata d'ufficio dal giudice allorché sia dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale lo stesso era stato concesso, non incorre nel vizio di ultrapetizione, in quanto meramente ricognitiva di un effetto derivante ex lege, ai sensi dell'art. 669-novies, comma 3, c.p.c., non avendo rilievo che la misura sia stata già eseguita o che l'inefficacia non sia stata espressamente richiesta dalla parte interessata.

    Rv. 678915-01Rassegna di maggio 2026, p. 98Art. 112 c.p.c. · Art. 669-novies c.p.c. · Art. 670 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15716/2026

    Inefficacia della misura cautelare - Provvedimenti ripristinatori ex art. 669-novies c.p.c. - Omessa pronuncia da parte del tribunale - Necessità di pronuncia, anche d'ufficio, da parte della Corte d'appello - Sussistenza - Fondamento.

    La Corte d'appello deve disporre, anche d'ufficio, le restituzioni ex art. 669-novies c.p.c. ove non vi abbia provveduto il tribunale all'esito dell'accertamento nel merito dell'insussistenza del diritto oggetto di cautela, dovendosi escludere che l'eventuale istanza proposta dalla parte abbia natura di domanda riconvenzionale, ovvero che sia configurabile un giudicato sull'irripetibilità in caso di omessa pronuncia del primo giudice, tanto più che l'art. 669-novies, comma 3, ultimo periodo, c.p.c., dispone che, in tale evenienza, è ammissibile il ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento perché provveda ad adottare le relative misure.

    Rv. 678915-02Rassegna di maggio 2026, p. 98Art. 669-novies c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15321/2026

    Sequestro

    Nel giudizio di delibazione di lodo arbitrale straniero, il diniego per contrasto con l'ordine pubblico determina l'inefficacia sopravvenuta della misura cautelare ex art. 669-novies, comma 3, c.p.c., purché l'inesistenza del diritto cautelato sia accertata anche con sentenza non definitiva, a tal fine necessaria e sufficiente.

    Classificata anche sotto: Arbitrato · Delibazione (giudizio di)

    Rv. 679318-01Rassegna di maggio 2026, p. 48Art. 839 c.p.c. · Art. 669-novies c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15321/2026

    Sequestro

    Nel giudizio di delibazione di lodo arbitrale straniero, a struttura bifasica ai sensi degli artt. 839 e 840 c.p.c., il decreto presidenziale di diniego reso inaudita altera parte, in quanto provvedimento a contraddittorio e stabilità limitati, non è assimilabile alla sentenza di accertamento dell'inesistenza del diritto cautelato e non determina, quindi, l'inefficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 669-novies, comma 3, c.p.c., che consegue solo alla pronuncia, anche non definitiva, resa nella fase di opposizione.

    Classificata anche sotto: Arbitrato · Delibazione (giudizio di)

    Rv. 679318-03Rassegna di maggio 2026, p. 49Art. 839 c.p.c. · Art. 840 c.p.c. · Art. 669-novies c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 342/2026

    Istruzione preventiva

    Accertamento tecnico preventivo ante causam - Acquisizione della relazione al successivo giudizio di cognizione - Opponibilità alle sole parti già chiamate nel procedimento ante causam - Esclusione - Opponibilità a tutte le parti del giudizio di cognizione - Fondamento - Fattispecie.

    La relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo ante causam, se ritualmente acquisita al successivo giudizio di cognizione, è utilizzabile nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito, ancorché non abbiano partecipato all'a.t.p., quale elemento probatorio soggetto al contraddittorio e liberamente apprezzabile dal giudice, nel raffronto con le altre risultanze istruttorie. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel giudizio risarcitorio promosso dal consumatore per il danno cagionato dal bene venduto e risultato difettoso, aveva ritenuto inopponibile la relazione conclusiva di a.t.p. ai terzi chiamati in causa dal venditore, perché non previamente evocati nel procedimento ante causam).

    Classificata anche sotto: Prova civile

    Rv. 676563-01Rassegna di gennaio 2026, p. 45Art. 24 cost. · Art. 115 c.p.c. · Art. 116 c.p.c. · Art. 696 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32867/2025

    Sequestro › Casi speciali

    Sequestro liberatorio ex artt. 1216 c.c. e 79 disp. att. c.p.c. - Impugnazione della sola statuizione sulle spese - Regime successivo alle modifiche di cui alla legge n. 69 del 2009 - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.

    Al procedimento di sequestro liberatorio previsto dagli artt. 1216, comma 2, c.c. e 79 disp. att. c.c., il quale ha natura cautelare e costituisce una species del sequestro di cui all'art. 687 c.p.c., si applicano le norme del procedimento cautelare uniforme, di cui agli artt. 669-bis e ss. c.p.c., sicché, a seguito della modifica dell'art. 669-septies c.p.c. apportata dall'art. 50 della l. n. 69 del 2009, la statuizione sulle spese contenuta nel provvedimento conclusivo del suddetto procedimento è impugnabile con il reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. e non con il ricorso per cassazione ex art. 111 comma 7 Cost., trattandosi di un provvedimento che, in quanto suscettibile di un diverso rimedio, è privo del carattere di definitività.

    Rv. 677145-01Rassegna di dicembre 2025, p. 107Art. 111 cost. · Art. 1216 c.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 669-terdecies c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 31999/2025

    Istruzione preventiva › Accertamento tecnico

    Art. 8, comma 3, l. n. 24 del 2017 - Termine per l’introduzione del giudizio di merito - Mancato rispetto - Conseguenze - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento - Perdita degli effetti sostanziali e processuali della domanda - Sussistenza.

    In tema di giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l'inosservanza del termine, ex art. 8, comma 3, della l. n. 24 del 2017, per l'introduzione del giudizio di merito non determina l'improcedibilità della domanda, ma solo la perdita dei suoi effetti sostanziali e processuali, giacché una differente interpretazione, oltre a essere incoerente rispetto al dettato normativo - che non prevede alcuna sanzione processuale per la suddetta inosservanza -, sarebbe altresì in contrasto con le garanzie difensive della parte, la quale subirebbe le conseguenze di un'improcedibilità a lei non imputabile, risolvendosi infine in un irragionevole appesantimento procedimentale, in violazione dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale.

    Classificata anche sotto: Responsabilità civile › Professionisti

    Rv. 677092-01Rassegna di dicembre 2025, p. 96Art. 696-bis c.p.c. · Art. 702-bis c.p.c. · Art. 8 gelli biancoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31725/2025

    Azioni di nunciazione › Procedimento › Articolazioni due fasi

    Azioni di nunciazione - Processo di cognizione successivo a procedimento cautelare - Domanda introduttiva di parte - Necessità - Conseguenze - Nullità rilevabile d’ufficio.

    In tema di azioni di nunciazione, il procedimento cautelare termina con l'ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico - o del collegio in caso di reclamo - mentre il successivo processo di cognizione richiede un'autonoma domanda di merito e, ove si svolga in difetto di questa, a causa dell'erronea fissazione giudiziale di un'udienza posteriore all'ordinanza cautelare, è affetto da nullità assoluta per violazione del principio della domanda, rilevabile d'ufficio e non sanata dall'instaurazione del contraddittorio tra le parti.

    Rv. 676407-01Rassegna di dicembre 2025, p. 61Art. 1171 c.c. · Art. 1172 c.c. · Art. 99 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 30135/2025

    Sequestro

    Il provvedimento con cui il giudice dichiara la perdita di efficacia di una misura cautelare, ai sensi dell'art. 669-novies c.p.c., ha natura ordinatoria e non decisoria, pur se formalmente inserito nel dispositivo di una sentenza; ne consegue l'inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., restando invece esperibile il reclamo - ai sensi dell'art. 669- terdecies c.p.c. - anche qualora la decisione sia stata disposta dal giudice collegiale.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 677352-04Rassegna di novembre 2025, p. 53Art. 669-novies c.p.c. · Art. 669-terdecies c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 28587/2025

    Istruzione preventiva › Accertamento tecnico

    Nell'ambito dei procedimenti di istruzione preventiva (nella specie, introdotto da un ricorso per "accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e/o 696-bis c.p.c."), è inammissibile l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, non potendo logicamente ritenersi che la Cassazione possa decidere, in via preventiva, su una questione dinanzi a sé non prospettabile in sede di impugnazione, stante l'impossibilità di esperire il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso provvedimenti di natura provvisoria e strumentale, quali quelli che possono essere emessi nei procedimenti suddetti.

    Classificata anche sotto: Giurisdizione civile › Regolamento di giurisdizione

    Rv. 676579-01Rassegna di ottobre 2025, p. 9Art. 111 cost. · Art. 696-bis c.p.c. · Art. 696 c.p.c. · Art. 41 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Sentenza n. 257/1996Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 696 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta, dopo averne acquisito il consenso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

  • Sentenza n. 471/1990Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 696 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara l' illegittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: CASAVOLA Il cancellie…

  • Sentenza n. 157/2014Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 febbraio…

  • Ordinanza n. 261/2013Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi, 1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 107, 111 e 117…

  • Ordinanza n. 314/2008Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 del codice di procedura civile e 75 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Co…

  • Ordinanza n. 405/2007Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 91 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2007. F.to: Franco BILE, Presidente…

  • Ordinanza n. 153/2002Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 311, 320, 113, secondo comma, e 316, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma con il provvedimento di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo d…

  • Sentenza n. 388/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 696 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 696 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 11 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con…

  • Ordinanza n. 117/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'art. 91 del codice di procedura civile, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione - dal pretore di Avellino, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzional…

  • Sentenza n. 46/1997Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 696 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara: inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, cod. proc. civ., sollevata dal pretore di Torino, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, cod. proc. civ., sollevata dallo stesso giudice in riferimento all'…

  • Ordinanza n. 41/1984Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara: a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Nuova disciplina del contenzioso tributario") - nella parte in cui esclude l'applicabilità al processo tributario degli artt. 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 c.p.c.; b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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