Al primo comma dell'articolo 111 della Costituzione, sono premessi i seguenti: "La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel piu' breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facolta', davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale e' regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilita' di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita".

Testo vigente dal 23 dicembre 1999

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 137/2002

    Parametro
    24 aprile 2002

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 181 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 4, comma 1-bis del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), convertito dalla legge 20 dicembre 19…

    Art. 181 c.p.c. · Art. 111 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 269/2001

    Parametro
    19 luglio 2001

    Riuniti i giudizi; Ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Flick Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 19 luglio 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola

    Art. 513 c.p.p. · Art. 111 cost. · Art. 210 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 204/2001

    Parametro
    22 giugno 2001

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 261 del codice penale militare di pace e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), "come richiamato" dagli artt. 271 e 272 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 111…

    Art. 261 c.p. · Art. 271 c.p. · Art. 272 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1999-11-23;2~art1 · fonte del testo

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